Legge Ordinaria n. 149 del 18/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1992, n. 43
Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               ART. 1. 
1. Coloro che intendono procedere alla  vendita  o  alla  offerta  in
sottoscrizione  di  valori  mobiliari  (quali  azioni,  obbbligazioni
convertibili o altri titoli o diritti)  che  comunque  consentono  di
acquisire diritti di voto, di seguito denominati  "titoli",  mediante
offerta al pubblico ai sensi dell'articolo  18  del  decreto-legge  8
aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
giugno 1974, n.  216,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
devono osservare le norme contenute nel presente Capo. 
2. Costituiscono offerte al pubblico tutte quelle aventi per  oggetto
titoli gia' emessi (offerta pubblica  di  vendita)  ovvero  di  nuova
emissione (offerta pubblica di  sottoscrizione),  anche  in  funzione
della quotazione di borsa. Non  costituiscono  offerte  pubbliche  di
sottoscrizione quelle effettuate ai sensi dell'articolo 2441, settimo
comma, del codice civile. 
 

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