Legge Ordinaria n. 192 del 18/06/1998 G.U. n. 143 del 22 Giugno 1998
Disciplina della subfornitura nelle attività produttive ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 30 aprile 1998 - Doc. I, n.3 )
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             Definizione 
 
  1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore  si  impegna  a
effettuare per  conto  di  una  impresa  committente  lavorazioni  su
prodotti semilavorati o su materie prime  forniti  dalla  committente
medesima, o si impegna  a  fornire  all'impresa  prodotti  o  servizi
destinati ad essere  incorporati  o  comunque  ad  essere  utilizzati
nell'ambito  dell'attivita'  economica  del   committente   o   nella
produzione di un bene complesso, in conformita' a progetti esecutivi,
conoscenze tecniche  e  tecnologiche,  modelli  o  prototipi  forniti
dall'impresa committente. 
  2. Sono esclusi dalla definizione di cui al  comma  1  i  contratti
aventi ad oggetto la  fornitura  di  materie  prime,  di  servizi  di
pubblica  utilita'  e  di  beni  strumentali  non  riconducibili   ad
attrezzature. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art  10,  commi  2  e  3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    

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