Legge Ordinaria n. 96 del 07/04/1997 G.U. n. 85 del 12 Aprile 1997
Norme in materia di circolazione monetaria
 La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Emissione di monete da lire mille e da lire duemila
 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a coniare ed emettere monete
nei tagli da lire mille e lire duemila. E' fatta  salva  la  facolta'
della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.
 2.  Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con  propri  decreti,  le
caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e  la
data del corso legale delle monete di cui al comma 1.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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