Legge Ordinaria n. 561 del 28/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1993, n. 306
Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
(Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi).
1.  Non  costituiscono  reato   e   sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma di denaro le violazioni
previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10  del  regio  decreto-legge  15  marzo  1927,  n.  436,
convertito  dalla  legge  19  febbraio  1928,  n.  510,  e successive
modificazioni,  in  materia  di  privilegi  nella  compravendita   di
autoveicoli;
b)  articolo  114  del  regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.  973,  e
successive  modificazioni,  in materia di operazioni di lotteria o di
sorte in genere;
c) articolo 235 delle disposizioni approvate  con  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi
di protesti cambiari;
d)  articoli  53  e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n  1124,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
denuncia di infortuni;
e)  articolo  8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376,  e  successive
modificazioni,  in  materia  di  regime  fiscale  degli apparecchi di
accensione;
f) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1µ  ottobre
1971,  n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso
domestico;
g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n. 156, e successive
modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad
autorizzazione;
h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n 753, in materia di trasporti ferroviari;
i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415,  e
successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;
l)  articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957,
n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957,  n.
474, in materia di oli minerali;
m)  articoli  5-quinquies,  primo  comma,  e  17,  ultimo  comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  giugno  1974, n. 216, e successive modificazioni, in
materia di mercato  mobiliare,  limitatamente  ai  fatti  di  tardiva
dichiarazione o comunicazione eseguite con un ritardo non superiore a
trenta giorni; articoli 18 e 18-ter del medesimo decreto-legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
             -   Il   testo  dell'art.  10  del  R.D.L.  n.  436/1927
          (Disciplina   dei   contratti   di   compravendita    degli
          autoveicoli    ed   istituzione   del   Pubblico   registro
          automobilistico  presso  le   sedi   dell'Automobile   club
          d'Italia), e' il seguente:
             "Art.  10. - Il possessore o il detentore che distrugga,
          guasti,  deteriori  l'autoveicolo  oggetto  del  privilegio
          legale o convenzionale debitamente iscritto, ovvero occulti
          o  comunque,  lo  sottragga  alla garanzia del creditore e'
          punito, anche se sia proprietario dell'autoveicolo  stesso,
          con la reclusione o con la detenzione fino a sei mesi e con
          la multa fino a lire 100.000.
             Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore
          o  il  detentore  che  abbia  consentito la distruzione, il
          guasto, l'occultamento o la sottrazione.
             Alle  altre  persone  che  partecipino  al   fatto,   si
          applicano  le  pene  suindicate, secondo le norme stabilite
          dal codice penale per il caso di concorso di  piu'  persone
          in uno stesso reato.
             Per  i  reati  previsti nel presente articolo si procede
          soltanto a querela di parte".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
             -  Il  testo  dell'art.  114  del  R.D.L.  n.  1933/1938
          (Riforma delle leggi sul lotto pubblico), e' il seguente:
             "Art.  114.  - Salvo quanto previsto negli articoli 39 e
          40 e' proibita qualsiasi operazione di lotteria o di  sorte
          in  genere,  in  cui  si  faccia  dipendere  il  guadagno o
          l'attribuzione di un premio in danaro o in beni  mobili  od
          immobili  da  una  estrazione,  tanto  se questa estrazione
          venga fatta appositamente come se si faccia riferimento  ad
          altra designazione che dipende dalla sorte.
             Colui che viola la suddetta norma e' punito con la multa
          da lire 100 mila a lire 500 mila.
             Qualora   l'operazione   rimanga  circoscritta  a  poche
          persone ed il premio risulti di scarso valore si applica la
          multa da lire 10 mila a lire 100 mila.
             Incorre nella pena di cui al  comma  secondo  colui  che
          nelle  operazioni  previste nell'art. 40 supera i limiti di
          valore stabiliti nello stesso articolo.
             Qualora nelle tombole l'eccedenza non superi il  10  per
          cento  del  limite di valore dei premi, si applica la multa
          da lire mille a lire 10 mila.
             Il giuocatore, quando non sia  concorso  nell'impresa  o
          nella  organizzazione  delle  operazioni  di  cui  al comma
          primo, e' punito con l'ammenda da lire 5  mila  a  lire  10
          mila".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
             -   Il   testo   dell'art.  235  del  R.D.  n.  267/1942
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta amministrativa), e' il seguente:
             "Art.  235 (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti
          cambiari).   - Il pubblico  ufficiale  abilitato  a  levare
          protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di
          inviare  nel termine prescritto al presidente del tribunale
          gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento,  o
          invia  elenchi  incompleti,  e' punito con l'ammenda fino a
          lire  cinquecentomila.    La  stessa  pena  si  applica  al
          procuratore  del  registro  che  nel termine prescritto non
          trasmette  l'elenco  delle  dichiarazioni  di  rifiuto   di
          pagamento  a norma dell'art. 13, secondo comma, o trasmette
          un elenco incompleto".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
             - Il testo degli articoli 53 e 54 del D.P.R.  30  giugno
          1965 e' il seguente:
             "Art.  53.  - Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare
          all'Istituto  assicuratore  gli  infortuni  da  cui   siano
          colpiti  i  dipendenti  prestatori  d'opera,  e  che  siano
          prognosticati   non    guaribili    entro    tre    giorni,
          indipendentemente  da  ogni valutazione circa la ricorrenza
          degli estremi di legge per l'indennizzabilita'.  La denucia
          dell'infortunio deve essere fatta con le modalita'  di  cui
          all'art.  13 entro due giorni da quello in cui il datore di
          lavoro ne ha avuto  notizia  e  deve  essere  corredata  da
          certificato medico.
             Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o
          per  il  quale  sia  preveduto  il  pericolo  di  morte, la
          denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
          ore  dall'infortunio.     Qualora   l'inabilita'   per   un
          infortunio,  prognosticato  guaribile  entro  tre giorni si
          prolunghi al quarto il termine per la denuncia  decorre  da
          quest'ultimo  giorno.    La  denuncia dell'infortunio ed il
          certificato medico debbono indicare, oltre alle generalita'
          dell'operaio,  il  giorno  e  l'ora  in  cui  e'   avvenuto
          l'infortunio,  le  cause e le circostanze di esso, anche in
          riferimento ad eventuali deficienze di misure di  igiene  e
          di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della
          lesione,  il rapporto con le cause denunciate, le eventuali
          alterazioni preesistenti.
             La denuncia delle  malattie  professionali  deve  essere
          trasmessa  sempre  con  le modalita' di cui all'art. 13 dal
          datore di lavoro all'Istituto  assicuratore,  corredata  da
          certificato  medico,  entro  i  cinque  giorni successivi a
          quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al
          datore di lavoro della manifestazione  della  malattia.  Il
          certificato  medico deve contenere, oltre l'indicazione del
          domicilio dell'ammalato e del luogo dove  questi  si  trova
          ricoverato,    una    relazione   particolareggiata   della
          sintomatologia accusata dall'ammalato stesso  e  di  quella
          rilevata  dal  medico certificatore. I medici certificatori
          hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore  tutte
          le notizie che esso reputi necessarie.
             Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le ore
          lavorate  e  il salario percepito dal lavoratore assicurato
          nei quindici giorni  precedenti  quello  dell'infortunio  o
          della malattia professionale.
             Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
          marittima  la  denuncia  deve  essere  fatta dal capitano o
          padrone preposto al comando della nave o  del  galleggiante
          o,  in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
          assicuratore   e   all'autorita'   portuale   o   consolare
          competente.  Quando  l'infortunio  si  verifichi durante la
          navigazione, la denuncia deve essere fatta  il  giorno  del
          primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che
          deve  corredare  la  denuncia  di  infortunio,  deve essere
          rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di  esso,  da
          un  medico  del  luogo  di primo approdo sia nel territorio
          nazionale sia all'estero.
             I  contravventori  alle  precedenti  disposizioni   sono
          puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila".
             "Art.  54.  - Il datore di lavoro, anche se non soggetto
          agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due
          giorni,  dare  notizia  all'autorita'  locale  di  pubblica
          sicurezza  di  ogni  infortunio  sul  lavoro  che abbia per
          conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per  piu'  di
          tre giorni.
             La  denuncia deve essere fatta all'autorita' di pubblica
          sicurezza del comune in cui e'  avvenuto  l'infortunio.  Se
          l'infortunio  sia  avvenuto  in  viaggio  e  in  territorio
          straniero, la denuncia e' fatta all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza  nella  cui  circoscrizione  e' compreso il primo
          luogo  di  fermata  in  territorio  italiano,  e   per   la
          navigazione  marittima  e la pesca marittima la denuncia e'
          fatta,  a  norma  del   penultimo   comma   dell'art.   53,
          all'autorita' portuale o consolare competente.
             Gli  uffici, ai quali e' presentata la denuncia, debbono
          rilasciarne  ricevuta  e  debbono  tenere  l'elenco   degli
          infortuni denunciati.
             La denuncia deve indicare:
              1)   il   nome  e  il  cognome,  la  ditta,  ragione  o
          denominazione sociale del datore di lavoro;
              2) il luogo, il giorno  e  l'ora  in  cui  e'  avvenuto
          l'infortunio;
              3)   la   natura   e  la  causa  accertata  o  presunta
          dell'infortunio e le circostanze nelle  quali  esso  si  e'
          verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di
          misure di igiene e di prevenzione;
              4)  il  nome  e  il  cognome,  l'eta',  la  residenza e
          l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
              5) lo stato di quest'ultima, le  conseguenze  probabili
          dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere
          l'esito definitivo;
              6)  il  nome,  il  cognome  e l'indirizzo dei testimoni
          dell'infortunio.
             Per   i   datori   di   lavoro   soggetti    all'obbligo
          dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il
          modulo previsto dall'art. 13".
          Note all'art. 1, comma 1, lettera e):
             -  Il  testo  dell'art.  8  del D.L. n. 163/1971 (Regime
          fiscale degli apparecchi di accensione), e' il seguente:
             "Art. 8 (Sanzioni). - E' punito con la multa da cinque a
          venti volte il  tributo  dovuto  per  ogni  apparecchio  di
          accensione o parte o pezzo di ricambio principale che formi
          oggetto   della  infrazione,  oltre  al  pagamento  di  una
          sopratassa pari al tributo evaso e senza pregiudizio per le
          sanzioni previste dalla legge doganale:
              1) chiunque, senza la prescritta  licenza,  fabbrica  o
          importa  ovvero  vende,  pone  in  vendita o detiene per la
          vendita  apparecchi  di  accensione  e  parti  o  pezzi  di
          ricambio  principali sprovvisti del prescritto contrassegno
          di Stato;
              2)  il  fabbricante,  l'importatore,  il   distributore
          all'ingrosso,  il  rivenditore, munito di licenza, il quale
          detiene  per  la  vendita,  cede  o  vende  apparecchi   di
          accensione   e   parti   o  pezzi  di  ricambio  principali
          sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.
             E' punito con la multa da lire 5.000 a lire  20.000  per
          ogni  apparecchio  di  accensione  che  formi oggetto della
          infrazione, senza  pregiudizio  per  le  sanzioni  previste
          dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di
          cui  al  settimo  comma  del precedente art.   3, fabbrica,
          importa,  distribuisce,  cede   o   vende   apparecchi   di
          accensione  predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone
          scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente
          fabbricati o importati.
             Nei casi di cui ai precedenti  commi  si  provvede  alla
          confisca  delle cose oggetto del reato ed alla revoca della
          licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione
          all'ingrosso o di vendita.
             Si applica la pena pecuniaria  da  lire  50.000  a  lire
          300.000  a  chiunque  vende  o  pone  in  vendita, senza la
          prescritta licenza apparecchi di accensione e parti o pezzi
          di ricambio principali muniti del  prescritto  contrassegno
          di Stato".
             -  L'art. 5 del D.L. n. 4/1983, ha quadruplicato le pene
          previste dal predetto art. 8.
          Note all'art. 1, comma 1, lettera f):
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n.  1198/1971  (Regime
          fiscale degli accendigas per uso domestico) e' il seguente:
             "Art. 8 (Sanzioni). - E' punito con la multa da cinque a
          venti  volte  l'imposta  o  la sovrimposta dovuta, per ogni
          accendigas   per   uso   domestico   che   formi    oggetto
          dell'infrazione,  oltre al pagamento di una sopratassa pari
          all'imposta o alla sovraimposta evasa e  senza  pregiudizio
          per le sanzioni previste dalla legge doganale:
              1)  chiunque  fabbrica  o  importa, senza la prescritta
          licenza, accendigas per uso domestico, anche se incorporati
          od annessi ad altri prodotti, ovvero vende, pone in vendita
          o detiene per  la  vendita  accendigas  per  uso  domestico
          sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;
              2)  il  fabbricante,  l'importatore  ed il distributore
          all'ingrosso, munito di licenza, ovvero il rivenditore,  il
          quale  detiene  per la vendita, cede o vende accendigas per
          uso domestico sprovvisti  del  prescritto  contrassegno  di
          Stato.
             E'  punito con la multa da L. 5.000 a L. 20.000 per ogni
          accendigas  per  uso  domestico  che  formi  oggetto  della
          infrazione,  senza  pregiudizio  per  le  sanzioni previste
          dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di
          cui  all'ultimo  comma  dell'art.  3,  fabbrica,   importa,
          distribuisce,  cede  o  vende  accendigas per uso domestico
          predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone  scritte  o
          emblemi    pubblicitari    su   apparecchi   legittimamente
          fabbricati o importati.
             Nei casi in cui ai precedenti  comma  si  provvede  alla
          confisca  delle cose oggetto del reato ed alla revoca della
          licenza  di  importazione,   fabbricazione,   distribuzione
          all'ingrosso".
             -  L'art.  5 del D.L. n. 4/1983 ha quadruplicato le pene
          pecuniarie previste dal predetto art. 8.
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):
             - Il  testo  dell'art.  195,  commi  1  e  2,  del  T.U.
          approvato  con D.P.R. n. 156/1973 (Disposizioni legislative
          in materia postale, di bancoposta e  di  telecomunicazioni)
          e' il seguente:
             "Art.  195  (Installazione  ed  esercizio di impianti di
          telecomunicazione senza  concessione  od  autorizzazione  -
          Sanzioni).  -  1. Chiunque installa od esercita un impianto
          di  telecomunicazione  senza  aver  ottenuto  la   relativa
          concessione  o  autorizzazione  e'  punito, se il fatto non
          costituisce   reato,   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
             2.  Se  il  fatto  riguarda  impianti  radioelettrici si
          applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):
             - Il testo degli articoli 19, terzo comma, 26 e  30  del
          D.P.R. n.  753/1980 e' il seguente:
             "Art. 19.
             1-2 (Omissis).
             3.  L'accesso  o la sosta non autorizzati in determinate
          aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi  cartelli
          di  divieto  e  stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello
          Stato, e dai  competenti  uffici  della  M.C.T.C.  o  dagli
          organi  regionali,  secondo  le rispettive attribuzioni, su
          indicazione delle aziende esercenti,  per  le  ferrovie  in
          concessione,  sono  puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L.
          500.000 o con l'arresto fino a due mesi".
             "Art.  26.  -  Salvo  il  caso  di  grave  e  incombente
          pericolo,   e'  fatto  divieto  alle  persone  estranee  al
          servizio di azionare i freni di  emergenza,  i  segnali  di
          allarme,  i comandi per l'apertura di emergenza delle porte
          nonche' qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato
          nei veicoli e come tale evidenziato.
             I  trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a
          L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi".
             "Art.  30.  -  E'  fatto  divieto   alle   persone   non
          espressamente   autorizzate   dalle  aziende  esercenti  di
          svolgere sui treni e  veicoli,  nonche'  nelle  stazioni  e
          fermate, l'attivita' di venditore di beni o di servizi.
             E'  fatto  altresi'  divieto  di  svolgere  attivita' di
          cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a
          qualunque titolo.
             I trasgressori sono allontanati  dai  treni,  veicoli  e
          impianti,  previo  ritiro  del  recapito  di  viaggio senza
          diritto  ad  alcun  rimborso  per  i  percorsi  ancora   da
          effettuare,    ed    incorrono   inoltre   nella   sanzione
          amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.   Ove  l'attivita'
          di  vendita di beni avvenga con il concorso di piu' persone
          i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a  L.
          500.000 o con l'arresto fino a due mesi.  Nei confronti dei
          trasgressori  le  aziende  esercenti  possono  rifiutare il
          rilascio del biglietto di abbonamento".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):
             - Il testo dell'art. 11, terzo comma,  della  legge,  n.
          1415/1942   (Impianto   ed  esercizio  di  ascensori  e  di
          montacarichi in servizio privato) e' il seguente:
             "Art. 11.
             1-2. (Omissis).
             3. Qualora  non  si  osservino,  per  l'esercizio  e  la
          manutenzione   dell'ascensore   o   del   montacarichi,  le
          prescrizioni della presente legge la pena  e'  dell'arresto
          sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire 400.000".
             La  misura  dell'ammenda e' stata elevata come sopra per
          effetto dell'art. 3 legge  n.  603/1961  e  dell'art.  113,
          primo comma, legge n. 689/1981".
          Note all'art. 1, comma 1, lettera e):
             -  Il  testo  dell'art.  13,  secondo comma, del D.L. n.
          271/1957 (Disposizioni per la prevenzione e la  repressione
          delle   frodi  nel  settore  degli  olii  minerali)  e'  il
          seguente:
             "Art. 13.
             1 (Omissis).
             2. Se nella verificazione dei depositi  liberi  di  olii
          minerali,  carburanti, combustibili o lubrificanti, nonche'
          delle  stazioni  di  servizio   e   degli   apparecchi   di
          distribuzione   automatica  di  carburanti,  si  rinvengono
          eccedenze in confronto delle  risultanze  del  registro  di
          carico  e  scarico  o comunque non giustificate da regolari
          certificati di provenienza, il gestore  e'  punito  con  la
          multa  non  minore  del  doppio  ne'  maggiore  del decuplo
          dell'imposta dovuta sulle  quantita'  eccedenti  accertate,
          oltre al pagamento del tributo. Se la eccedenza riscontrata
          non   supera   l'1  per  cento  rapportato  alla  quantita'
          estratta, l'esercente e' punito con la sola ammenda  da  L.
          50.000 a L. 300.000".
             -  Il  testo dell'art. 17 del citato D.L. n. 271/1957 e'
          il seguente:
             "Art.  17.  -  Chiunque  trasporta per via ordinaria oli
          minerali, carburanti, combustibili e lubrificanti e rifiuta
          di esibire agli  organi  di  controllo  il  certificato  di
          provenienza previsto dall'art.  5 del presente decreto e di
          cui  sia  in  possesso,  o  non lo consegna al destinatario
          della merce, o, consegnandolo non vi appone la  annotazione
          del  trasporto  eseguito,  e'  punito  con la multa da lire
          cinquantamila ad un milione,  in  deroga  all'art.  24  del
          codice penale.
             Il destinatario della merce che ricevendo il certificato
          di  provenienza  non  ne  rilascia ricevuta a richiesta del
          trasportatore e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila
          a trecentomila in deroga all'art. 26 del codice penale".
          Note all'art. 1, comma 1, lettera m):
            - Il testo dell'art. 5-quinquies, primo comma del D.L. n.
          95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare  ed  al
          trattamento fiscale dei titoli azionari) e' il seguente:
             "Art.  5-quinquies. - 1. L'omissione delle comunicazioni
          di cui agli  articoli  4-bis,  5  e  5-bis  e'  punita  con
          l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni
          a  lire  20  milioni;  la stessa sanzione si applica per le
          comunicazioni  di  cui  all'art.  5  eseguite  con  ritardo
          superiore  a  trenta  giorni;  per  le comunicazioni di cui
          all'art. 5 eseguite con un ritardo non superiore  a  trenta
          giorni  si  applica  l'ammenda  da lire 1 milione a lire 20
          milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false,
          se il fatto non costituisce reato piu'  grave,  si  applica
          l'arresto fino a tre anni".
             - Il testo del citato art. 17 del D.L. n. 95/1974, e' il
          seguente:
             "Art.  17. - Gli amministratori, i sindaci e i direttori
          generali di societa' con azioni quotate in  borsa  debbono,
          entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina
          o  dalla  data  dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla
          societa' e alla Commissione nazionale per le societa' e  la
          borsa   le  partecipazioni  nella  societa'  stessa,  o  in
          societa' da questa controllate,  possedute  direttamente  o
          per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona
          da  loro,  dai  coniugi non separati legalmente e dai figli
          minori.  Le azioni appartenenti alle persone  indicate  nel
          precedente  comma  devono  in  ogni caso essere nominative.
          Alla richiesta di conversione  delle  eventuali  azioni  al
          portatore,  si  deve provvedere nello stesso termine di cui
          al primo comma.  Le persone indicate nel primo  comma  sono
          anche  tenute  ad  informare  per  iscritto la Commissione,
          entro quindici  giorni  dalla  fine  di  ciascun  trimestre
          successivo   alla   prima  comunicazione,  delle  ulteriori
          operazioni  di  acquisto  e  delle  operazioni  di  vendita
          effettuate  nel  corso  del trimestre con l'indicazione del
          prezzo pagato o ricevuto.  Coloro che alla data di  entrata
          in  vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni
          indicate   nel   primo   comma   devono   provvedere   alle
          dichiarazioni  ivi  previste,  nonche'  alla  richiesta  di
          conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974.   Gli
          amministratori  e  i  sindaci  o  revisori delle societa' e
          degli  enti  di  cui  alla  lettera  a)  dell'art. 3 devono
          comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese  di
          marzo,  i  compensi percepiti nell'anno solare precedente a
          qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in  societa'
          controllate.   I soggetti che non eseguono le dichiarazioni
          e  comunicazioni  prescritte  dal  presente  articolo   nei
          termini  ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre
          mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire  40  milioni;
          ove  le  eseguano  con  un  ritardo  non superiore a trenta
          giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione  a  lire
          20  milioni;  ove  eseguano  dichiarazioni  e comunicazioni
          false sono puniti con l'arresto fino a tre  anni".    -  Il
          testo  dell'art.  18  del  D.L.  n. 95/1974 e' il seguente:
          "Art. 18. - Coloro che intendono procedere  all'acquisto  o
          alla  vendita  mediante  offerta al pubblico di azioni o di
          obbligazioni  anche  convertibili,  o  di  qualsiasi  altro
          valore  mobiliare  italiano o estero, ivi compresi i titoli
          emessi da fondi di investimento mobiliari  ed  immobiliari,
          italiani  o  esteri,  ovvero sollecitare con altri mezzi il
          pubblico risparmio, devono darne  preventiva  comunicazione
          alla  Commissione  nazionale  per  le societa' e la borsa -
          CONSOB indicando la  quantita'  e  le  caratteristiche  dei
          valori  mobiliari offerti nonche' le modalita' ed i termini
          previsti per lo svolgimento  dell'operazione.  Soltanto  le
          societa'  per azioni con sede in Italia, le societa' estere
          debitamente autorizzate secondo le norme  vigenti,  o  loro
          rappresentanti,  gli  enti  pubblici,  nonche'  le  aziende
          speciali, con bilancio in pareggio,  delle  regioni,  delle
          province  e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi
          autonoma personalita' giuridica, istituite per la  gestione
          di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e
          conferito   di   almeno  due  miliardi,  possono  procedere
          all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di
          valori mobiliari diversi:  a) dalle azioni e  altri  valori
          negoziabili assimilabili ad azioni; b) dalle obbligazioni e
          altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni; c)
          dai   valori   mobiliari   negoziabili  che  permettono  di
          acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere  a)  e  b)
          precedenti.  Ogni sollecitazione al pubbllco risparmio deve
          essere  effettuata  previa  pubblicazione  di  un prospetto
          informativo  riflettente  l'organizzazione,  la  situazione
          economica  e  finanziaria e la evoluzione dell'attivita' di
          chi propone l'operazione, redatto secondo  le  disposizioni
          di  carattere  generale  determinate dalla CONSOB. L'ultimo
          bilancio  approvato  del  soggetto   emittente   i   valori
          mobiliari   oggetto   di   offerta   pubblica  di  vendita,
          sottoscrizione e scambio deve essere certificato  da  parte
          di  una  societa'  di revisione iscritta all'albo di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1975,  n.
          136.    Entro  venti giorni dalla data di ricevimento della
          comunicazione di cui al primo comma del  presente  articolo
          la  CONSOB  puo'  stabilire  modi diversi da quelli da essa
          determinati in via generale in cui  l'offerta  deve  essere
          resa  pubblica, nonche' gli ulteriori dati e notizie che il
          prospetto informativo deve contenere.  Qualunque importante
          fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare
          la  valutazione  dei  valori  mobiliari, che si verifichi o
          venga  riscontrata  fra  la  data  di   pubblicazione   del
          prospetto   e   la  data  di  chiusura  dell'operazione  di
          sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto
          di un supplemento al prospetto da rendere pubblico  secondo
          le  modalita'  previste  nelle  disposizioni  di  carattere
          generale di cui al secondo comma del presente articolo.  La
          CONSOB puo' vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il
          proponente non osservi le disposizioni e  prescrizioni  del
          presente  articolo.    La  violazione  delle disposizioni e
          prescrizioni del presente articolo e' punita con  l'ammenda
          da un quarto alla meta' del valore totale dell'operazione".
          -  Il  testo  dell'art.  18-  ter del D.L. n. 95/1974 e' il
          seguente:  "Art. 18-ter. - Per sollecitazione al  pubblico
          rispamio   deve   intendersi,   ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 18, ogni pubblico  annuncio  di  emissione;  ogni
          acquisto  o  vendita  mediante  offerta  al  pubblico, ogni
          offerta di pubblica sottoscrizione; ogni  pubblica  offerta
          di  scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento
          porta a porta, a mezzo circolari e mezzi  di  comunicazioni
          di  massa  in genere.   L'efficacia dei contratti stipulati
          mediante vendite a domicilio e' sospesa per  la  durata  di
          cinque  giorni  decorrenti  dalla  data  di sottoscrizione.
          Entro detto termine l'acquirente ha facolta' di  comunicare
          al  venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a
          mezzo telegramma, il proprio recesso  senza  corrispettivo.
          Quanto  disposto  nel presente comma deve essere riprodotto
          nei contratti  stessi.    Con  decorrenza  dall'entrata  in
          vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione
          nazionale  per  le  societa'  e  la borsa, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le sollecitazioni  del
          pubblico  risparmio effettuate mediante attivita', anche di
          carattere promozionale, svolte in luogo diverso  da  quello
          adibito   a   sede   legale   o  amministrativa  principale
          dell'emittente,  del  proponente   l'investimento   o   del
          soggetto  che  procede  al  collocamento,  sono soggette ad
          autorizzazione della Commissione predetta  da  rilasciarsi,
          in  via  generale,  per  ciascuna  societa' richiedente. La
          Commissione autorizza altresi, secondo criteri previsti dal
          regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente,
          la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie
          individuate; l'attivita' svolta presso le  sedi  secondarie
          autorizzate  e'  equiparata  all'attivita' svolta presso la
          sede legale o amministrativa principale. L'attivita' svolta
          da  aziende  e  istituti  di  credito  presso  le   proprie
          dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o
          amministrativa  principale.   Le istanze intese ad ottenere
          le autorizzazioni di cui al precedente comma  si  intendono
          accolte  qualora  le  autorizzazioni non vengano negate con
          provvedimento  comunicato  ai  soggetti  interessati  entro
          novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro
          detto  termine  siano  richiesti  ulteriori  informazioni o
          elementi  integrativi,  il  termine  stesso e' interrotto e
          dalla data di ricezione di  tali  informazioni  o  elementi
          integrativi  decorre,  per una sola volta, un nuovo termine
          di trenta  giorni.    Il  regolamento  deve  in  ogni  caso
          disciplinare   i   requisiti   dei   soggetti   richiedenti
          l'autorizzazione, l'entita' e le forme  della  garanzia  da
          prestarsi    da   detti   soggetti,   in   relazione   alla
          responsabilita' per i danni che possano essere cagionati  a
          terzi  da  fatto  illecito  commesso  nell'esercizio  delle
          incombenze ad essi affidate  da  coloro  che,  a  qualunque
          titolo,  operano  nell'interesse  dei soggetti autorizzati,
          nonche'  i  casi  di  sospensione   e   di   revoca   della
          autorizzazione.  Il  regolamento  deve  contenere  altresi'
          disposizioni intese  a  consentire  ai  soggetti  che  gia'
          svolgono attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio
          di  continuare a svolgere tale attivita' per un periodo non
          superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono
          uniformarsi   alle   prescrizioni   del   regolamento.   La
          violazione  delle disposizioni contenute nel regolamento e'
          punita a norma del quinto comma del precedente art.  18".

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