Legge Ordinaria n. 380 del 20/10/1999 G.U. n. 255 del 29 Ottobre 1999
Delega al Governo per l' istituzione del servizio militare volontario femminile
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria,secondo le
disposizioni   di  cui  alla  presente  legge,  ai  concorsi  per  il
reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di
militari  di  truppa  in servizio volontario, e categorie equiparate,
nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
  2.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, su proposta del Ministro
della  difesa,  di  concerto con i Ministri per le pari opportunita',
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, delle
finanze,  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  per  la  funzione
pubblica,sentita  la  Commissione  nazionale per la parita' e le pari
opportunita'  tra  uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n.
164, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il reclutamento,
lo  stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
  a)   assicurare   la   realizzazione   del   principio  delle  pari
opportunita'   uomodonna,  nel  reclutamento  delpersonale  militare,
nell'accesso   ai   diversi   gradi,  qualifiche,specializzazioni  ed
incarichi  del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza;
  b)   applicare  al  personale  militare  femminile  e  maschile  la
normativa   vigente  per  il  personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni  in  materia  di  maternita'  e  paternita' e di pari
opportunita'  uomodonna,  tenendo  conto  dello  status del personale
militare.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita', e'
istituito,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  e  per  un  periodo  di quattro anni rinnovabile, un
Comitato  consultivo  composto da undici membri nel quale eassicurata
una  partecipazione  maggioritaria di personale femminile in possesso
di  adeguate  esperienze  e  competenze  nelle  materie  attinenti ai
settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle
finanze,con  il  compito di assistere il Capo di stato maggiore della
difesa  ed  il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza
nell'azione     di    indirizzo,    coordinamento    e    valutazione
dell'inserimento  e  della integrazione del personale femminile nelle
strutture  delle  Forze  armate e del Corpo della guardia di finanza.
Sei  membri  del  Comitato  consultivo sono scelti dal Ministro della
difesa  con  proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro delle
finanze  con  proprio  decreto.  Il  Ministroper le pari opportunita'
designa  i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla
Commissione  nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e  donna.  Con  il  decreto di istituzione del Comitato consultivo il
Ministro  della  difesa  provvede  anche all'indicazione di eventuali
compensi  connessi  alla  effettiva  presenza  ai lavori del Comitato
stesso.  Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di
lire  80  milioni  per il1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere
dal  2000.  Al  relativo  onere  si provvede mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale1999-2001,
nell'ambito  dell'unita' previsionale di base diparte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999, alloscopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica  gli  schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al
fine   dell'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
Commissioni  permanenti,  da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione.
  5.  Il  Ministro  della  difesa  e il Ministro delle finanze per il
personale  del  Corpo  della  guardia di finanza, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma  2,  adottano,  con  propri decreti, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
per  quanto  concerne il personale femminile, il Ministro per le pari
opportunita',  la  Commissione  nazionale  per  la  parita' e le pari
opportunita'  tra  uomo  e  donna nonche' il Ministro dei trasporti e
della  navigazione  per  il  personale del Corpo delle capitanerie di
porto.
  6.  Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione
nazionale  per  la  parita'  e le pari opportunita' tra uomo e donna,
d'intesa  con  i  Ministri  dei  trasporti e della navigazione, delle
finanze  e  per  le  pari  opportunita',  definisce  annualmente,  su
proposta  del  Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le
consistenze  organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le
categorie,  le  specialita'  e  le specializzazioni di ciascuna Forza
armata  in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a
decorrere  dall'anno  successivo  a quello di entrata in vigore della
presente legge.
  7.  Agli  adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile
da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro
delle  finanze, sentito il Ministro per le pari opportunita' il quale
acquisisce  il parere della Commissione nazionale per la parita' e le
pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  su  proposta del Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza.
  8.  In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto
dai  commi  6  e  7, le prime immissioni di personale femminile nelle
Forze  armate  e  nel  Corpo  della guardia di finanza sono disposte,
elevando  di  tre  anni i limiti di eta' previsti dalla normativa per
gli ufficiali o i sottufficiali, nonche' limitatamente ai contingenti
stabiliti    annualmente   nell'ambito   della   pianificazione   del
reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della
difesa  e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza,
sentito   il   Comitato  consultivo  di  cui  al  comma  3,  mediante
reclutamento  con  concorsi  a nomina diretta secondo quanto previsto
dal  decreto  legislativo  30  dicembre  1997, n. 490, ovvero, per il
Corpo   dellaguardia   di   finanza,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo  8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in
quanto applicabili.
  9.  In  deroga  alle  previsioni del comma 1, le cittadine italiane
possono  partecipare,  su  base  volontaria,  anche  ai  concorsi per
ufficiali  piloti  di  complemento  delle Forze armate. Questi ultimi
devono  essere  reclutati  con  le  modalita'  e  le procedure di cui
all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 1:
            -  La  legge  22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla
          composizione ed i compiti   della  commissione  di  cui  al
          comma   2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno  1990,  n.
          148.
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23   agosto  1988,    n.    400,    recante      disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita' di apposita  autorizzazione  da  parte  della
          legge.
            I   regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie  a quelle dei   regolamenti
          emanati  dal    Governo. Essi debbono essere  comunicati al
          Presidente del Consiglio   dei Ministri  prima  della  loro
          emanazione".
            -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n. 490,
          recante riordino del  reclutamento  dello  stato  giuridico
          e    dell'avanzamento   degli ufficiali, a  norma dell'art.
          1, comma 97,  della legge   23 dicembre 1996,  n.  662,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17,
          supplemento ordinario.
            -  Si  riporta  il    testo dell'art. 8, commi da 2 a  4,
          della legge 28 marzo 1997,  n. 85, recante  disposizioni in
          materia  di avanzamento, reclutamento  e   di   adeguamento
          del   trattamento   economico   degli ufficiali delle Forze
          armate e qualifiche equiparate  delle Forze di polizia:
            "2.  Ai concorsi   di cui   al comma   1 e'    ammesso  a
          partecipare  il  personale   del Corpo   della  Guardia  di
          finanza  che,  alla data  di indizione del concorso, sia in
          possesso dei seguenti requisiti:
            a)  diploma  di  laurea  in  discipline   giuridiche   ed
          economiche;
               b) anzianita' dl servizio almeno pari a tre anni;
            c)  non    avere  riportato  negli  ultimi   tre anni una
          sanzione  pari o piu' grave  della consegna   di  rigore  e
          un   giudizio     complessivo  con  qualifica  inferiore  a
          ''superiore alla media'';
            d)   idoneita'    fisicopsicoattitudinale  al    servizio
          incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.
            3.  Le modalita'   di svolgimento dei concorsi di cui  al
          comma 1, la composizione  della  commissione  giudicatrice,
          l'indicazione  delle prove  e delle   materie di   esame  e
          dei  titoli,   nonche' i   relativi criteri di  valutazione
          sono  stabiliti con  il decreto  del Ministro delle finanze
          che indice il concorso.
            4. I vincitori  dei concorsi di cui al  comma    1,  dopo
          aver  superato  un  corso  di  formazione  di  durata   non
          inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della  graduatoria
          approvata  al termine dello  stesso, sono nominati  tenenti
          in  servizio  permanente effettivo  del ruolo normale della
          Guardia di finanza, con   decorrenza da data  successiva  a
          quella  in    cui  sono    stati dichiarati   vincitori del
          concorso medesimo   e  a  quella  in    cui  sono  nominati
          tenenti,   nello   stesso  anno     solare,  gli  ufficiali
          provenienti dall'Accademia ai sensi dell'art. 2, numero 1),
          della legge 29 maggio 1967, n. 371".
            - Si   riporta il testo  dell'art.    3  della  legge  19
          maggio  1986,  n.   224,     recante   norme     per     il
          reclutamento   degli  ufficiali   e sottufficiali piloti di
          complemento delle Forze armate e modifiche ed  integrazioni
          alla    legge 20   settembre 1980,  n. 574,  riguardante lo
          stato   e l'avanzamento    degli  ufficiali    delle  Forze
          armate e  della Guardia di finanza:
            "Art.  3.  -   1. Gli ufficiali di  complemento dell'Arma
          aeronautica,  ruolo  naviganti,  sono  reclutati   mediante
          corsi  di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari,
          indetti dal Ministro della difesa.
            2.  I   requisiti   per   essere   ammessi ai    suddetti
          corsi  sono  i seguenti:
               a) essere cittadini italiani;
            b)  aver  compiuto  il  diciassettesimo e non superato il
          ventitreesimo anno di eta'  alla  data  di  emanazione  del
          bando di concorso;
            c)   non   essere  stati  espulsi   dalle  Forze  armate,
          dai   Corpi militarmente organizzati    o  destituiti    da
          pubblici  uffici;    non aver riportato   condanna a   pena
          detentiva   per delitto   non colposo;   non  essere  stati
          sottoposti a misure di prevenzione;
            d)  aver conseguito un diploma di istituito di istruzione
          secondaria di secondo  grado o altro  titolo di  studio  in
          Italia      o  all'estero,  riconosciuto  equipollente  dal
          Ministero della pubblica istruzione;
            e)  possedere le  qualita' fisiche  e  psicoattitudinali,
          accertate  presso    appositi    organi    dell'Aeronautica
          militare,   necessarie   per  effettuare  la    navigazione
          aerea,  in    qulita'  di  piloti   militari, di navigatori
          militari;
            f) aver ottenuto,  se minorenni, il consenso dei genitori
          o di chi esercita la tutela.
            3. Coloro che chiedono di  essere  ammessi  ai  corsi  di
          pilotaggio,  ai corsi   di   navigatore   devono,  all'atto
          della  presentazione  della domanda, impegnarsi a contrarre
          una ferma di anni dodici.
            4.  Per  coloro  che sono   gia' incorporati ovvero hanno
          adempiuto gli  obblighi  di    leva  presso    altra  Forza
          armata,  l'ammissione  al corso resta condizionata al nulla
          osta della Forza armata di appartenenza".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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