Legge Ordinaria n. 107 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1991, n. 80
Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 2  della  legge  14  giugno
1989, n. 234, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni
per l'anno 1990. 
  2. Per le finalita' di cui agli articoli 9  e  10  della  legge  14
giugno 1989, n. 234, e'  autorizzato,  per  la  durata  indicata  nel
medesimo articolo 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno  di
lire 55.000 milioni per l'anno 1990. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 27 della  legge  14  giugno
1989, n. 234, e' autorizzato un ulteriore limite di impegno  di  lire
20.000 milioni per l'anno 1990. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  2  della  legge  n.  234/1989
          (Disposizioni  concernenti  l'industria  navalmeccanica  ed
          armatoriale   e   provvedimenti   a  favore  della  ricerca
          applicata al settore navale) e' il seguente:
             "Art. 2. - 1. Per le nuove costruzioni delle  navi  com-
          plete  e  per  i  lavori  e le unita' di cui all'art. 1, il
          Ministro  della  marina  mercantile  puo'  concedere   alle
          imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di
          costruzione stipulati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31
          dicembre   1990,   un   contributo   calcolato  sul  valore
          contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali  aggiunte
          o  varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione
          della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e
          1988. La predetta percentuale e' ridotta al  20  per  cento
          per  le  commesse  relative  a  nuove costruzioni di valore
          inferiore ai 6 milioni di ECU (*).
             2. Per gli anni 1989 e 1990, il  Ministro  della  marina
          mercantile,  con  proprio  decreto,  tenuto conto di quanto
          disposto dall'art. 4, paragrafo  3,  della  direttiva  CEE,
          stabilisce    eventuali   variazioni   alle   aliquote   di
          contribuzione previste nel comma 1.
             3. Il Ministro della marina mercantile  puo'  stabilire,
          con  proprio  decreto,  le  aliquote del contributo fino al
          massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai
          6 milioni di ECU, nei casi di (*):
               a) proposte di commesse per le  quali  le  imprese  di
          costruzione   navale   nazionali   vengano  a  trovarsi  in
          concorrenza con cantieri di Paesi terzi;
               b)  proposte  di  commesse  per le quali le imprese di
          costruzione  navale  nazionali  vengano   a   trovarsi   in
          concorrenza   con  imprese  di  Paesi  comunitari  i  quali
          applichino aiuti piu' elevati rispetto  a  quelli  previsti
          dal comma 1;
               c)  commesse  per  la costruzione di navi destinate al
          traffico di cabotaggio.
             4. Qualora la  Commissione  delle  Comunita'  economiche
          europee  richieda  la notifica preventiva delle proposte di
          singoli aiuti ai sensi  del  paragrafo  5  dell'articolo  4
          della  direttiva  CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa
          fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi  i
          termini previsti per lo stesso aiuto.
             5.  Il  Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
          con proprio decreto, aliquote  di  contributo  superiori  a
          quelle  indicate  nel  presente  articolo  per  le commesse
          provenienti  da  paesi  in  via  di  sviluppo,  sempre  che
          ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo
          7,  della  direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono
          previamente notificate  alla  Commissione  delle  Comunita'
          economiche   europee   per   la  verifica  della  specifica
          'sviluppo' dell'aiuto proposto e  della  conformita'  dello
          stesso  con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n.
          6  dell'OCSE  (Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo
          sviluppo  economico), richiamate dall'articolo 4, paragrafo
          7, della direttiva CEE.
             6. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per
          lavori di trasformazione e  modificazione  navale  iniziati
          nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si
          applica  per  detti  lavori  la  riduzione  prevista per le
          costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
             7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai  fini
          della  concessione  dei  contributi  di  cui al comma 1, le
          dichiarazioni di costruzione  in  proprio  dell'impresa  di
          costruzione  navale,  purche'  la data di inizio dei lavori
          ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1.  In  tale
          caso   le  aliquote  si  calcolano  sul  valore  dichiarato
          dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.
             8. Il contributo e' riferito alla data  di  stipulazione
          del  contratto  di costruzione o, in assenza di contratto e
          nel caso di trasformazione  e  modificazione  navale,  alla
          data di inizio dei lavori.
             9.  Il  calcolo per riferire il contributo alla data del
          contratto o di inizio dei lavori,  ai  sensi  del  presente
          articolo,  e'  effettuato  in  sede di liquidazione finale,
          tenendo conto dei tempi con cui  il  contributo  stesso  e'
          effettivamente    corrisposto,   sulla   base   del   tasso
          commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi.
             10. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  44.600 milioni per l'anno
          1989, di lire 83.000 milioni per  l'anno  1990  e  di  lire
          222.000 milioni per l'anno 1991".
           --------
             (*)   L'articolo   unico   del   D.M.  13  ottobre  1989
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  63  del  16  marzo
          1990) ha cosi' disposto:
             "A  decorrere  dal  1› gennaio 1989 e con riferimento ai
          contratti stipulati a partire da tale data, le  percentuali
          di  contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge
          14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente,  dal
          28% al 26% e dal 20% al 16%.
             Con  la  medesima decorrenza di cui al comma precedente,
          l'aliquota  massima  di  contributo  di  cui  al  comma   3
          dell'art.  2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' fissata
          al 26%".
             Successivamente l'articolo unico del D.M. 5  marzo  1990
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 128 del 4 giugno
          1990) ha cosi' disposto:
             "A decorrere dal 1› gennaio 1990 e  con  riferimento  ai
          contrati  stipulati  a partire da tale data, le percentuali
          di contribuzione di cui al primo  coma  dell'art.  2  della
          legge  14  giugno 1989, n. 234, sono ulteriormente ridotte,
          rispettivamente dal 26% al 20% dal 16% al 14%.
             Con la medesima decorrenza di cui al  comma  precedente,
          l'aliquota  massima  di  contributo  di  cui al terzo comma
          dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e'  fissata
          al 20%".
             -  Il  testo degli articoli 9 e 10 della citata legge n.
          234/1989 e' il seguente:
             "Art. 9. - 1. Per i lavori  relativi  alla  costruzione,
          trasformazione,  modificazione  e  grande riparazione delle
          unita' di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri  nazionali
          o  dei  Paesi  membri  delle Comunita' europee, il Ministro
          della marina mercantile puo' concedere alle imprese  aventi
          i  requisiti  per  essere  proprietarie di navi italiane ai
          sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione
          un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
             2. Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  inteso  ad
          allineare  le  condizioni  praticate  dagli  enti creditizi
          nazionali a quelle conformi alla risoluzione del  Consiglio
          dell'OCSE   del   3   agosto   1981  (accordo  sui  crediti
          all'esportazione  di  navi)  e  successive  modifiche,   di
          seguito denominata 'accordo OCSE'.
             3.  Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale
          dell'opera, comprensivo dell'eventuale  revisione  e  delle
          aggiunte  e/o  varianti  risultanti  da  atti di data certa
          anteriore all'ultimazione  dei  lavori  o,  in  assenza  di
          contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso
          ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati
          stipulati  successivamente al 1› gennaio 1987 ovvero per le
          quali, in assenza di contratto, i relativi  lavori  abbiano
          avuto inizio da tale data.
             4.  L'importo  del  contributo non puo' essere superiore
          alla  differenza  tra  due  piani  d'ammortamento  a   rate
          costanti,  riferiti  all'80  per  cento  del prezzo e della
          durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al
          citato accordo OCSE e l'altro al tasso  di  riferimento  da
          applicare  ai  finanziamenti  per il credito navale fissato
          semestralmente con proprio decreto dal Ministro del  tesoro
          e  vigente  alla  data  del  contratto  o,  in  assenza  di
          contratto, alla data di inizio dei lavori.
             Art. 10. -  1.  Il  contributo  di  cui  all'art.  9  e'
          concesso  con  decreto del Ministro della marina mercantile
          ed e' corrisposto in rate semestrali costanti per la durata
          di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1› marzo  o  dal  1›
          settembre  successivi  all'inizio dei lavori, da accertarsi
          sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata
          prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
             2.  Il  contributo  puo'  essere  corrisposto  in  unica
          soluzione  in valore attuale all'atto della ultimazione dei
          lavori o, dietro presentazione di fidejussione  bancaria  o
          assicurativa,  al  raggiungimento  del  10  per  cento  dei
          lavori.
             3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove
          costruzioni, per i quali sia stata chiesta  la  concessione
          del  contributo,  devono essere ultimati, pena la decadenza
          del contributo stesso, entro trenta mesi dal  loro  inizio.
          Per  quelli  relativi  alla trasformazione, modificazione e
          grande  riparazione,  il  termine  di  ultimazione  e'   di
          ventiquattro  mesi.  Detti termini possono essere prorogati
          dal  Ministro   della   marina   mercantile   per   ragioni
          esclusivamente  di  ordine  tecnico  ed  ove  ne  sia fatta
          richiesta prima della scadenza.
             4. Il Ministro della marina mercantile,  successivamente
          all'ultimazione  dei lavori, determina in via definitiva il
          contributo secondo le modalita' previste dall'art. 9.
             5.  Se  l'accertamento  definitivo  dell'ammontare   del
          contributo  da'  luogo  a  differenze  positive  rispetto a
          quello calcolato  in  via  presuntiva,  il  Ministro  della
          marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni
          a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei
          mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione
          prescelta.
             6.  Nel  caso in cui si debba procedere ad una riduzione
          di impegno, il Ministro della marina  mercantile  provvede,
          contestualmente     all'emanazione     del    provvedimento
          definitivo, al recupero in un'unica soluzione  delle  somme
          gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla
          base  del  tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di
          emanazione del provvedimento aumentato di due punti".
             - Il testo dell'art. 27 della citata legge  n.  234/1989
          e' il seguente:
             "Art.  27.  -  1.  Alle  imprese  di  cui all'art. 9 che
          successivamente  al  30  settembre  1988  ed  entro  il  31
          dicembre  1990  acquistano  navi di bandiera estera di eta'
          non inferiore a tre anni  e  non  superiore  a  dieci  puo'
          essere  concesso  un  contributo  semestrale  pari al 2 per
          cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero
          della marina mercantile. Il contributo e' esteso anche alle
          attrezzature  pertinenti.  Nel  caso  di   navi   altamente
          specializzate  detto  contributo  e'  elevato dell'1,25 per
          cento semestrale.
             2.  La durata del contributo di cui al comma 1 e' pari a
          tanti  semestri  quanti  ne  mancano  alla  nave   per   il
          compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto
          annualita'.
             3.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo e'
          autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire
          8.000 milioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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