Legge Ordinaria n. 94 del 10/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1992, n. 38
Istituzione della corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese e' istituita
la  corte  d'assise,  con  sede  di normale convocazione nelle stesse
citta'.
  2. La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici  popolari
relativi  alle  corti  di  assise  di cui al comma 1 sono determinati
dalla tabella allegata alla presente  legge,  che  modifica,  per  la
parte  cui  si  riferisce,  la  tabella  N  allegata  al  decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto  1951,  n.  757,  e  successive
modificazioni.
  3.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             - Il D.P.R. n. 757/1951 reca la revisione  delle  piante
          organiche  degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi
          di corti di assise.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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