Legge Ordinaria n. 577 del 23/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1994, n. 5
Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1,  comma 1, della legge 6 novembre 1990, n. 325,
dopo  la  parola:  "interessati",  sono  soppresse  le  parole:  "non
rivestano  gia'  il  grado  massimo  previsto  per  il  ruolo  da cui
provengono e".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FABBRI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: CONSO
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 325/1990
          (Attribuzione di  una  promozione  a  titolo  onorifico  in
          favore   degli   ex   combattenti   del  secondo  conflitto
          mondiale), come modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 1. - 1. La promozione al grado superiore, a titolo
          onorifico,   puo'  essere  attribuita  nella  posizione  di
          congedo o quiescenza  ai  cittadini  italiani  che  abbiano
          partecipato   in   qualita'  di  ufficiali,  sottufficiali,
          graduati o militari  di  truppa  ad  operazioni  di  guerra
          durante  il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad
          essi siano  stati  riconosciuti,  ovvero  possano  comunque
          ritenersi  applicabili,  i  benefici recati dalla normativa
          vigente in favore degli ex combattenti  e  sempre  che  gli
          interessati  non  abbiano  in precedenza usufruito di altre
          promozioni a titolo onorifico".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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