Legge Ordinaria n. 66 del 27/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1991, n. 55
Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Nella prima attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, si da'
luogo alle nomine in ruolo dei docenti della  scuola  elementare,  ai
sensi  dell'articolo  8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre  1988,  n.  426,
anche  nel corso dell'anno scolastico 1990-91, dopo aver acquisito le
risultanze dei piani provinciali di cui al comma 1  dell'articolo  15
della  citata  legge n. 148 del 1990 ed aver effettuato le operazioni
previste dal comma 7 dello stesso articolo.
  2.  Le  nomine di cui al comma 1 sono disposte sul 50 per cento dei
posti risultanti vacanti e disponibili in ciascuna provincia fino  al
limite   massimo   dei   posti  consolidati  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 15 della legge 5  giugno  1990,  n.  148,  intendendosi
compresi nei predetti posti anche quelli corrispondenti ad insegnanti
in soprannumero.
  3.  Le  nomine  in  ruolo,  salva la decorrenza giuridica - se piu'
favorevole  con  particolare  riferimento  alle  norme  di   cui   al
decreto-legge  6  agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 - prevista dalle rispettive  norme
di immissione in ruolo, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1
settembre 1990 e con l'obbligo di assunzione del servizio nella  sede
assegnata  dall'inizio  dell'anno scolastico successivo. Le nomine di
cui alla presente legge danno titolo a partecipare  ai  trasferimenti
relativi all'anno scolastico 1991-92.
  4.  Per  gli  insegnanti  nominati in ruolo ai sensi della presente
legge, che  nel  corso  dell'anno  scolastico  1990-91  hanno  svolto
servizio  non  di  ruolo,  il  predetto servizio ha valore di anno di
prova se prestato per la durata  prescritta;  agli  altri  insegnanti
nominati  in  ruolo  con decorrenza giuridica dal 1  settembre 1990 e
con decorrenza economica dal 1  settembre  1991,  ai  fini  del  loro
perfezionamento  professionale,  puo'  essere attribuita una borsa di
studio di lire 5 milioni, con assegnazione presso una  scuola  e  con
l'obbligo  di  svolgere attivita' di formazione, nel quadro del piano
straordinario pluriennale di aggiornamento  di  cui  all'articolo  12
della  legge  5  giugno  1990,  n.  148,  con  finalita'  prioritaria
all'aggiornamento degli insegnanti da utilizzare  per  l'insegnamento
delle   lingue  straniere  nella  scuola  elementare.  A  coloro  che
completano la formazione all'estero e' attribuita  una  maggiorazione
di lire 2 milioni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sono stabilite le modalita' di svolgimento delle  predette  attivita'
di formazione.
  5.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato in lire 17.000 milioni, si fa  fronte  con  lo  stanziamento
iscritto  al  capitolo  1121  dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per l'anno 1991.
  6.   La   prosecuzione  delle  attivita'  di  tempo  pieno  di  cui
all'articolo 8, comma 2, della  legge  5  giugno  1990,  n.  148,  va
riferita  ai  posti  funzionanti alla data di entrata in vigore della
stessa legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 febbraio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BIANCO, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo  fine  dei  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 148/1990 reca: "Riforma dell'ordinamento
          della scuola elementare".
             -  Il  testo  dell'art.  8-  bis  del  D.L.  n. 323/1988
          (Finanziamento del contratto del personale della scuola per
          il  triennio  1988-1990  e  norme per la realizzazione e la
          riqualificazione della spesa  nel  settore  della  pubblica
          istruzione), e' il seguente:
             "Art.  8-bis  (Graduatorie  nazionali  per la nomina del
          personale precario). - 1. Le  graduatorie  provinciali,  di
          cui  all'articolo  17  del  decreto-legge 3 maggio 1988, n.
          140, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  luglio
          1988,  n.  246, sono soppresse e trasformate in graduatorie
          nazionali.
             2.   L'inserimento   nelle   graduatorie   nazionali  e'
          effettuato d'ufficio sulla  base  del  punteggio  acquisito
          nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresi'
          inseriti nelle graduatorie nazionali coloro  i  quali,  pur
          avendone   i   requisiti,  non  sono  stati  iscritti  alle
          graduatorie provinciali per la mancata presentazione  della
          relativa  domanda  nei  termini  prescritti. A tal fine gli
          stessi devono presentare la domanda entro  quindici  giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto.
             3.   Le   nomine   sono   disposte   in  relazione  alla
          disponibilita' di posti determinata  in  ambito  nazionale.
          Coloro  che  non  accettano la nomina sono cancellati dalla
          graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.
             4.  Si  da'  luogo  alle  nomine  anche  durante  l'anno
          scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio  dell'anno
          scolastico  in  corso  e  con  l'obbligo  di assunzione del
          servizio  nella  sede   assegnata   dall'inizio   dell'anno
          scolastico successivo.
             5.  A  decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il
          quadriennio  successivo  gli  iscritti  nella   graduatoria
          nazionale, anche se gia' nominati in altra provincia, hanno
          diritto di precedenza assoluta per  le  nomine  relative  a
          posti  e cattedre eventualmente disponibili nella provincia
          di provenienza.
             6.  Per  il  quadriennio  di cui al comma 5 la quota dei
          posti destinata ai trasferimenti  e'  elevata  al  100  per
          cento dei posti vacanti".
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art. 15 della legge n.
          148/1990 sopracitata e' il seguente:
             "Art.   15   (Disposizioni   per  la  gradualita'  e  la
          fattibilita'). - 1.  Al fine di favorire  la  realizzazione
          del   nuovo   ordinamento  e  di  garantire  la  necessaria
          disponibilita'  di  organico   di   cui   all'art.   4,   i
          provveditori  agli  studi,  sentiti  i  consigli scolastici
          provinciali e presi gli opportuni  contatti  con  gli  enti
          locali,   curano   l'apprestamento   delle   condizioni  di
          fattibilita'  della  riforma,  predisponendo  un   apposito
          piano.
             (Omissis)".
             -  Il  testo  del  comma  5  dell'art. 15 della legge n.
          148/1990 sopracitata e' il seguente:
             "Art.   15   (Disposizioni   per  la  gradualita'  e  la
          fattibilita').
             (Omissis).
             5. Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di
          organico per l'attuazione del modulo organizzativo  di  cui
          all'art. 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati
          in ciascuna provincia  all'atto  della  entrata  in  vigore
          della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione
          secondo quanto previsto dai  successivi  commi,  fino  alla
          completa  introduzione,  su  tutto il territorio nazionale,
          dei nuovi ordinamenti.
             (Omissis)".
             -  Per il titolo del D.L. n. 323/1988 si veda precedente
          nota.
             -   Il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.  148/1990
          sopracitata e' il seguente:
             "Art.    12    (Piano   straordinario   pluriennale   di
          aggiornamento). - 1.  Ad integrazione dei normali programmi
          di  attivita' di aggiornamento, in relazione all'attuazione
          del nuovo ordinamento e dei nuovi  programmi,  il  Ministro
          della  pubblica  istruzione  attua,  con  la collaborazione
          delle universita' e degli Istituti  regionali  di  ricerca,
          sperimentazione  e  aggiornamento  educativi  (IRRSAE),  un
          programma straordinario di attivita' di  aggiornamento  con
          durata   pluriennale  per  tutto  il  personale  ispettivo,
          direttivo  e  docente,  da  realizzarsi  nei  limiti  degli
          stanziamenti  a tal fine iscritti nello stato di previsione
          del Ministero della pubblica istruzione.
             2.  A  tal  fine  i provveditori agli studi, avvalendosi
          anche degli ispettori tecnici e  dei  direttori  didattici,
          collaborano  alla  gestione  dei  piani di cui al comma 1 e
          determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente
          necessari.
             3.   Le   iniziative  di  aggiornamento,  oppurtunamente
          articolate  per  ambiti  disciplinari  onde  consentire  la
          migliore  rispondenza  a  quanto stabilito dall'articolo 5,
          devono  assicurare  la   complessiva   acquisizione   degli
          obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti
          momenti di approfondimento  della  programmazione  e  dello
          svolgimento   dell'attivita'   didattica.   In   una   fase
          successiva   del   piano   saranno   attivati   corsi    di
          aggiornamento  sulle  singole  discipline per consentire ai
          docenti  approfondimenti  ulteriori,  in  base  alle   loro
          propensioni o attitudini professionali.
             4.  Ad  integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e
          3, universita', associazioni professionali e  scientifiche,
          enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra
          gli scopi  statutari,  la  formazione  professionale  degli
          insegnanti,  possono  stipulare  convenzioni con gli IRRSAE
          per la gestione di  progetti  di  aggiornamento  che  siano
          riconosciuti    di    sicuro    interesse   scientifico   e
          professionale e di specifica utilita'  ai  fini  del  piano
          pluriennale.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione, con
          propria ordinanza, stabilisce le modalita' per  la  stipula
          delle convenzioni nonche' i requisiti tecnico-scientifici e
          operativi che devono essere posseduti  dalle  associazioni,
          degli enti ed istituzioni.
             5.  Qualora  non  sussista la possibilita' di provvedere
          alle esigenze di servizio, conseguenti  all'attuazione  del
          piano   pluriennale   di   aggiornamento,  nell'ambito  del
          circolo, con personale disponibile ai  sensi  dell'art.  14
          della  legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina
          di supplenti temporanei in  sostituzione  degli  insegnanti
          impegnati nelle attivita' di aggiornamento.
             6.  Analogamente  e' consentito procedere alla nomina di
          supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al
          comma  5,  in  sostituzione  degli  insegnanti  chiamati  a
          prestare  la  loro  opera  per   l'attuazione   del   piano
          pluriennale  di  aggiornamento  in  qualita' di docenti, di
          esperti, di animatori,  di  conduttori  dei  gruppi  o  per
          qualsiasi  altra funzione prevista dal progetto approvato".
             -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  8 della legge n.
          148/1990 sopracitata e' il seguente:
             "Art. 8 (Progetti formativi di tempo lungo).
             (Omissis).
             2.  Le  attivita' di tempo pieno di cui all'art. 1 della
          legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro
          il   limite  dei  posti  funzionanti  nell'anno  scolastico
          1988-1989, alle seguenti condizioni:
               a)  che  esistano  le strutture necessarie e che siano
          effettivamente funzionanti;
               b)   che   l'orario   settimanale,   ivi  compreso  il
          "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
               c)  che  la programmazione didattica e l'articolazione
          delle discipline siano uniformate ai  programmi  vigenti  e
          che  l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei
          docenti  per  ambiti  disciplinari  come   previsto   dalla
          presente legge.
             (Omissis)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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