Legge Ordinaria n. 270 del 03/08/1998 G.U. n. 185 del 10 Agosto 1998
Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998,
n.  42, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze
armate  italiane nei territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino
al 26 dicembre 1998.
  2.  Al  personale  appartenente al contingente di cui al comma 1 si
applicano  le  disposizioni  sul  trattamento  economico previste dal
decreto-legge  1  luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  La  presente legge  riproduce,  con  indentico  titolo
          e    stessa  decorrenza,  il contenuto del D.L.   30 giugno
          1998, n. 200, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale -  serie
          generale  - n.  150 del  30 giugno 1998.
           Note all'art. 1:
            - Il  testo dell'art. 2   del decreto-legge   13  gennaio
          1998,    n. 1, convertito,  con modificazioni,  dalla legge
          13 marzo  1998, n.   42, recante "Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  cooperazione  tra Italia e Albania nel settore
          della  difesa,  nonche'   proroga   della   permanenza   di
          contingenti    militari  italiani   in   Bosnia-Erzegovina.
          Proroga  della partecipazione   italiana   al   gruppo   di
          osservatori    temporanei    ad  Hebron"  (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61  del  14  marzo
          1998) e' il seguente:
            "Art.   2.  -  1.  Il   termine  del  31  dicembre  1997,
          stabilito dall'articolo   4-bis   del   decretolegge     31
          gennaio    1997,   n.   12, convertito,  con modificazioni,
          dalla legge  25 marzo  1997, n.  72, relativo alla presenza
          di un  contingente militare delle Forze armate italiane nei
          territori  della ex Jugoslavia, e' prorogato   fino  al  29
          giugno  1998,  fermo   quanto previsto dal decreto-legge  1
          luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni,   dalla
          legge  8  agosto  1996, n.   428,   anche in   materia   di
          trattamento    economico.    Contro  i    rischi   connessi
          all'impiego,    al personale  del contingente si  applicano
          le norme di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n.
          439".
            -    Il   decreto-legge   1   luglio    1996,   n.   346,
          convertito,  con modificazioni,   dalla   legge 8    agosto
          1996    (Gazzetta Ufficiale   19 agosto 1996, n. 193) reca:
          "Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia".
            -  Le disposizioni  sul trattamento   economico  previste
          dal  citato  decreto-legge sono dettate dall'art. 2, il cui
          testo e' il seguente:
            "Art. 2. - 1. Al  contingente militare partecipante  alle
          operazioni  nella  "ex"  Jugoslavia  di  cui all'art. 1, e'
          attribuito, in aggiunta allo  stipendio o   alla paga    ed
          altri    assegni a   carattere fisso   e continuativo e con
          decorrenza dalla data di entrata   nei  territori  o  nelle
          acque  territoriali della "ex"  Jugoslavia e fino alla data
          di uscita dai    territori  o  dalle    acque  territoriali
          stesse,    e  comunque  non oltre il 31 dicembre   1996, il
          trattamento di missione all'estero previsto   dalle   norme
          vigenti   per    la  "ex"   Jugoslavia  con l'indennita' di
          missione ridotta all'ottanta per cento.
            2. Al personale militare, non  inquadrato nel contingente
          di cui al comma   1, impiegato   a qualsiasi    titolo  nei
          territori  della  "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per
          operazioni comunque connesse con  la  crisi  jugoslava,  e'
          attribuito  il trattamento di missione previsto dalle norme
          vigenti per i servizi isolati all'estero.
            3.  Al personale  della  missione di  monitoraggio  della
          Comunita'  europea  ed  al  personale  della    missione di
          polizia civile dell'U.E.O.  a Mostar,   a  decorrere  dalla
          data  di    entrata  in  vigore    del  presene  decreto e'
          attribuito, in  luogo del trattamento   economico  previsto
          dalla  legge  8 luglio  1961,  n.  642.  Il trattamento  di
          missione  all'estero  di  cui  al  regio  decreto 3  giugno
          1926,  n.  941,  e successive integrazioni e modificazioni,
          con l'indennita' di missione ridotta all'ottanta per  cento
          od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente
          militare di cui al comma 1.
            4.    Al  personale   di cui   ai commi  1, 2  e 3  viene
          attribuito   il  trattamento  assicurativo  previsto  dalla
          legge   18   maggio  1982,  n.  301,  ragguagliandosi    il
          massimale  assicurativo  minimo  al  trattamento  economico
          del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.
            5.    Al  personale    militare    di cui   al   presente
          articolo,   qualora impossibilitato a  prestare    servizio
          perche'  in  stato    di prigionia o disperso, continua  ad
          essere attribuito il  trattamento economico ed assicurativo
          di cui  ai precedenti commi, nonche' lo   stipendio  e  gli
          altri  assegni  a  carattere fisso e continuativo. Il tempo
          trascorso in stato  di  prigionia    o  quale  disperso  e'
          computato per  intero ai fini del trattamento di pensione e
          non determina detrazione di anzianita'.
            6.  In    caso di decesso  del personale  militare di cui
          al presente articolo  per  causa   di servizio,    connesso
          all'espletamento    della missione nella   "ex" Jugoslavia,
          si applica l'art.  3 della  legge 3 giugno 1981,   n.  308.
          In    caso  di  invalidita' dello   stesso personale per la
          medesima    causa,  si  applicano  le norme in   materia di
          pensione privilegiata  ordinaria  di  cui  al  testo  unico
          delle    norme    sul  trattamento    di  quiescenza    dei
          dipendenti civili  e militari  dello Stato,  approvato  con
          decreto    del   Presidente   della Repubblica  29 dicembre
          1973, n.  1092. Tali  trattamenti  previsti per  i casi  di
          decesso  e  di     invalidita'  si  cumulano   con   quello
          assicurativo  di  cui al comma  1, nonche' con  la speciale
          elargizione e  con l'indennizzo privilegiato    aeronautico
          previsti,    rispettivamente,   dalla legge  3 giugno 1981,
          n. 308, e  dal regio   decreto-legge 13 luglio    1926,  n.
          1345,  convertito  dalla legge  5 agosto 1927,  n. 1835,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,    nei  limiti
          stabiliti dall'ordinamento vigente".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)