Legge Ordinaria n. 164 del 22/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 27 giugno 1990 n. 148)
Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                   Costituzione della Commissione 
 
  1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione  del  precetto
di cui all'articolo 3 della Costituzione,  e'  costituita  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo  e  donna  -  indicata  nella
presente legge con il termine "la Commissione" - con  il  compito  di
promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni  discriminazione
diretta e indiretta nei confronti delle donne  ed  ogni  ostacolo  di
fatto limitativo della parita' in conformita'  all'articolo  3  della
Costituzione. 
  2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana  nel  Comitato
consultivo per la parita' di opportunita' presso la Commissione delle
Comunita' europee, secondo le modalita' di cui all'articolo 2,  comma
3, lettera m). 
  3. La Commissione e' la struttura di supporto della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri nelle relazioni con gli altri Paesi per quanto
riguarda le tematiche femminili. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
             -  Il  testo  del  comma  2  dell'art. 21 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: "2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n)
          dell'art.  19,  e'  istituita  una apposita commissione. La
          composizione  e  i  compiti  di  detta   commissione   sono
          stabiliti per legge".
             Ad  ogni  buon fine si riporta il testo della lettera n)
          dell'art.  19 della citata legge n. 400/1988:
             "1.   Il  Segretariato  generale  della  Presidenza  del
          Consiglio    dei    Ministri    assicura    il     supporto
          all'espletamento  dei  compiti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, curando, qualora  non  siano  state  affidate
          alle  responsabilita'  di  un  Ministro senza portafoglio o
          delegate al Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, le seguenti funzioni:
              (omissis);
               n)  curare  lo studio e l'elaborazione delle modifiche
          necessarie a  conformare  la  legislazione  al  fine  della
          uguaglianza  tra  i  sessi  ed  assistere il Presidente del
          Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento  delle
          amministrazioni  competenti  nell'attuazione  dei  progetti
          nazionali e locali aventi il medesimo fine".
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 3 della Costituzione cosi' recita:
             "Art.  3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' e sono
          eguali davanti alla legge, senza distinzione di  sesso,  di
          razza,  di  lingua, di religione, di opinioni politiche, di
          condizioni personali e sociali.
             E'  compito  della  Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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