Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 424 del 23/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1992, n. 4
Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero.
Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere: a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico; b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziative di altre amministrazioni; c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b); d) contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per i casi e le finalita' di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 2. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1, puo' anche stipulare convenzioni con universita' e con enti pubblici o privati idonei a svolgere attivita' di assistenza e di inserimento culturale a favore dei cittadini stranieri, nonche' dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla lettera a) del comma 1. 3. Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto, in conformita' al proprio statuto, attivita' continuativa di assistenza a studenti italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa. Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla base della documentazione presentata in merito all'attivita' svolta, tenendo anche conto della accertata attivita' di inserimento culturale operata dagli enti considerati. 4. L'elenco degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 e quello delle universita' e degli enti con i quali e' stata stipulata una convenzione per le finalita' della presente legge verranno allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI _____
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge n. 288/1955 reca: "Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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