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Legge Ordinaria n. 405 del 23/11/1998 G.U. n. 276 del 25 Novembre 1998
Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione
Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 1. La richiesta di revisione e' proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11". 2. Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 633 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 633 (Forma della richiesta). - 1. La richiesta di revisione e' proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11. 2. Nei casi previsti dall'art. 630, comma 1, lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati. 3. Nel caso previsto dall'art. 60, comma 1, lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica, della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato". - Il testo dell'art. 634 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 634 (Declaratoria d'inammissibilita'). - 1. Quando la richiesta e' proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633 e 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e puo' condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 2. L'ordinanza e' notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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