Legge Ordinaria n. 186 del 04/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 21 giugno 1991, n. 144
Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa della legge di riforma  dei  Ministeri  e  nel  quadro
delle previsioni di riordino di cui all'articolo  7  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e' istituito nell'ambito del  CIPE  il  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET). 
  2. Il CIPET e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e  della  programmazione
economica. 
  3. Fanno parte del CIPET, oltre al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica,
i  Ministri  dei  trasporti,  dei  lavori  pubblici,   della   marina
mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane. 
  4. Su invito del Presidente possono altresi' partecipare ai  lavori
del CIPET altri Ministri interessati  agli  argomenti  oggetto  delle
sedute.  Devono  essere  chiamati  ad  intervenire  per  l'esame   di
argomenti  di  rispettivo  interesse,  senza  diritto  di   voto,   i
presidenti delle regioni e i presidenti delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  5. Alle sedute del CIPET assistono  il  Segretario  generale  della
programmazione economica ed  il  coordinatore  del  Segretariato  del
CIPET di cui all'articolo 3,  comma  2.  Il  servizio  di  segreteria
amministrativa per le sedute del CIPET e' assicurato dalla  Direzione
generale  per  l'attuazione  della   programmazione   economica   del
Ministero del bilancio e della programmazione economica. 
  6. Per quanto  non  diversamente  disposto  dalla  presente  legge,
l'attivita' del CIPET e' disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in via transitoria, secondo
le norme vigenti per gli altri  Comitati  interministeriali  operanti
nell'ambito del CIPE. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  7  della  legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 7 (Delega per il  riordinamento  dei  Comitati  di
          Ministri e dei Comitati interministeriali). - 1. Il Governo
          e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  norme aventi valore di
          legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di
          Ministri, compresi quelli non istituiti  con  legge,  ed  i
          Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad
          eccezione  del  Comitato interministeriale per il credito e
          il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti
          ed  alle  procedure  disciplinate  nella  presente   legge,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
              a)  eliminazione  di  duplicazioni e sovrapposizioni di
          competenze;
              b) coordinamento delle  attivita'  inerenti  a  settori
          omogenei   di   competenza  anche  se  ripartiti  fra  piu'
          Ministeri.
             2. I decreti delegati di cui al  comma  1  sono  emanati
          previo  parere  delle  commissioni  permanenti delle Camere
          competenti per materia. Il Governo  procede  comunque  alla
          emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
          espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
             3.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, si provvede ad
          adottare norme regolamentari volte  a  garantire  procedure
          uniformi  in  ordine  alla  convocazione,  alla  fissazione
          dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni  e
          alle forme di conoscenza delle attivita' dei Comitati".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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