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Legge Ordinaria n. 231 del 25/05/1995 Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1995, n. 137
Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia.
Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al Comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia, costituito con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 6 marzo 1993, e' assegnato un contributo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per realizzare ed incentivare studi, edizioni di fonti, convegni scientifici, restauri, attivita' divulgative, seminari e mostre. 2. Per il funzionamento del Comitato nazionale di cui al comma 1 non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente. 3. Il Comitato e' tenuto a trasmettere alle Camere e al Ministero per i beni culturali e ambientali, entro il 31 dicembre 1997, un rendiconto analitico delle spese ed una relazione sulle iniziative promosse. 4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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