Legge Ordinaria n. 281 del 30/07/1998 G.U. n. 189 del 14 Agosto 1998
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Finalita' ed oggetto della legge
  1.  In  conformita'  ai  principi contenuti nei trattati istitutivi
delle  Comunita'  europee  e nel trattato sull'Unione europea nonche'
nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i
diritti  e  gli  interessi individuali e collettivi dei consumatori e
degli  utenti,  ne  e' promossa la tutela in sede nazionale e locale,
anche  in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte  a  perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina
dei  rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
  2.   Ai   consumatori   ed   agli  utenti  sono  riconosciuti  come
fondamentali i diritti:
    a) alla tutela della salute;
  b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
  c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
    d) all'educazione al consumo;
  e)   alla   correttezza,   trasparenza   ed  equita'  nei  rapporti
contrattuali concernenti beni e servizi;
  f)  alla  promozione  e  allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  g)  all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita'
e di efficienza.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  in
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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