Legge Ordinaria n. 190 del 13/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1991, n. 150
Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori  pubblici
e  dei  trasporti,  di concerto con gli altri Ministri interessati, e
nel rispetto della procedura  di  cui  all'articolo  4,  disposizioni
aventi  valore  di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi
le modifiche opportune o necessarie in conformita'  dei  princi'pi  e
criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  2, la legislazione vigente
concernente la disciplina della motorizzazione e  della  circolazione
stradale,   comprese  le  disposizioni  dei  testi  unici  approvati,
rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n.  1740,  e  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e
successive modificazioni ed  integrazioni,  riunendola  in  un  testo
unico denominato "Codice della strada".
  2.  Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati
decreti  legislativi,  nei  termini  e  secondo  le  procedure  della
presente legge nonche' nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi
di  cui  all'articolo  2,  disposizioni  aventi  valore  di legge per
integrare, coordinare e armonizzare il Codice  della  strada  con  le
altre  norme  legislative  comunque  rilevanti  in  materia,  nonche'
disposizioni di carattere transitorio.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - Il R.D. n. 1740/1933 approva il testo unico  di  norme
          per la tutela delle strade e per la circolazione.
             -  Il  D.P.R.  n.  393/1959 approva il testo unico delle
          norme sulla circolazione stradale.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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