Legge Ordinaria n. 425 del 06/10/1995 Pubblicata nella G.U. del 17 ottobre 1995, n. 243
Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
  "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per  il  gioco  d'azzardo  quelli  che  hanno  insita  la
scommessa   o  che  consentono  vincite  puramente  aleatorie  di  un
qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse
le macchine vidimatrici per  il  gioco  del  Totocalcio,  del  Lotto,
dell'Enalotto e del Totip.
  Si  considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento e da gioco di  abilita'  quelli  in  cui
l'elemento   abilita'   e  trattenimento  e'  preponderante  rispetto
all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un  premio
all'abilita' ed al trattenimento del giocatore che puo' consistere:
    a)  nella  ripetizione  delle  partite fino a un massimo di dieci
volte;
    b) in gettoni, in misura non superiore a dieci,  rigiocabili  con
gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
    c)  nella  vincita,  direttamente  o mediante buoni erogati dagli
apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile  in
denaro,  di modesto valore economico e tale da escludere la finalita'
di lucro.
  Appartengono altresi'  alla  categoria  dei  giochi  leciti  quegli
apparecchi   distributori   di   prodotti  alimentari  e  di  piccola
oggettistica  di  modesto  valore  economico  con  annesso  gioco  di
abilita'  o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o
di  un  gettone,  distribuiscono  un  prodotto  ben  visibile  e  che
consentono,  come  incentivo  per  l'abilita'  o per il trattenimento
offerto, anche  la  vincita  di  uno  dei  premi  di  modesto  valore
economico esposti nell'apparecchio stesso.
  Nessun  premio  puo' avere un valore superiore al triplo del valore
medio degli altri oggetti del gioco.
  I  beni  di  cui  ai  commi  quinto  e  sesto  non  possono  essere
commerciati,  scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa
specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
             - Per il testo vigente dell'art.  110  del  testo  unico
          approvato con R.D. n. 773/1931 si veda in nota all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  110  del  testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato,
          da ultimo, dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato:
             "Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o  da  giuoco
          deve  essere  esposta  una  tabella, vidimata dal questore,
          nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche
          quelli  che  l'autorita'  stessa  ritenga  di  vietare  nel
          pubblico interesse.
             Nella   tabella  predetta  deve  essere  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse.
             L'installazione  e  l'uso  di  apparecchi   e   congegni
          automatici,   semiautomatici   ed   elettronici   da  gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
             Si   considerano   apparecchi   e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente  aleatorie  di un qualsiasi premio in denaro o in
          natura  che  concretizzi   lucro,   escluse   le   macchine
          vidimatrici   per  il  gioco  del  Totocalcio,  del  Lotto,
          dell'Enalotto e del Totip.
             Si  considerano  apparecchi   e   congegni   automatici,
          semiautomatici  ed  elettronici da trattenimento e da gioco
          di  abilita'  quelli   in   cui   l'elemento   abilita'   e
          trattenimento   e'   preponderante   rispetto  all'elemento
          aleatorio. Tali apparecchi  possono  consentire  un  premio
          all'abilita'  ed  al  trattenimento  del giocatore che puo'
          consistere:
               a) nella ripetizione delle partite fino a  un  massimo
          di dieci volte;
               b)  in  gettoni,  in  misura  non  superiore  a dieci,
          rigiocabili  con  gli  apparecchi  collocati  nello  stesso
          locale, ma non rimborsabili;
               c)   nella  vincita,  direttamente  o  mediante  buoni
          erogati dagli apparecchi,  di  una  consumazione  o  di  un
          oggetto,  non  convertibile  in  denaro,  di modesto valore
          economico e tale da escludere la finalita' di lucro.
             Appartengono altresi' alla categoria dei  giochi  leciti
          quegli  apparecchi distributori di prodotti alimentari e di
          piccola  oggettistica  di  modesto  valore  economico   con
          annesso  gioco  di  abilita' o di trattenimento che, previa
          introduzione di una moneta o di un gettone,  distribuiscono
          un  prodotto  ben visibile e che consentono, come incentivo
          per l'abilita' o per il  trattenimento  offerto,  anche  la
          vincita  di  uno  dei  premi  di  modesto  valore economico
          esposti nell'apparecchio stesso.
             Nessun  premio  puo' avere un valore superiore al triplo
          del valore medio degli altri oggetti del gioco.
             I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere
          commerciati, scambiati o convertiti in denaro od  in  premi
          di  diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare
          alcun fine di lucro.
             Oltre le sanzioni previste  dal  codice  penale  per  il
          gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda
          da  lire unmilione a lire diecimilioni. E' inoltre disposta
          la confisca degli apparecchi e congegni, che devono  essere
          distrutti.
             In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
             Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico
          esercizio,  la  licenza  e' sospesa per un periodo da uno a
          sei mesi e, in caso di recidiva, e'  revocata  dal  sindaco
          competente,  con  ordinanza  motivata  e  con  le modalita'
          previste dall'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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