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Legge Ordinaria n. 104 del 02/05/1990 (Pubblicata nella G. U del 8 maggio 1990 n. 105)
Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitu' militari.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 3 della  legge  24  dicembre  1976,  n.  898,  sono
apportate le modifiche di cui ai commi seguenti. 
  2. Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "In ciascuna regione e' costituito un comitato misto paritetico  di
reciproca consultazione per l'esame, anche con  proposte  alternative
della  regione  e  dell'autorita'  militare,  dei  problemi  connessi
all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di  sviluppo
economico e sociale della regione e  delle  aree  subregionali  ed  i
programmi  delle   installazioni   militari   e   delle   conseguenti
limitazioni". 
  3. Il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il comitato e'  altresi'  consultato  semestralmente  su  tutti  i
programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per  la
definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali,
del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego  dei
poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei  membri  designati
dalla regione  si  esprima  in  senso  contrario,  sui  programmi  di
attivita' addestrative decide in via  definitiva  il  Ministro  della
difesa". 
  4. Il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e  gli  altri  organismi
interessati, definisce  le  zone  idonee  alla  concentrazione  delle
esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per  la  costituzione  di
poligoni,   utilizzando   prioritariamente,   ove   possibile,   aree
demaniali". 
  5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Per
le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia  provvisorie
che permanenti,  si  stipulano  disciplinari  d'uso  fra  l'autorita'
militare e la regione interessata. In  caso  di  mancato  accordo  il
progetto di disciplinare e' rimesso  al  Ministro  della  difesa  che
decide sentiti il presidente della giunta regionale e  il  presidente
del comitato misto paritetico competenti". 
  6. Il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il comitato e' formato  da  cinque  rappresentanti  del  Ministero
della difesa, da un rappresentante del Ministero del  tesoro,  da  un
rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai  rispettivi
Ministri  e  da  sette  rappresentanti  della  regione  nominati  dal
presidente  della  giunta  regionale,  su  designazione,   con   voto
limitato, del consiglio regionale". 
  7. Qualora il comitato misto paritetico non provveda entro un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge alla definizione
delle aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi  del
quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  1976,  n.  898,
come sostituito dal comma 4 del presente articolo, il Ministro  della
difesa predispone all'uopo appositi piani sulla base  dei  prioritari
criteri di  scelta  delle  aree  di  cui  al  predetto  quinto  comma
dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, che sono  presentati  al
presidente della  giunta  regionale.  Decorsi  novanta  giorni  dalla
presentazione,  il  Ministro  della  difesa,   tenuto   conto   delle
osservazioni e delle eventuali proposte  alternative  della  regione,
dispone la progettazione esecutiva e l'attuazione dei piani. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 3 della legge n. 898/1976 (Nuova
          regolamentazione  delle  servitu'  militari),  cosi'   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 3. - In ciascuna regione e' costituito un comitato
          misto paritetico di reciproca  consultazione  per  l'esame,
          anche    con   proposte   alternative   della   regione   e
          dell'autorita'    militare,    dei    problemi     connessi
          all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di
          sviluppo economico e sociale della  regione  e  delle  aree
          subregionali  ed i programmi delle installazioni militari e
          delle conseguenti limitazioni.
             Nel   Trentino-Alto   Adige  il  comitato  regionale  e'
          sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per
          la   provincia   di   Trento   e  per  quella  di  Bolzano.
          Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio
          regionale  e  del  presidente  della  giunta  regionale  si
          intende,  per  il  Trentino-Alto   Adige,   riferita   alla
          provincia,  al  consiglio provinciale e al presidente della
          giunta provinciale.
             Qualora  esigenze  di segreto militare non consentano un
          approfondito esame, il presidente  della  giunta  regionale
          puo'  chiedere  all'autorita'  competente di autorizzare la
          comunicazione delle notizie necessarie.
            Il  comitato  e'  altresi'  consultato  semestralmente su
          tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto  o
          di  unita', per la definizione delle localita', degli spazi
          aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di
          svolgimento,   nonche'   sull'impiego  dei  poligoni  della
          regione. Qualora la maggioranza dei membri designati  dalla
          regione  si  esprima  in  senso contrario, sui programmi di
          attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro
          della difesa.
             Ciascun  comitato,  sentiti  gli enti locali e gli altri
          organismi  interessati,  definisce  le  zone  idonee   alla
          concentrazione  delle  esercitazioni  di tiro a fuoco nella
          regione  per  la  costituzione  di  poligoni,   utilizzando
          prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
            Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni
          di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree
          stesse.  Per  le aree addestrative, terrestri, marittime ed
          aeree,  sia  provvisorie  che  permanenti,   si   stipulano
          disciplinari  d'uso  fra  l'autorita' militare e la regione
          interessata. In caso di  mancato  accordo  il  progetto  di
          disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide
          sentiti  il  presidente  della  giunta   regionale   e   il
          presidente del comitato misto paritetico competenti.
             Il  comitato  e'  formato  da  cinque rappresentanti del
          Ministero della difesa, da un rappresentante del  Ministero
          del  tesoro,  da  un  rappresentante  del  Ministero  delle
          finanze, designati  dai  rispettivi  Ministri  e  da  sette
          rappresentanti  della regione nominati dal presidente della
          giunta regionale, su designazione, con voto  limitato,  del
          consiglio regionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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