Legge Ordinaria n. 114 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1991, n. 82
Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuto il diritto al ripristino nella forma  originaria
del  cognome  italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni
degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n.  17,
convertito  dalla  legge  24  maggio  1926,  n. 898, estese dal regio
decreto 7 aprile 1927, n. 494, ai territori gia'  annessi  all'Italia
con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
  2.  Titolari  del  diritto  al  ripristino  sono  le  persone  gia'
destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome e'
stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo
cognome e' stato esteso e, comunque, i  loro  discendenti  in  quanto
anagraficamente registrati con tale cognome.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  degli articoli 1 e 2 del R.D.L. n. 17/1926
          (Restituzione in forma italiana dei cognomi delle  famiglie
          della provincia di Trento) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Le  famiglie della provincia di Trento che
          portano un cognome originario italiano o latino tradotto in
          altre  lingue  o  deformato  con  grafia  straniera  o  con
          l'aggiunta  di suffisso straniero, riassumeranno il cognome
          originario nelle forme originarie.
             Saranno egualmente  ricondotti  alla  forma  italiana  i
          cognomi  di  origine  toponomastica, derivanti da luoghi, i
          cui nomi erano stati tradotti in altra lingua, o  deformati
          con  grafia  staniera,  e  altresi  i  predicati  nobiliari
          tradotti o ridotti in forma straniera.
             La restituzione in forma italiana sara' pronunciata  con
          decreto  del prefetto della provincia, che sara' notificato
          agli interessati, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          Regno ed annotato nei registri dello stato civile.
             Chiunque,  dopo  la  restituzione  avvenuta,  fa uso del
          cognome o del predicato nobiliare nella forma straniera, e'
          punito con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.
             Art. 2. -  Anche  all'infuori  dei  casi  preveduti  nel
          precedente   articolo,  possono  essere  ridotti  in  forma
          italiana con decreto del prefetto i cognomi stranieri o  di
          origine    straniera,    quando   vi   sia   la   richiesta
          dell'interessato.
             Il   decreto   e'  annotato  nei  registri  dello  stato
          civile.".
             La  sanzione  della  multa  di  cui   all'ultimo   comma
          dell'art.  1  sopra  riportato  e'  stata sostituita con la
          sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),  il
          quale  ha  previsto  che  non  costituissero  piu'  reato e
          fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma di denaro tutte le  violazioni  per  le  quali
          fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
          5 ottobre 1945,  n.  679),  poi  per  otto  (D.L.C.P.S.  21
          ottobre   1947,   n.   1250),   quindi   per  quaranta  con
          assorbimento dei  precedenti  aumenti  (art.  3,  legge  12
          luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre
          1981, n.  689, art. 114, primo comma, in relazione all'art.
          113,  primo  comma).    La misura attuale della sanzione e'
          quindi "da lire centomila a lire unmilione".
             - Il R.D.  n.  494/1927  reca:  "Estensione  a  tutti  i
          territori delle nuove province delle disposizioni contenute
          nel  regio  decreto-legge  10 gennaio 1926, n. 17, circa la
          restituzione in forma italiana dei cognomi  delle  famiglie
          della Venezia Tridentina".
             - La legge n. 1322/1920 reca: "Approvazione del trattato
          di  pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il
          10 settembre 1919 e l'annessione  al  Regno  dei  territori
          attribuiti all'Italia".
             -  La  legge  n.  1778/1920  "Approvazione  del trattato
          concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati
          e Sloveni".

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