Legge Ordinaria n. 94 del 29/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1994, n. 31
Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'assegno vitalizio,  di  cui  all'articolo  1  della  legge  18
novembre 1980, n. 791, e' reversibile  ai  familiari  superstiti,  ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui  abbiano
raggiunto il limite di eta' pensionabile o siano  stati  riconosciuti
invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche
ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di  cui
all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980,  n.  791,  e  non  hanno
potuto fruire  del  beneficio  perche'  deceduti  in  deportazione  o
successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima  della  data
di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1 della legge 791/1980 (Istituzione
          di un assegno vitalizio a favore  degli  ex  deportati  nei
          campi di sterminio nazista KZ) e' il seguente:
             "Art. 1. - Ai cittadini italiani che, per ragioni di cui
          all'art.    1 del decreto del Presidente della Repubblica 6
          ottobre 1963, n.  2043, siano stati deportati nei campi  di
          sterminio   nazisti  K.Z.,  e'  assicurato  il  diritto  al
          collocamento al  lavoro  ed  al  godimento  dell'assistenza
          medica,  farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei
          mutilati ed invalidi di guerra e,  se  hanno  compiuto  gli
          anni  50,  se  donne,  o  gli  anni  55,  se uomini, verra'
          concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione
          contributiva della previdenza sociale.
             La concessione  del  vitalizio,  di  cui  al  precedente
          comma, e' estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per
          le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di
          S. Sabba di Trieste".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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