Legge Ordinaria n. 251 del 23/07/1998 G.U. n. 176 del 30 Luglio 1998
Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali ( Stralcio degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge S2287, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997 )
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
    Personale della Finanziaria meridionale - Fime e della Insud 
  1. Il personale dipendente dalle societa'  per  azioni  Fime,  Fime
leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano  state  applicate  le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile  1993,
n.  96,  e  successive  modificazioni,   puo'   essere   assunto   in
amministrazioni statali anche ad ordinamento  autonomo  ed  in  altre
amministrazioni  richiedenti  od  in  enti  pubblici  non   economici
nell'ambito  dei   posti   risultanti   vacanti   a   seguito   della
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi  di
lavoro. 
  2. Ai fini  dell'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche,  ai
sensi del presente articolo, dei dipendenti delle societa' di cui  al
comma  1,  l'equiparazione  fra  le  professionalita'  possedute  dai
dipendenti stessi e le qualifiche e  i  profili  professionali  delle
amministrazioni pubbliche e'  previamente  stabilita,  ai  sensi  del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica. 
  3. Ai fini del trattamento economico da  attribuire  ai  dipendenti
assunti ai sensi del comma 1  si  applicano  le  disposizioni  recate
dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  3
aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.
32, convertito dalla legge 7 aprile  1995,  n.  104,  con  decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Le disposizioni dei commi  1,  2  e  3  si  applicano  anche  al
personale dipendente dalla societa' per azioni Insud riconosciuto  in
esubero, nel limite massimo di quindici unita'. 
  5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1,  2,  3  e  4,
valutato nel limite massimo di 5.500 milioni di lire per il 1998 e di
11.000 milioni di lire in ragione d'anno a  decorrere  dal  1999,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per   l'anno   1998,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo. 
  6. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
          Avvertenza: 
                  Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto 
                ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
                     sull'emanazione dei decreti del Presidente della 
                     Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
                Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
                 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
                 delle disposizioni di legge alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo    dell'art.  14  del  decreto legislativo 3
          aprile 1993, n.   96 (Trasferimento  delle  competenze  dei
          soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari  nel
          Mezzogiorno  e  Agenzia    per la promozione dello sviluppo
          del Mezzogiorno, a   norma dell'art.  3  della    legge  19
          dicembre  1992,  n.    488), come da ultimo  modificato dal
          decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, e' il seguente:
            "Art. 14 (Personale  degli organismi soppressi). -  1. Il
          personale della  soppressa  Agenzia  per    la   promozione
          dello    sviluppo   del Mezzogiorno, in  servizio alla data
          del 14 agosto 1992,   che risulti tale  alla  data  del  15
          aprile  1993  e  che  entro  il  28 febbraio 1994 non abbia
          revocato la   domanda, presentata entro il  15    settembre
          1993  al  commissario   liquidatore,     ai   fini    della
          iscrizione   nel  ruolo transitorio ad esaurimento   presso
          il   Ministero   del     bilancio  e  della  programmazione
          economica,   e' inquadrato, anche  in    soprannumero,  nei
          ruoli  delle  amministrazioni statali,  regionali e  locali
          e  di enti pubblici non  economici che  gestiscono  servizi
          pubblici,   nonche' di aziende municipalizzate, ai quali e'
          stato assegnato con decreto del Presidente  del   Consiglio
          dei   Ministri,  ovvero  ad    una   delle  amministrazioni
          regionali  e    locali,  alle    quali sia   riassegnato su
          richiesta   delle   stesse   con   decreto  del    Ministro
          competente,   di concerto  con i  Ministri per  la funzione
          pubblica, del  bilancio e della programmazione economica  e
          del  tesoro.  In  tale  ultima  ipotesi  i  relativi  oneri
          restano a    carico  delle    amministrazioni  richiedenti.
          Nelle    amministrazioni    statali    il    personale   e'
          inquadrato   nelle qualifiche   attribuite,   sulla    base
          delle      corrispondenze     tra     le  qualifiche  e  le
          professionalita'  rivestite  nel   precedente   ordinamento
          contrattuale e  le qualifiche  e i profili  vigenti per  il
          personale  delle    amministrazioni    statali,   definite,
          tenuto  conto  anche  del titolo di studio  posseduto,  con
          decreto  del  Presidente  del Consiglio dei   Ministri,  su
          proposta   del     Ministro   del    bilancio    e    della
          programmazione    economica, di   concerto con  il Ministro
          del tesoro.  Nelle   amministrazioni diverse   da    quelle
          statali,    il personale   e' inquadrato   nelle qualifiche
          corrispondenti,  secondo il  rispettivo ordinamento  e   in
          conformita'    ai    vigenti    principi  in   materia   di
          mobilita', a quelle statali.
            2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche  adottata  con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
          del comma 1 e' ammesso ricorso in opposizione da presentare
          entro   il 31 luglio 1994 o entro  trenta      giorni    se
          l'interessato       abbia      avuto    conoscenza      del
          provvedimento   dopo   il   2   luglio  1994.  Sul  ricorso
          decide,  con provvedimento definitivo,  il Presidente   del
          Consiglio   dei Ministri entro novanta giorni dalla data di
          presentazione  del   ricorso,   sentita   una   commissione
          costituita  con  decreto del   Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e formata   da   un   magistrato  amministrativo,
          che    la  presiede,  e    da  quattro  dirigenti  generali
          designati rispettivamente dalla  Presidenza del   Consiglio
          dei Ministri  - Dipartimento  della funzione pubblica e dai
          Ministri    del  bilancio e della programmazione economica,
          del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
            3. Il personale  della soppressa Agenzia, che  non  abbia
          presentato la domanda  di cui al comma  1, ovvero che abbia
          revocato  la  domanda  stessa,    cessa  dal    rapporto di
          impiego  con la  predetta Agenzia  a decorrere    dal    13
          ottobre    1993,      con    diritto      al    trattamento
          pensionistico  e  previdenziale  ad   esso   spettante   in
          base    alla normativa   vigente in   materia   alla stessa
          data   di cessazione   del  rapporto    di    impiego.  Nei
          confronti    del   personale che   cessa   dal rapporto  di
          lavoro con  la  soppressa  Agenzia   non si   applica    la
          sospensione  del   diritto ai trattamenti pensionistici  di
          anzianita',  stabilita  dall'art.  1,   comma   1,      del
          decreto-legge  19  settembre  1992, n. 384, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,  come
          modificato  dal comma  8, dell'art.   11 della    legge  24
          dicembre  1993,    n.  537.  Il   personale della soppressa
          Agenzia  per la promozione dello  sviluppo del  Mezzogiorno
          si  intende ricompreso tra il personale di cui all'art. 13,
          comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
            4.  Nei  confronti del  personale di  cui al  comma 1  si
          applicano, dalla   data   del  13    ottobre    1993,    le
          disposizioni         proprie   dell'amministrazione      di
          assegnazione    in  materia    di  trattamento    di   fine
          rapporto.  Cessa   l'iscrizione previdenziale  presso l'INA
          e la  polizza    ivi  intestata    all'Agenzia,    dall'INA
          gestita  e    rivalutata  secondo  gli accordi in atto   al
          momento  della  cessazione  del  rapporto  di  impiego  con
          l'Agenzia, e' ripartita per ogni singolo dipendente.
            5. Ferme restando  le vigenti disposizioni in  materia di
          mobilita'  per  il personale  non assegnato o per quello in
          soprannumero anche a seguito della  rideterminazione  delle
          piante  organiche  ai  sensi  degli  articoli 30   e 31 del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993,  n. 29, e  successive
          modificazioni,  gli organici  delle amministrazioni e degli
          enti ai  quali e'  stato assegnato  il personale di  cui al
          comma 1, sentita  la Conferenza  permanente per  i rapporti
          tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
          e  Bolzano,  per  gli  organici   delle      ammmistrazioni
          regionali     e     delle     province    autonome,    sono
          incrementati,   dalla data   del 13    ottobre    1993,  in
          misura  pari   al numero   delle   unita'  assegnate    con
          decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei   Ministri  ai
          sensi  del   medesimo  comma   1.  Le amministrazioni  alle
          quali  siano  state  attribuite  competenze  ai  sensi  del
          presente  decreto  provvedono,   nella   prima   attuazione
          della    presente   norma,   all'attribuzione   dei   posti
          disponibili,  relativamente  alle  qualifiche   funzionali,
          negli  organici come sopra rideterminati, al personale gia'
          di  ruolo  alla  data  del  15   settembre 1993, secondo le
          procedure e nel rispetto delle norme in vigore".
            - Il decreto-legge 8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito
          dalla  legge  7 aprile 1995,   n. 104, reca:  "Disposizioni
          urgenti per  accelerare la concessione  delle  agevolazioni
          alle  attivita'  gestite  dalla  soppressa Agenzia   per la
          promozione dello   sviluppo  del    Mezzogiorno,  per    la
          sistemazione   del   relativo    personale,   nonche'   per
          l'avvio dell'intervento   ordinario  nelle   aree  depresse
          del  territorio nazionale".
            -    Il testo  dell'art.  14-bis,  comma 1,  lettera  b),
          del    citato  decreto  legislativo    n.  96  del    1993,
          introdotto  dal    decreto-legge  8 febbraio 1995, n.   32,
          convertito dalla legge 7  aprile    1995,  n.  104,  e'  il
          seguente:
            "Art.   14-bis  (Trattamento  economico  del  personale).
          -  1.  Il personale di cui  all'art. 14, comma  1,  nonche'
          il    personale  che  sia  gia'  volontariamente, anche   a
          seguito  di  domanda    di  revoca  espressa  entro  il  28
          febbraio  1994,  cessato  dal servizio dopo  la data del 12
          ottobre 1993  e che  ne faccia  apposita domanda  entro  il
          31  luglio 1994, puo'  optare alternativamente per uno  dei
          seguenti trattamenti economici:
              (omissis);
            b)   ricongiungimento del    servizio  prestato    presso
          l'Agenzia    e di quello prestato successivamente alla data
          del 12 ottobre 1993 con  il  servizio    prestato    presso
          l'amministrazione    di   assegnazione.   Al dipendente  e'
          attribuito   lo   stipendio   iniziale   della    qualifica
          attribuitagli   ai   fini  dell'inquadramento,  comprensivo
          dell'indennita' integrativa speciale ed incrementato di  un
          importo,  calcolato  secondo le   modalita'   previste  per
          le  qualifiche  dirigenziali  statali, corrispondente    ai
          bienni    di  anzianita'   nell'ultima  qualifica rivestita
          e valutata  ai fini  dell'inquadramento alla  data del   13
          ottobre  1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione
          come sopra determinata,   e'     attribuito   un    assegno
          personale    pensionabile,  riassorbibile   con   qualsiasi
          successivo  miglioramento,  pari   alla differenza  tra  la
          predetta  retribuzione e lo stipendio gia' percepito presso
          la soppressa  Agenzia per   la promozione   dello  sviluppo
          del  Mezzogiorno,   ma   comunque   non  superiore  a  lire
          1.500.000   lorde mensili.      Le    altre      indennita'
          eventualmente   spettanti    presso l'amministrazione    di
          destinazione,    diverse       dall'indennita'  integrativa
          speciale,     sono     corrisposte    solo   nella   misura
          eventualmente eccedente l'importo  del    predetto  assegno
          personale. Ai fini previdenziali si  applica l'art. 6 della
          legge    7  febbraio 1979, n. 29.   Il trattamento di  fine
          rapporto  costituito  presso    l'INA,  di cui all'art. 14,
          comma 4,  e' corrisposto al momento  della  cessazione  dal
          servizio         presso         l'amministrazione        di
          assegnazione, aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita.
          I  servizi  gia'  coperti   dall'iscrizione   previdenziale
          presso l'INA non sono  riscattabili ai fini dell'indennita'
          di buonuscita.
              (Omissis)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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