Legge Ordinaria n. 14 del 19/01/1999 G.U. n. 24 del 30 Gennaio 1999
Modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. I commi  4 e 5 dell'articolo 599 del  codice di procedura penale
sono sostituiti dai seguenti:
  "  4. La  corte, anche  al di  fuori dei  casi di  cui al  comma 1,
provvede in camera di consiglio altresi' quando le parti, nelle forme
previste  dall'articolo  589,  ne   fanno  richiesta  dichiarando  di
concordare  sull'accoglimento, in  tutto o  in parte,  dei motivi  di
appello, con  rinuncia agli altri  eventuali motivi. Se i  motivi dei
quali   viene    chiesto   l'accoglimento   comportano    una   nuova
determinazione  della pena,  il pubblico  ministero, l'imputato  e la
persona  civilmente  obbligata per  la  pena  pecuniaria indicano  al
giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
  5. Il giudice, se ritiene di  non potere accogliere, allo stato, la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo
caso la  richiesta e la  rinuncia perdono effetto, ma  possono essere
riproposte nel dibattimento".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota all'art. 1:
            -    Il testo   dell'art. 599   del  codice di  procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art. 599 (Decisioni in camera di consiglio). - 1. Quando
          l'appello  ha  esclusivamente  per  oggetto  la specie o la
          misura della pena, anche con  riferimento  al  giudizio  di
          comparazione  fra   circostanze   o l'applicabilita'  delle
          circostanze  attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive,
          della    sospensione condizionale   della pena o  della non
          menzione della  condanna  nel  certificato  del  casellario
          giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le
          forme previste dall'art.  127.
            2.    L'udienza   e' rinviata  se  sussiste  un legittimo
          impedimento dell'imputato che ha manifestato la volonta' di
          comparire.
            3.    Nel  caso    di    rinnovazione     dell'istruzione
          dibattimentale,   il giudice assume  le prove  in camera di
          consiglio, a   norma dell'art.   603, con    la  necessaria
          partecipazione    del pubblico ministero   e dei difensori.
          Se  questi  non  sono  presenti  quando  e'   disposta   la
          rinnovazione, il giudice fissa una  nuova udienza e dispone
          che  copia  del  provvedimento   sia comunicata al pubblico
          ministero e notificata ai difensori.
            4.  La  corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma
          1, provvede in  camera  di  consiglio  altresi'  quando  le
          parti,  nelle  forme previste dall'art.   589,    ne  fanno
          richiesta  dichiarando   di  concordare  sull'accoglimento,
          in  tutto o in  parte, dei motivi di  appello, con rinuncia
          agli    altri  eventuali   motivi. Se i   motivi dei  quali
          viene chiesto    l'accoglimento    comportano    una  nuova
          determinazione    della  pena,    il    pubblico ministero,
          l'imputato  e  la persona   civilmente obbligata  per    la
          pena  pecuniaria   indicano al giudice anche  la pena sulla
          quale sono d'accordo.
            5. Il giudice, se ritiene di  non potere accogliere, allo
          stato, la richiesta, ordina la  citazione  a  comparire  al
          dibattimento.  In  questo caso la  richiesta e la  rinuncia
          perdono  effetto,  ma    possono  essere   riproposte   nel
          dibattimento".

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