Legge Ordinaria n. 265 del 08/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1991, n. 196
Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4,  terzo  comma,  del
decreto-legge   27   settembre   1982,   n.   681,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fatta  salva  la
parita'   di   trattamento  retributivo  riconosciuta  dalle  vigenti
disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza, e'  esclusa  la
valutazione  di elementi retributivi derivanti da posizioni personali
di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi  o  funzioni  non
aventi carattere di generalita', ovvero derivanti dal mantenimento di
piu'  favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori
diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello  Stato
o  equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979,
n. 97.
  2.   I   trattamenti   stipendiali   derivanti    dall'applicazione
dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n.
681,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n.
869, rendono  non  ulteriormente  valutabile  ogni  altra  anzianita'
prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
  3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso
di  primo  grado,  non  si  applicano i trattamenti di maggior favore
eventualmente in godimento, previsti dall'articolo  4,  terzo  comma,
del   decreto-legge  27  settembre  1982,  n.  681,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.
  4. Per  importo  corrispondente  alle  classi  o  aumenti  biennali
maturati  nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della
legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi  l'incremento  acquisito
per   classi   ed  aumenti  periodici  derivanti  dalla  progressione
economica relativa alla sola anzianita'  di  servizio  effettivamente
prestato nella posizione di provenienza.
  5.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto  1984,
n.  425,  e'  determinato  con  esclusivo riferimento alle anzianita'
minime richieste dall'ordinamento  di  appartenenza  o,  laddove  non
previste, alle effettive anzianita' di servizio.
  6.  Gli  eventuali  maggiori  trattamenti spettanti o in godimento,
conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma
4, sono conservati ad personam e  sono  riassorbiti  con  la  normale
progressione  economica  di  carriera  o  con  i futuri miglioramenti
dovuti sul trattamento di quiescenza.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico
          dei  magistrati  e sul trattamento economico dei magistrati
          ordinari e amministrativi, dei magistrati  della  giustizia
          militare e degli avvocati dello Stato".
             -  Il  testo  dell'art.  4,  terzo  comma,  del  D.L. n.
          681/1982 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico
          dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) e'
          il  seguente:  "Per  il  personale  militare,  in  caso  di
          promozione  a  colonnello  o  grado  superiore,   se   piu'
          favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'art.
          156  del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e succes-
          sive  modificazioni  ed  integrazioni.  Al  personale   con
          stipendio  inferiore a quello spettante al collega con pari
          o   minore   anzianita'   di    servizio,    ma    promosso
          successivamente    e'    attribuito    lo    stipendio   di
          quest'ultimo".
             - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n.  425/1984
          (Disposizioni   relative   al   trattamento  economico  dei
          magistrati) e' il seguente:
             "Art. 4. - La determinazione dei nuovi stipendi  di  cui
          all'art. 3 e' effettuata sulla base degli anni di effettivo
          servizio  prestato  in  magistratura fino al 30 giugno 1983
          con le modalita' indicate nei commi seguenti.
             I periodi di  servizio  e  di  attivita'  professionale,
          richiesti  dai  rispettivi  ordinamenti  per l'accesso alle
          carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato,  sono
          riconosciuti,  in  favore  dei  magistrati e degli avvocati
          dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso,  nella
          misura  fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un
          beneficio del 3 per cento per ciascun  anno,  da  calcolare
          sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale
          carriera di appartenenza.
             Ai  fini  esclusivamente economici si considera prestato
          nella qualifica di consigliere di Stato o della  Corte  dei
          conti  il  periodo  di  servizio eventualmente svolto nella
          posizione di dirigente generale dello Stato o di  pubbliche
          amministrazioni.
             Per  i  consiglieri  di Stato o della Corte dei conti di
          nomina governativa che non abbiano ricoperto  la  posizione
          di   dirigente   generale   dello   Stato  o  di  pubbliche
          amministrazioni, la determinazione dei  nuovi  stipendi  e'
          effettuata  valutando  ai  soli  fini  economici,  all'atto
          dell'immissione in ruolo, un'anzianita' convenzionale nella
          qualifica di cinque anni, salva la possibilita'  di  optare
          per il trattamento piu' favorevole.
             I  servizi  prestati  dai  magistrati  nelle  qualifiche
          inferiori  a   quelle   di   appartenenza   sono   valutati
          attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore
          a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per
          cento  dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a
          quella di magistrato di corte di appello, al  2  per  cento
          dello  stipendio  iniziale della qualifica di magistrato di
          corte  di  appello  o  equiparato, all'1,50 per cento dello
          stipendio  iniziale  della  qualifica  di   magistrato   di
          cassazione  e  di  magistrato  di  cassazione nominato alle
          funzioni direttive ed equiparate.
             L'importo   complessivo    del    beneficio    derivante
          dall'applicazione  dei  precedenti  commi  si aggiunge allo
          stipendio   iniziale   della    qualifica    rivestita    e
          all'ammontare  cosi'  ottenuto  si  somma  l'incremento  di
          stipendio conseguente alla progressione economica  relativa
          al servizio prestato nella qualifica stessa.
             L'eventuale  collocazione  del  nuovo  stipendio tra due
          classi o tra una classe e l'aumento  periodico  o  tra  due
          aumenti   periodici  comporta  la  corresponsione  di  tale
          stipendio e il collocamento del  personale  alla  classe  o
          aumento  periodico  immediatamente inferiore allo stipendio
          medesimo.  La  differenza  tra  i  due   stipendi,   previa
          temporizzazione  ai  fini  economici,  va  considerata  per
          l'ulteriore  progressione  economica.  La   temporizzazione
          della  differenza  tra  i  suddetti stipendi e' espressa in
          mesi ed e' pari a ventiquattro volte la  differenza  stessa
          divisa  per  l'importo della classe o dello scatto in corso
          di maturazione.
             Le anzianita' maturate nelle carriere di cui alla  legge
          19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza,
          sono  valutate  tenendo  conto dell'equiparazione esistente
          tra  le  diverse  qualifiche  delle  varie  magistrature  e
          dell'avvocatura dello Stato.
             In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto
          e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina
          a   magistrato   di  corte  d'appello  o  a  magistrato  di
          cassazione a seguito del concorso per esami previsto  dalla
          legge  4  gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed
          integrazioni, l'anzianita' viene determinata in misura pari
          a quella riconosciuta al magistrato di pari  qualifica  con
          maggiore anzianita' effettiva che lo segue nel ruolo.
             I  consiglieri e i vice procuratori generali della Corte
          dei conti nonche'  gli  avvocati  dello  Stato  alla  terza
          classe   di   stipendio   conseguono,  rispettivamente,  il
          trattamento economico della qualifica superiore e la classe
          di stipendio superiore  al  compimento  dell'anzianita'  di
          complessivi   sedici  anni  di  carriera  o  otto  anni  di
          qualifica o classe di stipendio.
             Agli effetti della presente  legge  le  categorie  degli
          avvocati  dello  Stato  e  dei  procuratori  dello Stato si
          considerano appartenenti a carriere distinte.
             Le  disposizioni   di   cui   ai   commi   dal   secondo
          all'undicesimo   si   applicano  anche  nei  confronti  del
          personale che consegue  la  nomina  in  magistratura  o  in
          avvocatura  dello  Stato successivamente alla data prevista
          dal primo comma.
             Fermo il disposto del secondo, terzo,  quarto  e  quinto
          comma,   sono   escluse   le  anzianita'  convenzionali  di
          qualsiasi genere in precedenza riconosciute.
             Art.  5.  -  Al  personale  promosso  alla  qualifica  o
          pervenuto al livello retributivo superiori  successivamente
          al  1›  luglio  1983 compete lo stipendio iniziale previsto
          per   la   nuova   posizione,    maggiorato    dell'importo
          corrispondente  alle  classi  o  aumenti  biennali maturati
          nella posizione di provenienza".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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