Legge Ordinaria n. 312 del 12/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1993, n. 195
Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' abolita, presso le borse valori italiane,  l'ammissione  alla
quotazione e la conseguente negoziazione  e  rilevazione  al  listino
delle valute estere di cui all'articolo 2, commi 1  e  2,  del  testo
unico delle norme  di  legge  in  materia  valutaria,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubbica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore   e   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui'
          trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2,  del  "Testo  unico
          delle  norme  di  legge in materia valutaria" approvato con
          D.P.R. n. 148/1988, e' il seguente:
             "Art. 2 (Valute estere e lire di  conto  estero).  -  1.
          Valute estere sono:
               a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso
          legale;
               b)  i  titoli  di  credito, che servono per effettuare
          pagamenti,  estinguibili  in  monete  aventi  corso  legale
          all'estero o in ECU;
               c)  i  titoli  di credito di natura obbligazionaria in
          scadenza  entro  un  termine  non  superiore  a  sei  mesi,
          estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso
          legale all'estero o in ECU;
               d)  i  crediti liquidi ed esigibili derivanti da conti
          aperti presso le banche  od  altri  intemediari  finanziari
          estinguibili  in monete aventi corso legale all'estero o in
          ECU.
             2. Le valute estere di conto valutario ed il termine  di
          cui  al  comma  1, lettera c), sono determinati con decreto
          del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il
          Ministro del tesoro.   Ciascuna  valuta  estera  di  contro
          valutario  ha  un  unico  mercato  indipendente dal tipo di
          transazione ed e' quotata di diritto presso tutte le  borse
          valori italiane".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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