Legge Ordinaria n. 628 del 09/11/1994 Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1994, n. 267
Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in Algeria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Alle  famiglie  dei  sette  marittimi italiani uccisi in data 7
luglio 1994 in Jijel (Algeria) e' concessa una  speciale  elargizione
stabilita in lire 150 milioni per ciascuna famiglia.
  2.  La  speciale elargizione, esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), e' corrisposta:
    a) alle vedove ed ai figli  ovvero  alle  madri  di  figli  delle
vittime di cui al comma 1, riconosciuti, ed ai figli stessi;
    b) in mancanza, ad altri familiari conviventi, se a carico.
  3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della
speciale  elargizione  e  ne  comunica  le  generalita'  al  prefetto
competente  per  territorio,  che  provvede   all'erogazione   previo
accreditamento  delle  somme  occorrenti  sulla contabilita' speciale
della prefettura.
  4. Ai soggetti indicati  al  comma  2,  lettera  a),  del  presente
articolo,  si  applica  il  disposto  dell'articolo 14 della legge 20
ottobre 1990, n. 302.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 14 della legge n. 302/1994 (Norme a
          favore delle vittime del terrorismo  e  della  criminalita'
          organizzata) e' il seguente:
             "Art.  14  (Diritto  di  assunzione  presso le pubbliche
          amministrazioni). - 1. Il coniuge superstite, i figli  e  i
          genitori  dei  soggetti  deceduti  o  resi  permanentemente
          invalidi in misura non inferiore  all'80  per  cento  della
          capacita'   lavorativa,  in  conseguenza  delle  azioni  od
          operazioni di cui all'art. 1,  hanno  ciascuno  diritto  di
          assunzione  presso  le  pubbliche amministrazioni, gli enti
          pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della
          legge 2 aprile 1968, n. 482 e della legge 1 giugno 1977, n.
          285, e successive modificazioni,  con  precedenza  su  ogni
          altra categoria indicata nelle predette leggi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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