Legge Ordinaria n. 206 del 01/07/1997 G.U. n. 156 del 7 Luglio 1997
Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'estirpazione  ed  il  reimpianto di alberi di drupacee e
rosacee  colpiti  rispettivamente  dalle  infezioni  di "Sharka" e di
"Erwinia amylovora", situati in zone soggette alla lotta obbligatoria
ai  sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81  del  5  aprile  1996,  e  del  29 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  289  del  10  dicembre  1996,  riconosciuti
contaminati   dai  servizi  fitosanitari  regionali,  possono  essere
concessi  dalle  regioni  territorialmente  competenti  contributi in
conto  capitale,  fino  ai  seguenti  importi  in  relazione all'eta'
dell'albero  e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di
lire 10 miliardi:
  a)  lire  60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per
ettaro, nel primo anno dell'impianto;
  b)  lire  75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per
ettaro, nel secondo anno;
  c)  lire  90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per
ettaro, nel terzo anno;
  d)  lire  95 mila per albero, con un massimo di lire 36 milioni per
ettaro, dal quarto al nono anno;
  e)  lire  75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per
ettaro, nel decimo anno;
  f)  lire  60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per
ettaro, nell'undicesimo anno;
  g)  lire  20 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per
ettaro, dal dodicesimo anno;
  h)  lire  5  mila  per  astone,  nei casi in cui sia stata disposta
l'estirpazione dei vivai.
  2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a
parziale   copertura   dei   costi   di   estirpazione   in  impianti
specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.
  3.  In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere
effettuati  anche  su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel
caso  in  cui,  per  motivi sanitari accertati dal competente ufficio
regionale,  non  sia  possibile  effettuare  il reimpianto su nessuna
delle   particelle   dell'impresa   beneficiaria,  il  contributo  e'
concesso,  a  parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per
cento.
  4.  Le  misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti
delle  aziende  agricole e vivaistiche che hanno gia' provveduto alla
distruzione  delle  piante  in ottemperanza alle prescrizioni imposte
dai servizi fitosanitari regionali.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 

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