Legge Ordinaria n. 724 del 23/12/1994 Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1994, n. 304
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             (Esenzioni) 
  1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, le parole "lire 5.000" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "lire
3.000 per  prescrizioni  di  una  confezione  e  di  lire  6.000  per
prescrizioni di piu' confezioni". 
  2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, la parola "100.000" e' sostituita dalla seguente "70.000". 
  3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, e' sostituito dai seguenti: 
  "16.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1995   sono   esentati   dalla
partecipazione alla spesa sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15  i
cittadini di eta'  inferiore  a  sei  anni  e  di  eta'  superiore  a
sessantacinque anni, appartenenti  ad  un  nucleo  familiare  con  un
reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire
70 milioni. Sono altresi' esentati dalla  partecipazione  alla  spesa
sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15  i  portatori  di  patologie
neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i
titolari  di  pensioni   sociali.   Sono   inoltre   esentati   dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15,  purche'
appartenenti ad un nucleo  familiare,  con  un  reddito  complessivo,
riferito  all'anno  precedente,  inferiore   a   lire   16   milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza  del  coniuge  ed  in
ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i  titolari
di pensioni  al  minimo  di  eta'  superiore  a  sessanta  anni  e  i
disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito  operano  su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da  apporre  sul
retro della ricetta. I soggetti affetti  dalle  forme  morbose  e  le
categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1  febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio  1991,
e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  esentati  dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. 
  16-bis.  Sono  altresi'  esenti  le  prestazioni   diagnostiche   e
terapeutiche, comprese le vaccinazioni di  comprovata  efficacia,  di
cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo  5  della  legge  29
dicembre 1990, n. 407, come sostituito  dal  comma  16-quinquies  del
presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto  del  Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991. 
  16-ter.   Per   l'assistenza   farmaceutica    l'esenzione    opera
esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui  al  comma
10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni  di
cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi  di
guerra titolari di pensione diretta vitalizia,  dei  grandi  invalidi
per servizio, degli invalidi civili al 100 per  cento  e  dei  grandi
invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di  una  quota
fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione  e
di lire  6.000  per  prescrizioni  di  piu'  confezioni  nonche'  per
prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15. 
  16-quater. I direttori generali e i commissari  straordinari  delle
unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  dispongono
verifiche  sulla  regolarita'  delle  prescrizioni,  in   regime   di
esenzione,  dei  medici  convenzionali  e  dipendenti  del   Servizio
Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi  preposti
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione  apposte
sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di  violazioni
delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
sanzioni previste dal codice penale. 
  16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della  legge  29  dicembre
1990, n. 407, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Sono
esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e le prestazioni specialistiche in  corso  di  gravidanza
fruite presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche,  convenzionate  o
accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo  il  protocollo
diagnostico predisposto nel decreto del  Ministro  della  sanita'  14
aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984"". 
  4. E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge   25   novembre   1989,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente  agli
accertamenti del possesso dei requisiti di  idoneita'  da  parte  dei
giovani  che  si  avviano  all'attivita'  sportiva  agonistica  nelle
societa' dilettantistiche. 
  5. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto
ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel  decreto  del
Ministro della sanita' 14  aprile  1984,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984. 
          AVVERTENZA: 
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie 
                    generale - del 16 gennaio 1995 si procedera' alla 
             ripubblicazione del testo della presente legge corredato 
              delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del 
                      regolamento di esecuzione del testo unico delle 
                  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla 
             emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e 
             sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 
          marzo 1986, n. 217. 
 

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