Legge Ordinaria n. 380 del 27/11/1991 Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1991, n. 282
Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  In  coerenza  con  la  partecipazione  dell'Italia  al trattato
sull'Antartide, adottato a Washington il 1› dicembre 1959, ratificato
ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963,  ai  sensi  di  quanto
disposto  dall'articolo  IX,  paragrafo  2,  del  trattato stesso, e'
autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di
ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide.
          AVVERTENZA:
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  n.  963/1980  reca:  "Adesione al trattato
          sull'Antartide firmato a Washington il 1› dicembre 1959,  e
          sua esecuzione".
             -  Il  testo dell'articolo IX, paragrafo 2, del trattato
          sull'Antartide, annesso alla citata legge, e' il  seguente:
          "2.    Ciascuna Parte contraente che sia divenuta Parte del
          presente trattato mediante adesione  in  base  all'articolo
          XIII  avra' diritto a nominare rappresentanti a partecipare
          alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente  articolo,
          per tutto il tempo in cui tale Parte contraente dimostri il
          proprio  interesse  nell'Antartide  conducendo  sostanziali
          attivita' di ricerca scientifica in tale territorio,  quali
          la  creazione  di una stazione scientifica o l'invio di una
          spedizione scientifica".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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