Legge Ordinaria n. 236 del 29/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1991, n. 181
Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi  sui  pesi  e  sulle
misure,  approvato  con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e suc-
cessive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
  "Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  sentito  il  Comitato  centrale  metrico,  saranno
stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  per  la  effettuazione  delle
operazioni  di  verificazione  e  di  legalizzazione  degli strumenti
metrici mediante  idonee  metodologie  avvalentisi,  nel  caso  della
verificazione,  dei  princi'pi  statistici  oppure, secondo i tipi di
strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del  produttore,  dei
princi'pi  della  garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti
per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo
metrologico CEE".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge modificate.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  13 del R.D. n. 7088/1890 (Testo
          unico delle  leggi  sui  pesi  e  sulle  misure  nel  Regno
          d'Italia),  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il
          seguente:
             "Art. 13. - Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo,
          e' sottoposto alla  prima  verificazione  innanzi  che  sia
          posto in vendita o in uso di commercio.
            Con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, sentito  il  Comitato  centrale  metrico,
          saranno   stabiliti   i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          effettuazione  delle  operazioni  di  verificazione  e   di
          legalizzazione  degli  strumenti  metrici  mediante  idonee
          metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione,  dei
          princi'pi  statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e
          la valenza tecnica ed organizzativa del
           produttore, dei princi'pi della garanzia  della  qualita',
          analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni
          effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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