Legge Ordinaria n. 165 del 27/05/1998 G.U. n. 124 del 30 Maggio 1998
Modifiche all' articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Esecuzione delle pene detentive
  1. L'articolo 656 del codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  656 (Esecuzione  delle  pene detentive).  -  1. Quando  deve
essere  eseguita  una  sentenza  di condanna  a  pena  detentiva,  il
pubblico ministero  emette ordine di  esecuzione con il quale,  se il
condannato  non  e'  detenuto,  ne  dispone  la  carcerazione.  Copia
dell'ordine e' consegnata all'interessato.
  2. Se  il condannato  e' gia' detenuto,  l'ordine di  esecuzione e'
comunicato   al  Ministro   di  grazia   e  giustizia   e  notificato
all'interessato.
  3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei
cui   confronti  deve   essere   eseguito  e   quant'altro  valga   a
identificarla, l'imputazione,  il dispositivo del provvedimento  e le
disposizioni  necessarie all'esecuzione.  L'ordine  e' notificato  al
difensore del condannato.
  4.  L'ordine che  dispone la  carcerazione e'  eseguito secondo  le
modalita' previste dall'articolo 277.
  5. Se la  pena detentiva, anche se costituente  residuo di maggiore
pena, non e' superiore  a tre anni ovvero a quattro  anni nei casi di
cui agli articoli  90 e 94 del testo unico  approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica  9 ottobre  1990, n.  309, e  successive
modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi
7 e 9, ne sospende l'esecuzione.  L'ordine di esecuzione e il decreto
di sospensione sono  consegnati al condannato con  l'avviso che egli,
entro  trenta  giorni,  puo'   presentare  istanza,  corredata  dalle
indicazioni e  dalla documentazione necessarie, volta  ad ottenere la
concessione di  una delle misure  alternative alla detenzione  di cui
agli articoli 47,  47-ter e 50, comma 1, della  legge 26 luglio 1975,
n.  354, e  successive modificazioni,  e di  cui all'articolo  94 del
testo unico approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica 9
ottobre  1990,   n.  309,  e  successive   modificazioni,  ovvero  la
sospensione dell'esecuzione  della pena di cui  all'articolo 90 dello
stesso  testo  unico. L'avviso  informa  altresi'  che, ove  non  sia
presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
  6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale
la  trasmette,  unitamente  alla   documentazione,  al  tribunale  di
sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo  in  cui  ha  sede
l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide
entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
  7. La sospensione  dell'esecuzione per la stessa  condanna non puo'
essere disposta piu'  di una volta, anche se  il condannato ripropone
nuova  istanza sia  in ordine  a diversa  misura alternativa,  sia in
ordine  alla  medesima, diversamente  motivata,  sia  in ordine  alla
sospensione  dell'esecuzione della  pena di  cui all'articolo  90 del
testo unico approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
  8.  Qualora  l'istanza non  sia  tempestivamente  presentata, o  il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il
pubblico ministero  revoca immediatamente  il decreto  di sospensione
dell'esecuzione.
  9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere
disposta:
  a) nei confronti  dei condannati per i delitti  di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
  b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel
momento in cui la sentenza diviene definitiva.
  10. Nella situazione  considerata dal comma 5, se  il condannato si
trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da
eseguire, il pubblico ministero  sospende l'esecuzione dell'ordine di
carcerazione  e trasmette  gli  atti senza  ritardo  al tribunale  di
sorveglianza  perche'   provveda,  senza   formalita',  all'eventuale
applicazione della  misura alternativa della  detenzione domiciliare.
Fino  alla decisione  del  tribunale di  sorveglianza, il  condannato
permane  nello  stato  detentivo  nel  quale  si  trova  e  il  tempo
corrispondente e' considerato come pena  espiata a tutti gli effetti.
Agli adempimenti previsti dall'articolo  47-ter della legge 26 luglio
1975, n.  354, e successive  modificazioni, provvede in ogni  caso il
magistrato di sorveglianza".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 

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