Legge Ordinaria n. 433 del 27/10/1993 Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1993, n. 258
Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entita' del sussidio  spettante
ai cittadini italiani affetti dal morbo  di  Hansen,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 31  marzo  1980,  n.  126,  come
sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio  1986,  n.  31,  e'
rivalutata nel modo seguente: 
    a) i cittadini assistiti  in  luogo  di  cura  hanno  diritto  al
sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere; 
    b) i cittadini assistiti a domicilio hanno  diritto  al  sussidio
nella misura di L. 31.050 giornaliere; 
    c) il sussidio e' integrato di  L.  5.750  giornaliere  per  ogni
familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento  del
trentunesimo anno di eta' se conviventi e  non  titolari  di  reddito
proprio; 
    d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti  da
morbo di Hansen hanno diritto al sussidio  nella  misura  concorrente
alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  126/1980
          (Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a  favore
          degli  hanseniani  e loro familiari), cosi' come sostituito
          dall'art. 1 della legge 24  gennaio  1986,  n.  31,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1.  -  A decorrere dal 1 gennaio 1985 i cittadini
          italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali  da
          una pubblica autorita' sanitaria individuata dalle regioni,
          hanno   diritto   al   sussidio   nella   misura   di  lire
          venticinquemila  giornaliere  e  nella   misura   di   lire
          ventisettemila  se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono
          esenti dalla imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
          dall'imposta  locale  sui  redditi ai sensi del terzo comma
          dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  601.
             Il sussidio indicato al primo comma e' integrato di lire
          cinquemila per ogni familiare a carico e per i figli non  a
          carico fino al compimento del trentunesimo anno di eta' e a
          condizione  che  siano  conviventi  e non siano titolari di
          reddito proprio.
             L'integrazione  di cui al precedente comma in favore dei
          familiari a  carico  viene  corrisposta,  a  domanda  degli
          interessati,  da presentarsi al comune di residenza, fino a
          diciotto mesi dopo la morte dell'hanseniano.
             In presenza di eventuali altri redditi, i  cittadini  di
          cui  al  primo comma hanno diritto al sussidio nella misura
          concorrente alla formazione di un reddito  annuo  netto  di
          lire  sedici  milioni. Ai fini della determinazione di tale
          reddito non si tiene conto della  integrazione  di  cui  al
          secondo comma.
             Per  la  determinazione  della  qualifica di familiare a
          carico valgono le disposizioni  previste  dal  testo  unico
          delle   norme  concernenti  la  concessione  degli  assegni
          familiari,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  maggio 1955, n. 797, e successive modifiche
          ed integrazioni.
             E' abrogato il secondo comma dell'art. 1 della  legge  6
          luglio  1962,  n.  921,  cosi'  come modificato dall'art. 2
          della legge 3 giugno 1971, n. 404.
             L'erogazione del sussidio  di  cui  al  primo  comma  e'
          temporaneamente   sospesa   qualora   l'hanseniano  non  si
          sottoponga almeno ogni trimestre agli  accertamenti  ed  ai
          trattamenti    profilattici    e   terapeutici   prescritti
          dall'autorita' sanitaria competente presso presidi sanitari
          individuati  dalla  regione   secondo   il   disposto   del
          successivo art. 2.
             Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla
          profilassi  ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti
          da qualsiasi compartecipazione a carico degli assistiti. Le
          regioni, secondo l'atto di indirizzo e di coordinamento  di
          cui  al successivo art. 2, provvedono all'acquisto diretto,
          anche all'estero, dei farmaci specifici non ancora compresi
          nel prontuario terapeutico.
             Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e
          terapeutici prescritti si svolgano presso presi'di sanitari
          ubicati in regione diversa da  quella  di  residenza  degli
          hanseniani  e  dei loro familiari, le spese di viaggio sono
          rimborsate dal comune di residenza degli assistiti,  previa
          presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute.
          I  comuni  iscrivono  la  spesa  nel capitolo relativo alle
          'provvidenze a favore degli hanseniani' nella  parte  delle
          entrate  e nella parte delle uscite del proprio bilancio di
          previsione.
             Gli  atti  pubblici  e   le   certificazioni   sanitarie
          rilasciate   ai  fini  del  collocamento  o  di  altri  usi
          consentiti dalla legge, riguardanti  hanseniani  guariti  o
          familiari  di  hanseniani, non devono contenere riferimenti
          al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati  personali
          riguardanti  gli  hanseniani  ed i loro familiari rientrano
          nelle materie tutelate dal segreto professionale,  a  norma
          delle leggi vigenti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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