Legge Ordinaria n. 201 del 14/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1992, n. 53
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975,
n. 627, e' sostituito dal seguente:
  "Al concorso possono essere ammessi:
   1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di  finanza
che  non  abbiano  superato il trentacinquesimo anno di eta', contino
almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e  non
abbiano  demeritato  durante  il  servizio  prestato.  Il giudizio di
merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad  esprimere
giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
   2)  i  giovani,  anche  se  alle  armi,  che posseggano i seguenti
requisiti:
     a) cittadinanza italiana;
     b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
     c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
     d) statura non inferiore a metri 1,68;
     e) non siano imputati o  condannati  per  delitti  non  colposi,
ovvero  non  si  trovino  in  situazioni  comunque  incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale  della
Guardia di finanza;
     f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2 della  legge  n.  627/1975,  come
          modificato  dalla  presente  legge, e' riportato nella nota
          all'art. 3.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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