Legge Ordinaria n. 348 del 22/11/1990 (Pubblicata nella G. U del 27 novembre 1990 n. 277)
Modifica alle disposizioni relative alla commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936,  n.  1548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 11. - 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  di  grazia  e
giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti. 
  2. Una copia aggiornata di  tale  ruolo  e'  conservata  presso  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  3. La nomina a  revisore  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro
Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta: 
    a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia; 
    b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero
di grazia e giustizia o da un suo delegato; 
    c) da un funzionario del Ministero del tesoro; 
    d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale; 
    e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato; 
    f) da un funzionario della Banca d'Italia; 
    g)  da  un  rappresentante  dell'Associazione  fra  le   societa'
italiane per azioni; 
    h) da  un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
    i) da un componente designato dal Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in  rappresentanza  dell'organizzazione  sindacale
maggiormente        rappresentativa         delle         professioni
economico-amministrative. 
  4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione
e' presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3. 
  5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del  comma  3  sono
designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal  Governatore
della  Banca  d'Italia,  dal  presidente  dell'Associazione  fra   le
societa' italiane  per  azioni,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e sono preferibilmente scelti tra  funzionari  muniti  della
laurea in scienze economiche e commerciali. 
  6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e),  f),
g), h) ed i) del comma 3 e' altresi' designato un supplente  che  sia
in possesso dei medesimi requisiti. 
  7.  I  componenti  supplenti  partecipano   alle   riunioni   della
commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi
che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a
questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico. 
  8. La commissione e' regolarmente constituita con  la  presenza  di
almeno cinque membri. 
  9. La commissione dura in carica cinque  anni;  i  suoi  componenti
possono essere confermati". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 22 novembre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo della nota qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
          Nota all'art. 1: 
            Il R.D.L. n. 1548/1936 reca: <<Disposizioni  relative  ai
          sindaci delle societa' commerciali>>. 

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