Legge Ordinaria n. 231 del 08/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1990 n. 187)
Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                            Nuovi stipendi 
  1. I valori stipendiali annui  lordi  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi  del
conglobamento di lire 1.081.000 di  cui  all'articolo  1,  comma  11,
dello  stesso  decreto,  per  il  personale  militare  dell'Esercito,
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino
al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono: 
    a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L.  10.081.000;
    b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.331.000; c)
    livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 12.331.000; 
    d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 13.331.000; e)
    livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . "  15.531.000;  f)
    livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 17.084.000. 
  2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti  dall'applicazione
dei  nuovi  trattamenti  di  cui  al  comma  1  sono  attribuiti  con
decorrenza 1 luglio 1990. 
  3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti 
aumenti stipendiali annui lordi: 
    a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 354.600;  b)
    livello sesto . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  "  385.600;  c)
    livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 436.100; 
    d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . .  "  486.600;  e)
    livello ottavo . . . . . . . . . . . . . .  .  .  "  512.000;  f)
    livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 563.200. 
  4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti 
aumenti stipendiali annui lordi: 
    a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  1.668.600;
    b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.815.200;  c)
    livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 2.052.850; 
    d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 2.290.500;  e)
    livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . .  "  2.410.000;  f)
    livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 2.715.500. 
  5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti 
aumenti stipendiali annui lordi: 
    a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  2.800.000;
    b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.050.000;  c)
    livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 3.450.000; 
    d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 3.850.000;  e)
    livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . .  "  4.050.000;  f)
    livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 4.563.000. 
  6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e  4  ha  effetto  fino
alla data del conseguimento di quello successivo. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariate il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  D.L.  n.  379/1987  riguarda  la  concessione  di
          miglioramenti  economici  al  personale   militare   e   la
          riliquidazione   delle  pensioni  dei  dirigenti  civili  e
          militari dello Stato e del personale ad essi  collegato  ed
          equiparato.
             Si  trascrive  il  testo  dei commi: 1, 2, 4, 8, 9, 11 e
          15-bis.
             "1.  Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione
          del presente decreto per i militari dell'Esercito,  esclusa
          l'Arma  dei  carabinieri,  della Marina e dell'Aeronautica,
          sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo
          stipendio  base  spettante  al 31 dicembre 1985, sono cosi'
          determinati:
                 Dal 1 gennaio    Dal 1 gennaio    Dal 1 gennaio
        Livello       1986               1987             1988
           -            -                 -                 -
V  . . . . . . .     420.000           910.000         1.400.000
VI   . . . . . .     510.000         1.105.000         1.700.000
VI-bis   . . . .     555.000         1.202.000         1.850.000
VII  . . . . . .     600.000         1.300.000         2.000.000
VIII   . . . . .     810.000         1.755.000         2.700.000
VIII-bis   . . .     891.000         1.930.500         2.970.000".
             "2.  A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai militari di cui
          al comma 1 competono i  seguenti  stipendi  iniziali  annui
          lordi:
   livello quinto  . . . . . . . . . . . . . . . . .  L.  6.200.000
   livello sesto   . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   7.200.000
   livello sesto-bis   . . . . . . . . . . . . . . .  "   7.800.000
   livello settimo   . . . . . . . . . . . . . . . .  "   8.400.000
   livello ottavo  . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10.400.000
   livello ottavo-bis  . . . . . . . . . . . . . . .  "  11.440.000".
             "4.  Ai fini della corresponsione dei benefici economici
          derivanti  dall'applicazione   del   presente   decreto   e
          dall'applicazione   dei   decreti   del   Presidente  della
          Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 e 18 maggio 1987, n.  269,
          si  applica  l'articolo  172 della legge 11 luglio 1980, n.
          312".
             "8.  A  decorrere  dal  1› giugno 1987, in attesa di una
          legge organica di  riordino  sia  per  quanto  riguarda  il
          trattamento  retributivo  che  le  norme di avanzamento per
          tutto    il    personale    militare,    quale     parziale
          omogeneizzazione  stipendiale  con  le  Forze  militari  di
          polizia, agli ufficiali dei  seguenti  gradi,  che  abbiano
          prestato  15  o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente,
          sono corrisposti  gli  importi  annui  lordi  a  fianco  di
          ciascun grado indicati:
                                           Con 15 anni   Con 25 anni
                                              lire          lire
                                               -             -
     a) capitano   . . . . . . . . . . . .  1.500.000     3.600.000
     b) maggiore   . . . . . . . . . . . .  2.000.000     3.600.000
     c) tenente colonnello   . . . . . . .  2.400.000     3.600.000
     d) colonnello   . . . . . . . . . . .      -         3.600.000
             Le  norme  del  presente  comma  si  applicano  anche ai
          maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e
          ruoli  diversi  al  compimento  del  diciannovesimo  e  del
          ventinovesimo anno di servizio militare comunque  prestato.
          Ai  tenenti  e  ai capitani provenienti da carriere e ruoli
          diversi, al compimento del diciannovesimo  e  ventinovesimo
          anno  di  servizio militare comunque prestato e' attribuito
          un importo  annuo  lordo  rispettivamente  di  1.500.000  e
          2.000.000  di  lire.  I  predetti importi non sono in alcun
          caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla  retribuzione
          individuale  di  anzianita' per gli ufficiali sino al grado
          di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli
          il  rispettivo importo e' riassorbito in caso di promozione
          al  grado  superiore;  per  gli  ufficiali  colonnelli   il
          rispettivo  importo non costituisce base per l'applicazione
          della progressione economica per  classi  e  scatti  ed  e'
          riassorbito in caso di promozione al grado superiore".
             "9.  A decorrere dal 1› giugno 1987 ai sottufficiali che
          abbiano compiuto 19  anni  di  servizio  e'  attribuito  un
          assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto
          importo  e'  elevato  a  lire  1.800.000  annue  lorde   al
          compimento  di  29 anni di servizio. I predetti importi non
          sono cumulabili tra loro, ne' con  i  benefici  di  cui  al
          comma  8,  e si aggiungono alla retribuzione individuale di
          anzianita'".
             "11.  Con  decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello
          stipendio iniziale del livello o del grado attribuito  alla
          stessa  data  al  personale militare delle Forze armate una
          quota  di  indennita'  integrativa  speciale  pari   a   L.
          1.081.000 annue lorde".
             "15-bis.  Ai  sottufficiali delle Forze armate, compresi
          quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della  guardia
          di  finanza  sino  al  grado  di  maresciallo  capo e gradi
          corrispondenti, promossi ai sensi  della  legge  22  luglio
          1971,  n.  536,  ed  ai  marescialli maggiori e marescialli
          maggiori aiutanti ed appuntati, che  cessano  dal  servizio
          per  eta'  o  perche'  divenuti  permanentemente inabili al
          servizio   incondizionato   o   perche'   deceduti,    sono
          attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione
          dell'indennita' di buonuscita, sei scatti di  stipendio  in
          aggiunta  a  qualsiasi  altro  beneficio  spettante.  Detto
          beneficio si estende  anche  ai  sottufficiali  provenienti
          dagli  appuntati  che  cessano  dal servizio per gli stessi
          motivi sopra specificati a condizione che abbiano  compiuto
          trent'anni  di  servizio  effettivamente prestato. Di detto
          beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita'
          di  ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio
          1983, n. 212".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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