Legge Ordinaria n. 296 del 03/08/1998 G.U. n. 193 del 20 Agosto 1998
Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all' estero
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le  disposizioni di cui all'articolo  1, commi 40, 41,  42 e 43,
della legge 28 dicembre 1995, n.  549, non si applicano ai contributi
dello Stato in favore dell'Associazione internazionale di archeologia
classica, della  Societa' "Dante  Alighieri" con  sede a  Roma, della
"Maison de  l'Italie" di Parigi, dell'Associazione  "Villa Vigoni" di
Menaggio, del Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centroeuropea,
dell'Istituto internazionale per  l'unificazione del diritto privato,
dell'Istituto   italolatino  americano,   degli   enti  a   carattere
internazionalistico  sottoposti alla  vigilanza  del Ministero  degli
affari  esteri,  dell'Istituto  italiano  per  l'Africa  e  l'Oriente
(IsIAO),  del Fondo  delle Nazioni  Unite per  l'infanzia (UNICEF)  e
dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla
criminalita'  e  la giustizia  (UNICRI)  nonche'  alle erogazioni  in
denaro  e   materiale  didattico   per  le  scuole   non  governative
all'estero,   per  le   istituzioni   scolastiche  ed   universitarie
straniere,   per  le   manifestazioni  socioculturali   degli  scambi
giovanili  in Italia  e all'estero,  per  i corsi  di formazione  per
docenti   di  lingua   italiana,  agli   enti  ed   associazioni  per
l'assistenza delle  collettivita' italiane  all'estero e  ai Comitati
degli italiani all'estero.
  2. Il comma 2 dell'articolo 1 della  legge 31 marzo 1998, n. 71, e'
abrogato.
  3. Gli istituti italiani di  cultura possono provvedere, nei limiti
delle  disponibilita' di  bilancio  relative  al loro  funzionamento,
all'organizzazione di  corsi di  lingua italiana avvalendosi,  per un
periodo di tempo  determinato, di personale in possesso  di laurea in
lettere con  votazione non inferiore  a 110/110, che abbia  una buona
conoscenza  di una  delle  principali lingue  straniere. Il  suddetto
personale e' reclutato con contratto  a termine, della durata massima
di un anno scolastico, rinnovabile  per un ulteriore anno scolastico,
stipulato  dal direttore  dell'Istituto  italiano di  cultura con  le
modalita' di  cui all'articolo 17,  comma 2, della legge  22 dicembre
1990, n. 401,  e tenuto conto della legge locale.  La retribuzione di
tale  personale non  puo' essere  inferiore a  quella corrisposta  al
personale docente supplente, di analoga qualifica, in servizio presso
le scuole  metropolitane in  Italia oppure,  ove piu'  favorevole, al
personale  docente  locale.  Il  reclutamento di  tale  personale  e'
effettuato  dagli istituti  italiani  di  cultura, mediante  appositi
avvisi  che   saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica  italiana   e  inviati  alle  facola'   di  lettere  delle
universita'  italiane; gli  istituti  potranno  anche prevedere,  nei
limiti  delle  loro  disponibilita', la  pubblicazione  dei  medesimi
avvisi su  organi di stampa  nazionali. E' riconosciuto un  titolo di
preferenza  ai  laureati  che,  nello   Stato  in  cui  gli  istituti
interessati   operano,  svolgano   attivita'   di  dottorato   presso
universita' locali oppure svolgano attivita' di ricerca di comprovato
valore  scientifico  e  certificabile   da  istituto  o  dipartimento
universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio.
  4.  Il  personale  docente  delle   scuole  secondarie  di  cui  al
contingente previsto dall'articolo 639, commi  1 e 3, del testo unico
delle  disposizioni legislative  vigenti  in  materia di  istruzione,
relative alle  scuole di ogni  ordine e grado, approvato  con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.  297, puo' essere assegnato anche alle
istituzioni  culturali all'estero  per  l'insegnamento  nei corsi  di
lingua  italiana,  con  il  trattamento  economico  previsto  per  il
personale  docente  in  servizio presso  le  istituzioni  scolastiche
italiane all'estero. Puo' essere destinato alle istituzioni culturali
italiane   all'estero  il   personale   inserito  nelle   graduatorie
permanenti per  l'assegnazione alle istituzioni  scolastiche italiane
all'estero, compreso quello proveniente dai corsi di cui all'articolo
636 del citato testo unico,  approvato con decreto legislativo n. 297
del  1994,  formate ai  sensi  dell'articolo  5 dell'accordo  per  il
personale della scuola all'estero sottoscritto l'11 dicembre 1996.
  5. Il  numero 1) del terzo  comma dell'articolo 72 del  decreto del
Presidente della  Repubblica 26  ottobre 1972,  n. 633,  e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "1)  alle  sedi  ed  ai  rappresentanti  diplomatici  e  consolari,
compreso il personale tecnicoamministrativo, appartenenti a Stati che
in via di reciprocita' riconoscono  analoghi benefici alle sedi ed ai
rappresentanti diplomatici e consolari italiani;".
  6.  All'onere derivante  dall'attuazione del  comma 5,  valutato in
1.800  milioni  di lire  annue  a  decorrere  dal 1998,  si  provvede
mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
fini  del  bilancio   triennale  1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per  l'anno 1998,  allo scopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri. Il Ministro  del tesoro, del bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il  testo dell'art.  1, commi  40, 41,  42 e  43, della
          legge   28   dicembre     1995,  n.     549     (Misure  di
          razionalizzazione della  finanza pubblica), e' il seguente:
            "40.  Gli importi  dei contributi  dello Stato  in favore
          di enti, istituti, associazioni,    fondazioni  ed    altri
          organismi,  di  cui alla tabella A  allegata alla  presente
          legge, sono  iscritti in  un unico capitolo nello stato  di
          previsione  di  ciascun Ministero interessato.  Il relativo
          riparto e'  annualmente effettuato da    ciascun  Ministro,
          con  proprio  decreto,    di concerto con il Ministro   del
          tesoro,  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          competenti,  alle  quali  vengono  altresi'    inviati    i
          rendiconti annuali  dell'attivita'   svolta   dai  suddetti
          enti,    entro  trenta  giorni   dalla data di entrata   in
          vigore della    legge     di    bilancio,      intendendosi
          corrispondentemente      rideterminate      le     relative
          autorizzazioni di spesa.
            41. I  Ministri effettuano  il riparto   secondo  criteri
          diretti   ad   assicurare   prioritariamente      il   buon
          funzionamento  delle istituzioni culturali    e     sociali
          di    particolare   rilievo   nazionale   ed internazionale
          nonche'   degli enti   nazionali   per   la gestione    dei
          parchi.
            42.   Gli  enti,    cui  lo  Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15
          luglio  di  ogni  anno  il   conto   consuntivo   dell'anno
          precedente  da    allegare  allo  stato  di  previsione dei
          singoli    Ministeri    interessati,   sono   esclusi   dal
          finanziamento per l'anno  cui  si  riferisce  lo  stato  di
          previsione stesso.
            43.  La    dotazione dei capitoli di  cui al comma 40  e'
          quantificata annualmente ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n.   468, come
          modificata dalla legge 23  agosto 1988, n.  362".
            -  Il  testo  dell'art.  1   della    legge   31    marzo
          1998,   n.   71 (Concessione di un contributo all'Accademia
          di  diritto  internazionale  dell'Aja),     cosi'      come
          modificato   dalla  presente  legge,  e'  il seguente:
            "Art.    1. -  1.  E'  autorizzata la  concessione  di un
          contributo  all'Accademia    di  diritto     internazionale
          dell'Aja,    nella  misura    di  lire  50  milioni annue a
          decorrere dal 1997.
             2. (Abrogato)".
            - Il testo  dell'art.  17,  comma    2,  della  legge  22
          dicembre 1990, n.  401 (Riforma degli  istituti italiani di
          cultura  e    interventi per la promozione della cultura  e
          della lingua italiana  all'estero), e' il seguente:
            "2.   Per   ulteriori,    specifiche      esigenze    gli
          istituti    possono  utilizzare    personale aggiuntivo   a
          contratto,    previa  autorizzazione  della  rappresentanza
          diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti
          dei propri bilanci".
            -  Il   testo degli   articoli 639,  commi 1  e 3,  e 636
          del  decreto  legislativo    16  aprile    1994,  n.    297
          (Approvazione    del  testo    unico  delle    disposizioni
          legislative  vigenti  in  materia di  istruzione,  relative
          alle scuole di ogni ordine e grado), e' il seguente:
            "Art.  639    (Contingenti  del  personale da   destinare
          all'estero). 1.  Con  decreto del  Ministro degli    affari
          esteri,   di concerto  con il Ministro del  tesoro e con  i
          Ministri  rispettivamente    competenti  in  rapporto  alle
          categorie  di    personale  da destinare   all'estero, sono
          stabiliti, secondo i piani triennali di  cui all'art.  640,
          comma  2,  i  contingenti   del personale   di ruolo  dello
          Stato   da assegnare    alle  iniziative    ed  istituzioni
          scolastiche    italiane   all'estero di   cui all'art. 625,
          alle  scuole europee e alle    istituzioni  scolastiche  ed
          universitarie  estere,    tenendo  conto  delle indicazioni
          fornite dalle autorita'     diplomatiche   e      consolari
          anche     in  riferimento    ad osservazioni e  proposte di
          apposite commissioni   sindacali istituite  presso  ciascun
          consolato in analogia a quanto disposto dall'art. 597.  Nel
          medesimo  decreto  e'  fissato altresi il limite massimo di
          spesa.
             2. (Omissis).
            3.  Il  contingente del  personale  di  ruolo  di cui  al
          presente articolo,   escluso quello   da destinare    senza
          oneri    a carico  dello stato di previsione  del Ministero
          degli affari  esteri, e' stabilito entro il limite  massimo
          di 1.400 unita'".
            "Art.   636   (Iniziative  scolatistche  e  attivita'  di
          assistenza scolastica).   1. Il   Ministero degli    affari
          esteri,    per attuare   le iniziative   scolastiche  e  le
          attivita'  di   assistenza   scolastica previste  dall'art.
          625, comma 3, istituisce:
            a)   classi  o  corsi  preparatori  aventi  lo  scopo  di
          agevolare  l'inserimento  dei  congiunti  dei    lavoratori
          italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
            b)  corsi    integrativi  di  lingua   e cultura generale
          italiana  per i congiunti  di   lavoratori   italiani   che
          frequentino  nei  paesi  di immigrazione  le scuole  locali
          corrispondenti  alle scuole  italiane elementare e media;
            c)   corsi   speciali  annuali  per la  preparazione  dei
          lavoratori italiani e dei  loro  congiunti  agli  esami  di
          idoneita'  e  di  licenza  di  scuola italiana elementare e
          media;
               d) scuole materne e nidi di infanzia;
            e) corsi di scuola popolare per lavoratori  italiani  non
          finalizzati al rilascio di titoli di studio.
            2.    I    lavoratori  italiani   ed   i   loro congiunti
          possono  fruire, all'estero, di  provvidenze scolastiche ed
          integrative  della scuola, per quanto possibile analoghe  a
          quelle  contemplate  dalla legislazione vigente in  Italia,
          anche per quanto  riguarda refezioni scolastiche, borse  di
          studio, trasporti e preinterdoposcuola".
            -  Il testo dell'art. 72 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26  ottobre    1972,  n.  663    (Istituzione  e
          disciplina    dell'imposta  sul valore     aggiunto),     e
          successive   modificazioni,    cosi'    come  ulteriormente
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.    72   (Trattati   e accordi  internazionali).  Le
          agevolazioni  previste     da  trattati      e      accordi
          internazionali  relativamente  alle imposte sulla cifra  di
          affari  valgono  agli    effetti  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto.
            Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di
          beni e le prestazioni di  servizi non soggette  all'imposta
          ai sensi  del primo comma  sono equiparate  alle operazioni
          non imponibili  di cui  agli articoli 8, 8-bis e 9.
            Le   disposizioni   dei   commi  precedenti si  applicano
          anche  alle cessioni di beni e alle prestazioni di  servizi
          effettuate:
            1)   alle   sedi   ed  ai  rappresentanti  diplomatici  e
          consolari, compreso il  personale    tecnicoamministrativo,
          appartenenti   a  Stati    che  in  via  di    reciprocita'
          riconoscono   analoghi   benefici   alle   sedi    ed    ai
          rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
            2)   ai    comandi  militari  degli    Stati  membri,  ai
          quartieri  generali  militari  internazionali     ed   agli
          organismi  sussidiari,    installati  in  esecuzione    del
          trattato   del Nord-    Atlantico,  nell'esercizio    delle
          proprie          funzioni         istituzionali,    nonche'
          all'amministrazione  della difesa qualora agisca per  conto
          dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
            3)  alle Comunita'  europee nell'esercizio  delle proprie
          funzioni  istituzionali,  anche  se effettuate ad imprese o
          enti per l'esecuzione di   contratti di    ricerca  e    di
          associazione conclusi  con le  dette Comunita', nei  limiti
          per    questi ultimi della   partecipazione della Comunita'
          stessa;
            4) all'Organizzazione  delle Nazioni Unite ed   alle  sue
          istituzioni   specializzate  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni istituzionali;
            5)  all'Istituto universitario  europeo  e alla    Scuola
          europea    di  Varese nell'esercizio delle proprie funzioni
          istituzionali.
            Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  trovano
          applicazione  per gli enti indicati ai numeri 1), 3),  4) e
          5) allorche' le cessioni di  beni  e    le  prestazioni  di
          servizi      siano   di   importo   superiore      a   lire
          cinquecentomila; per   gli enti indicati   nel  numero  1),
          tuttavia,   le   disposizioni   non     si  applicano  alle
          operazioni per le  quali risulta beneficiario  un  soggetto
          diverso,  ancorche'  il relativo   onere sia a carico degli
          enti e dei soggetti  ivi indicati. Il  predetto  limite  di
          lire  cinquecentomila  non  si  applica  alle  cessioni  di
          prodotti   soggetti   ad   accisa,  per  le  quali  la  non
          imponibilita' all'imposta sul valore  aggiunto  opera  alle
          stesse  condizioni  e  negli  stessi  limiti  in  cui viene
          concessa l'esenzione dai diritti di accisa".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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