Legge Ordinaria n. 273 del 11/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1991, n. 199
Istituzione del sistema nazionale di taratura.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Sistema nazionale di taratura
  1. Il sistema nazionale di taratura e'  costituito  dagli  istituti
metrologici  primari  e  dai  centri  di  taratura e ha il compito di
assicurare la riferibilita' ai campioni nazionali dei risultati delle
misurazioni.
  2. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica   e   il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno  per  la
parte  di  propria  competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento
del sistema nazionale di taratura.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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