Legge Ordinaria n. 92 del 28/01/1994 (Pubblicata nella G.U. del 07 febbraio 1994 n. 30)
Norme concernenti le Ferrovie meridionali sarde.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  gestione  governativa  delle  Ferrovie  meridionali   sarde
concorre  alla  ripartizione  delle  provvidenze finanziarie previste
dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n.  297,  istitutiva  del
"fondo  comune  di  rinnovo  degli  impianti  e  materiale rotabile",
stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del
Ministero  dei   trasporti   e   della   navigazione,   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 1994.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'art.  10  della  legge  n.  297/1978
          (Provvidenze per  le  sovvenzioni  annue  di  esercizio  in
          favore  delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana
          e Circumflegrea) e' il seguente:
             "Art. 10 (Fondo comune per il rinnovo degli  impianti  e
          materiale rotabile). - A decorrere dal 1978, per il rinnovo
          o  per  l'integrazione degli impianti fissi e del materiale
          rotabile delle ferrovie in  regime  di  concessione  ed  in
          gestione   governativa   e'   istituito,   nello  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dei  trasporti,  un
          capitolo  denominato  'fondo  comune  per  rinnovo impianti
          fissi  e  materiale  rotabile'  al  fine  di  coordinare  e
          razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione.
             Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di
          eventuali  recuperi,  sono  finanziate, in via prioritaria,
          con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda  stessa
          sino  alla quota relativa all'anno 1977, e, per la restante
          parte, con il fondo comune di cui al primo comma.
             L'utilizzazione  del  fondo  comune  e'  stabilita   dal
          Ministero  dei  trasporti, di concerto con il Ministero del
          tesoro, sentito il comitato  tecnico  interministeriale  di
          cui all'art. 13.
             Il materiale rotabile di proprieta' sociale, rinnovato o
          sostituito  mediante  l'utilizzo  dei  fondi  di rinnovo di
          proprieta' statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune,
          passa  integralmente   in   proprieta'   dello   Stato   e,
          conseguentemente,  e'  riconosciuta  al  concessionario una
          quota di ammortamento secca del valore  di  tale  materiale
          determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In
          caso di dissenso, la stima e' rimessa a giudizio di arbitri
          nominati   uno   dal   Ministero  dei  trasporti,  uno  dal
          concessionario  ed  il  terzo  dalle  parti  stesse  o  dal
          presidente del Consiglio di Stato.
             La  predetta  quota  di  ammortamento deve intendersi in
          aggiunta a quella gia' riconosciuta dall'art.  2  per  soli
          interessi,  ai  sensi  delle  lettere  d) ed e) dell'art. 6
          della legge 2 agosto 1952, n.  1221.
             Analoga quota, la cui valutazione  e'  da  stabilire  ai
          sensi   del   comma  precedente,  e'  riconosciuta  per  il
          materiale rotabile  di  proprieta'  sociale  che,  pur  non
          interessato   a  lavori  di  rinnovamento,  sia  ceduto  in
          proprieta' dello Stato con delibera del  competente  organo
          sociale approvata con decreto del Ministro dei trasporti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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