Legge Ordinaria n. 168 del 23/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 2 luglio 1990 n. 152)
Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  ottobre  1988,  n.
426, e' sostituito dai seguenti:
  "  2.  Nel  caso di assenze del personale delle aree funzionali dei
servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o  scuole
di  istruzione  primaria,  secondaria  ed  artistica, ivi compresi le
Accademie e i Conservatori, e delle  istituzioni  educative  statali,
appartenenti  alla  terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da'
luogo  alla  nomina  del  supplente  soltanto  quando   trattasi   di
sostituzioni  per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni,
con le seguenti modalita':
    a)  a  partire  dal  primo  assente,  nelle  scuole con organico,
rispettivamente, fino a 10 unita' di  personale  ausiliario  ed  a  4
unita' di personale collaboratore;
    b)  a  partire  dal  secondo  assente  in  poi,  nelle scuole con
organico,  rispettivamente,  superiore  a  10  unita'  di   personale
ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore.
  2-bis.  Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a
partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste
dal  medesimo  comma  2,  per  il  tempo  strettamente  necessario  e
limitatamente al periodo compreso tra l'inizio  e  il  termine  delle
lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo   dell'art.   7   del  D.L.  n.  323/1988
          (Finanziamento del contratto del personale della scuola per
          il triennio 1988-1990 e norme per la razionalizzazione e la
          riqualificazione della spesa  nel  settore  della  pubblica
          istruzione), cosi' come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente (si tenga presente che i  commi  3  e  4  hanno
          cessato  di  avere  effetto dal 1› gennaio 1990: si veda al
          riguardo  il  comma  1  dell'art.   2   della   legge   qui
          pubblicata):
             "Art.  7 (Supplenze del personale amministrativo tecnico
          e ausiliario). - 1. A decorrere dall'anno 1989-90, nel caso
          di  assenza  del  coordinatore  amministrativo delle scuole
          d'ogni ordine  e  grado,  si  da'  luogo  alla  nomina  del
          supplente  temporaneo  soltanto  quando  l'assenza  sia  di
          durata superiore a venti giorni e non vi sia  nella  scuola
          la  possibilita'  di  affidare  le  relative funzioni ad un
          collaboratore amministrativo o la  reggenza,  conferita  da
          parte  del  provveditore,  dei  servizi di segreteria ad un
          coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.
             2.   Nel  caso  di  assenze  del  personale  delle  aree
          funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi
          degli  istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria
          ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e
          delle  istituzioni  educative  statali,  appartenenti  alla
          terza ed alla quarta qualifica  funzionale,  si  da'  luogo
          alla  nomina  del  supplente  soltanto  quando  trattasi di
          sostituzioni per assenze  di  durata  pari  o  superiore  a
          trenta giorni, con le seguenti modalita':
              a)  a  partire  dal  primo  assente,  nelle  scuole con
          organico, rispettivamente, fino a 10  unita'  di  personale
          ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore;
              b)  a  partire dal secondo assente in poi, nelle scuole
          con organico, rispettivamente, superiore  a  10  unita'  di
          personale   ausiliario   ed   a   4   unita'  di  personale
          collaboratore.
             2-bis.  Le  supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno
          conferite a partire dal primo giorno in cui si  determinano
          le  condizioni  previste dal medesimo comma 2, per il tempo
          strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso
          tra  l'inizio  e  il  termine delle lezioni, con esclusione
          delle vacanze natalizie e pasquali.
             (3.   A   decorrere   dall'anno  scolastico  1989-90  e'
          autorizzata  la  spesa  annua  di  lire  30  miliardi,   da
          iscrivere  in  apposito  capitolo dello stato di previsione
          del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  da  destinare
          all'erogazione  di  compensi  a  favore  del  personale non
          docente indicato nel comma 2, chiamato a  maggiori  impegni
          di   servizio  per  assenza  di  altro  personale  di  pari
          qualifica  funzionale,  subordinatamente   all'accertamento
          delle supplenze non conferite.
             4.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 3,
          valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989,  si  provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di  previsione
          per  l'anno  finanziario medesimo e corrispondenti capitoli
          per gli esercizi successivi).
             5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,
          con  propri  decreti,   alle   occorrenti   variazioni   di
          bilancio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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