Legge Ordinaria n. 407 del 29/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1990, n. 303
Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                         (Pubblico impiego). 
  1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale  nelle
amministrazioni  pubbliche  avvengono  secondo  le  disposizioni  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988,  n.c
325, e della legge 29 dicembre 1988, n.  554,  con  modificazioni  ad
esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2  marzo  1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,  n.
144. 
  2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi  1  e  3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge
29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'articolo  2,
comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   febbraio   1990,   n.   37,   sono
ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un  anno
la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno  1990.
3. Le province, i comuni, le comunita'  montane  e  i  loro  consorzi
possono comunque procedere,  entro  i  limiti  delle  attuali  piante
organiche, ad assunzioni di personale per  i  servizi  di  assistenza
all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap. 
  4. Per l'anno 1991, per effettive,  indilazionabili  e  documentate
esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con
proprio decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  puo'
autorizzare, in deroga al comma  2  dell'articolo  4  della  legge  7
luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali  a  bandire  concorsi
per le qualifiche funzionali ed i profili  professionali  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219,  e
successive integrazioni. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge  29  dicembre
1988, n. 554, conservano efficacia  sino  al  31  dicembre  1991,  ad
eccezione di quella concernente la determinazione del  fabbisogno  di
personale per lo  svolgimento  dei  servizi  di  distribuzione  della
corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica. 
  6. Le norme di cui all'articolo 6  del  decreto-legge  1›  febbraio
1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 
1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993. 
  7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per la  copertura  dei  posti  disponibili  presso  gli
uffici situati nelle regioni del centro-nord,  si  applica,  per  tre
anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una
riserva del 30 per cento dei posti per  i  lavoratori  delle  aziende
operanti nelle suddette regioni  che  fruiscano  a  qualsiasi  titolo
dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per  piu'  di
dodici mesi, con chiamata da apposite liste di  lavoratori  in  cassa
integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con i Ministri del lavoro  e  della  previdenza
sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri e  le  modalita'
per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari  del
trattamento di integrazione salariale straordinaria in  possesso  dei
prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, concerne procedure
          per l'attuazione del  principio  di  mobilita'  nell'ambito
          delle pubbliche amministrazioni.
             -  La  legge 29 dicembre 1988, n. 554, reca disposizioni
          in materia di pubblico impiego.
             -  L'art.  10-  bis  del  D.L.  2  marzo  1989,  n.  66,
          convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile  1989,
          n.  144  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  autonomia
          impositiva degli enti locali e di  finanza  locale)  e'  il
          seguente:
             "Art.  10-  bis  (Assunzioni di personale da parte degli
          enti locali). - 1. All'articolo 1 della legge  29  dicembre
          1988,  n.  554, al comma 4 e' aggiunto il seguente periodo:
          'Gli  enti  di  cui  al  comma  3  possono  procedere  alle
          assunzioni  di  personale  consentite  dalla predetta norma
          qualora, entro i termini previsti dai bandi  relativi  alla
          mobilita',  non  pervenga loro domanda per la copertura dei
          posti  vacanti  segnalati  ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
          1988, n. 325'.
             2.  All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
          il comma 9 e' sostituito dal seguente:
              '9.  Gli  enti  locali  e  loro  consorzi  e  le unita'
          sanitarie locali, per le  assunzioni  che  non  superino  i
          sessanta   giorni,  non  ripetibili  nel  corso  dell'anno,
          possono ricorrere, nei limiti  della  spesa  media  annuale
          sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante
          ricorso  alle  liste  di  collocamento,  sulla  base  delle
          graduatorie   esistenti   presso   le   competenti  sezioni
          circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti  nei
          comuni della circoscrizione medesima'".
             -  L'art.  1,  comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n.
          554 (cit.), e' il seguente:
             "1.  Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti pubblici non  economici,  le
          unita'  sanitarie  locali,  limitatamente  al personale non
          sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale
          governativa  possono  procedere ad assunzioni di personale,
          nei limiti del 25 per cento dei posti  resisi  vacanti  per
          cessazioni   dal  servizio  comunque  verificatesi  dal  1›
          gennaio  1988   e   non   coperti,   in   ciascun   profilo
          professionale  e,  per  le  amministrazioni  che  non hanno
          effettuato   l'inquadramento   definitivo,   in    ciascuna
          qualifica funzionale".
             -  L'art.  1,  comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n.
          554 (cit.), e' il seguente:
             "3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
          consorzi possono procedere ad assunzioni  di  personale  in
          ciascun  profilo  nei  limiti  del  50  per cento dei posti
          resisi  vacanti  per  cessazioni  dal   servizio   comunque
          verificatesi  dal  1› gennaio 1988 e non coperti.  Possono,
          inoltre, assumere personale per posti, resisi  vacanti  dal
          1› gennaio 1988 e non coperti, relativi:
               a) a profili professionali il cui organico complessivo
          non sia superiore a due unita';
               b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000
          abitanti ed ai loro consorzi".
             -  Il testo del comma 1 dell'art. 2 della predetta legge
          n.  554/1988 e' il seguente: "1. Per effettive, motivate  e
          documentate  esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro  per
          la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro,  puo'  autorizzare   ulteriori   assunzioni   anche
          ricorrendo   agli   idonei  di  graduatorie  approvate  nel
          quadriennio 1985-1988".
             -  Il  testo  dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della ripetuta
          legge n.  554/1988 e' il seguente:
             "1.  Per  l'anno  1989  e' fatto divieto di procedere ad
          assunzioni in ruolo di personale tecnico ed  amministrativo
          delle   universita',   nonche'   di   personale  ispettivo,
          direttivo, docente, educativo, amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  per
          concorsi le cui graduatorie siano state approvate  dopo  il
          31 dicembre 1988.
             2.  Per  il  medesimo  anno  1989  non  si  da' luogo ad
          assunzioni di personale non di ruolo ai sensi  dell'art.  1
          della   legge   2  maggio  1984,  n.  116,  ferma  restando
          l'applicazione  di  quanto   disposto   dall'ultimo   comma
          dell'art.  2  della  legge  27  febbraio  1980,  n.  38,  e
          dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 25 ottobre 1977,
          n. 808".
             - L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989,
          n. 413,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio  1990,  n.  37 (Disposizioni urgenti in materia di
          trattamento economico dei dirigenti  dello  Stato  e  delle
          categorie   ad  essi  equiparate,  nonche'  in  materia  di
          pubblico impiego), e' il seguente:
             "2.  I  riferimenti  temporali  fissati dall'articolo 1,
          commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e  dall'articolo  3,
          commi  1  e  2,  della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono
          prorogati di un anno".
             -  L'art.  4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254
          (Norme  in  materia  di  primo  inquadramento  nella   nona
          qualifica  funzionale  per  il  personale  appartenente  al
          comparto ministeriale ed a quello  delle  aziende  e  delle
          amministrazioni    dello    Stato,   nonche'   disposizioni
          transitorie per l'inquadramento nei  profili  professionali
          del  personale ministeriale) e' il seguente: "2. Dalla data
          del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento
          delle  procedure di inquadramento del personale nei profili
          professionali  in  applicazione  dell'articolo  4,  nono  e
          decimo  comma,  della  legge  11  luglio  1980,  n.  312, e
          dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno  1981,  n.  283,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981,
          n. 432,  le  amministrazioni  statali  non  possono  indire
          concorsi  di  reclutamento.  Sono  comunque  fatte salve le
          assunzioni conseguenti all'espletamento  di  concorsi  gia'
          indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al
          comma  1,  se  consentite  dalle  disposizioni   di   legge
          vigenti".
             -   Il  D.P.R.  29  dicembre  1984,  n.  1219,  riguarda
          l'individuazione dei profili  professionali  del  personale
          dei  Ministeri  in  attuazione  dell'art.  3 della legge 11
          luglio 1980, n. 312.
             -  L'art.  11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, gia'
          citata e' il seguente:
             "Art.  11. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 16,
          17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9  gennaio
          1973,  n.  3)  20,  21, 23 e 24 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  uffici  locali  e  delle   agenzie
          postali  e  telegrafiche  e  sullo  stato  giuridico  ed il
          trattamento economico del relativo personale, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n.
          1417, nonche' le norme recate dai commi dal primo al  sesto
          dell'articolo  5  della  legge 9 febbraio 1979, n. 49 degli
          articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979,  n.  101,  e  dal
          secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981,
          n. 797,  sono  sospese  fino  all'individuazione  di  nuovi
          criteri  per  la determinazione dell'assegno numerico delle
          unita' necessarie  a  ciascun  ufficio  e  della  dotazione
          organica complessiva del personale, e comunque non oltre il
          31 dicembre 1990.
             2.  I  nuovi  criteri  devono  essere finalizzati ad una
          maggiore rispondenza degli assegni alle effettive  esigenze
          del  servizio,  tenendo  conto delle modifiche procedurali,
          delle  innovazioni  tecnologiche  e  della  necessita'   di
          realizzare     una     programmazione    dell'aumento    di
          produttivita'".
             - Il testo dell'art. 6 del D.L. 1› febbraio 1988, n. 19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  1988,
          n.  99  (Misure  urgenti in materia di opere pubbliche e di
          personale degli enti locali in Sicilia) e' il seguente:
             "Art. 6. - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni
          della regione siciliana possono procedere ad assunzioni  di
          personale  nei  posti  vacanti  in  organico,  alla data di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  nel  limite  del
          trenta  per  cento  delle  stesse  vacanze  organiche,  con
          arrotondamento all'unita', previa detrazione  delle  unita'
          di personale non di ruolo.
             2.  La percentuale di cui al comma 1 e' elevata al cento
          per  cento  nelle  qualifiche  funzionali  superiori   alla
          quinta.
             3. Resta salva la competenza della regione in materia di
          procedure   concorsuali   e    loro    accelerazione.    Al
          finanziamento  dell'onere provvede la regione siciliana con
          propria  legge,  salva   la   eventuale   definizione   del
          contributo  dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari
          tra lo Stato medesimo e la regione siciliana".
            -  Il  testo  dell'art.  16 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato  dall'art.  4,  commi  4- bis e 4-quinquies, del
          D.L. 21 marzo 1988, n.  86, convertito, con  modificazioni,
          nella  legge  20 maggio 1988, n.  160, e dall'art. 6, comma
          1,  del  D.L.  22  novembre  1990,  n.  337,  in  corso  di
          conversione in legge, e' il seguente:
             "Art.  16  (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).  - 1. Le amministrazioni dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a
          carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in  una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
              2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma 4. L'inserimento nella graduatoria
          della nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   applichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati.
             9.  Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e
          comunque non oltre i sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   legge,  le  assunzioni  vengono
          effettuate secondo la normativa vigente".

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