Legge Ordinaria n. 48 del 07/03/1997 G.U. n. 56 dell'8 Marzo 1997
Disposizioni relative all' accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali in materia di autotrasporto
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2
del decreto-legge  2  gennaio  1997,  n.  1,  come  modificato  dalla
relativa  legge  di  conversione,  si applicano alle imprese iscritte
all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per
conto  di  terzi  nonche'  alle  cooperative   aventi   i   requisiti
mutualistici  di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive
modificazioni,  ai  consorzi ed alle societa' consortili costituiti a
norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e  II-bis,  del
codice   civile,   aventi   ad   oggetto  principale  l'attivita'  di
autotrasporto,  che   siano   iscritti   all'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi  alla  data del 31
dicembre 1997.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 2 del D.L. 2  gennaio  1997,  n.  1,
          come modificato dalla relativa legge di conversione 5 marzo
          1997,  n.  38,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 6
          marzo 1997, n. 54, e' il seguente:
             "Art. 2 (Disposizioni in materia di pedaggi autostradali
          e di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura  finanziaria
          -  Modifica  al  codice  della  strada).  -  1.  I  pedaggi
          autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3,  4
          e  5,  che  svolgono  servizi  di autotrasporto di cose per
          conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a
          partire dal 1  gennaio  1997  fino  al  31  dicembre  1997,
          commisurata  al  volume  di  fatturato annuale. Le predette
          riduzioni compensate sono apportate  esclusivamente  per  i
          pedaggi  a  riscossione  differita  mediante fatturazione e
          sono applicate direttamente dalla  societa'  concessionaria
          della  gestione  dell'autostrada  sulle fatture intestate a
          imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori
          di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente
          servizi di autotrasporto di cose per conto  di  terzi  o  a
          loro  cooperative  aventi  requisiti  mutualistici  di  cui
          all'art. 26 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive
          modificazioni,  consorzi e societa' consortili costituiti a
          norma del libro quinto, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
          II-bis,  del  codice  civile,  aventi ad oggetto principale
          l'attivita'  di  autotrasporto.  Queste   disposizioni   si
          applicano  anche alle imprese di autotrasporto di merci per
          conto di terzi aventi sede in  uno  dei  Paesi  dell'Unione
          europea   ed   in   regola   con   l'accesso   al   mercato
          dell'autotrasportodi merci.
             2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si  applica
          secondo  le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo,
          espresso in milioni, di seguito elencati:
               a) fino a 100           5 per cento;
               b) da 100 a 200        10 per cento;
               c) da 200 a 400        15 per cento;
               d) da 400 a 800        20 per cento;
               e) oltre 800           25 per cento.
             2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei
          commi 1 e 2, le  societa'  concessionarie  sono  tenute  ad
          apportare  al  proprio  sistema  informativo  le necessarie
          integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto.
             2-ter.  I  minori  introiti derivanti dalla riduzione di
          cui al comma 1 sono erogati alle  societa'  concessionarie,
          nel  limite  di  55  miliardi  di lire per l'anno 1997, dal
          Ministero dei lavori pubblici.  I criteri e le modalita' di
          rimborso sono fissati con decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici,  di concerto con i Ministri dei trasporti e della
          navigazione e del tesoro, da emanarsi entro  trenta  giorni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Con
          lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare  la
          trasparenza  ai  fini  della destinazione dei rimborsi alle
          imprese di autotrasporto di cui al comma 1.
             2-quater. Eventuali altre forme di riduzioni  in  essere
          per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di
          entrata in vigore del presente decreto restano applicabili,
          da  parte di tutte le societa' concessionarie, ivi comprese
          quelle che gestiscono i trafori  del  Monte  Bianco  e  del
          Fre'jus,  esclusivamente  nei confronti dei soggetti di cui
          al comma 1.
             2-quinquies. Al fine di dare  completa  attuazione  agli
          interventi  di  cui  all'art. 4 del decreto-legge 4 ottobre
          1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre  1996,  n.  611,  l'importo  di  lire  55 miliardi
          destinato alle societa' concessionarie per il rimborso  dei
          minori  introiti  derivanti  dalla  riduzione  dei  pedaggi
          autostradali e non utilizzato nell'anno 1996,  puo'  essere
          impegnato  nell'anno  1997  con  i  criteri  e le modalita'
          previsti dallo stesso art. 4,  comma  4.  Relativamente  ai
          benefici  da  concedere  nell'anno 1997, l'impegno di spesa
          puo' essere assunto nell'anno 1998.
             2-sexies. Le regioni interessate dall'attraversamento di
          strade statali e di autostrade possono  disporre  ulteriori
          riduzioni  a  favore delle imprese di autotrasporto di cose
          per  conto  di  terzi.  Tali   riduzioni   sono   applicate
          direttamente  dalla  societa' concessionaria della gestione
          dell'autostrada cosi' come previsto dal comma 1.  I  minori
          introiti  per  le  societa'  concessionarie  che gestiscono
          l'autostrada derivanti dal presente comma,  sono  a  carico
          dei   bilanci   delle   regioni   che   hanno  disposto  le
          agevolazioni.
             2-septies. Limitatamente  all'anno  1997,  il  pagamento
          all'INAIL  dei  premi  dovuti  dalle imprese che esercitano
          attivita' di trasporto per conto  di  terzi  previste  alle
          voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto
          del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data
          18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  152
          del  30  giugno  1988,  sara'  ripartito in quattro rate di
          uguale importo da versarsi, senza aggravio  per  interessi,
          alle  scadenze  del  20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30
          novembre 1997.
             2-octies. I  minori  introiti  derivanti  dalla  mancata
          corresponsione  degli interessi disposta ai sensi del comma
          2-septies, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di  lire
          29  miliardi  per  l'anno  1997, dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale, dietro presentazione di  apposita
          rendicontazione.
             2-novies.   All'onere   derivante   dall'attuazione  del
          presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
          all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
          dei trasporti e della navigazione.
             2-decies.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.
             2-undecies.  Al  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, come modificato dal decreto legislativo  10  settembre
          1993,  n.  360,  la  lettera e) del comma 3 dell'art. 10 e'
          sostituita dalla seguente:
             '   e)   isolati   o   costituenti   autotreni    ovvero
          autoarticolati   dotati   di   blocchi   d'angolo  di  tipo
          normalizzato    allorche'    trasportino     esclusivamente
          contenitori  o  casse  mobili  di  tipo  unificato, per cui
          vengono  superate  le  dimensioni  o  le  masse   stabilite
          rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62'.
             3-4-5. (Soppressi)".
             - Il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947,
          n. 1577, e successive modificazioni, e' il seguente:
             "Art.  26.  -  Agli  effetti  tributari  si  presume  la
          sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti
          delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
               a) divieto di distribuzione  dei  dividendi  superiori
          alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale
          effettivamente versato;
               b)  divieto  di distribuzione delle riserve tra i soci
          durante la vita sociale;
               c)  devoluzione,  in  caso   di   scioglimento   della
          societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto
          il  capitale versato e i dividendi eventualmente maturati -
          a  scopi  di  pubblica  utilita'  conformi   allo   spirito
          mutualistico.
             In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro
          e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze
          e  per  il  tesoro,  udita  la  commissione centrale per le
          cooperative".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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