Legge Ordinaria n. 360 del 02/12/2000 G.U. n. 286 del 7 Dicembre 2000
Modifica dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l' Associazione italiana della Croce Rossa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2,  n.  3),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  luglio  1980,  n.  613,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a)  alla  lettera  b), del numero I), le parole: "da un numero di
delegati  nominati in sede regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"dai presidenti dei comitati locali";
    b)  alla  fine  della  lettera  b),  del  numero II), il punto e'
sostituito  dal  punto  e  virgola, e dopo la medesima lettera b), e'
aggiunta la seguente: "b-bis) dai comitati locali".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 2 dicembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  31 luglio  1980,  n.  613  (Riordinamento della
          Croce  rossa  italiana),  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
              "Art.  2.  - L'ordinamento statutario dell'Associazione
          italiana  della  Croce  rossa  deve  confermarsi,  ai sensi
          dell'art.  70  della  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, ai
          seguenti criteri:
              1. Principio  volontaristico  nel senso che la qualita'
          di  socio  possa  riconoscersi  a  chiunque  si  impegni ad
          offrire   prestazioni   volontarie   e   personali  per  il
          raggiungimento      delle      finalita'      istituzionali
          dell'Associazione.
              2. Compiti:
                a) contribuire  in tempo di guerra e comunque in caso
          di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle
          convenzioni  di  Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive
          dalla  legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombro ed alla
          cura  dei  feriti  e  dei  malati  di  guerra nonche' delle
          vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti
          di    carattere   sanitario   ed   assistenziale   connessi
          all'attivita' di difesa civile;
                b) disimpegnare   il   servizio   di   ricerca  e  di
          assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei
          dispersi;
                c) organizzare  e svolgere, in tempo di pace e sempre
          in  conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni
          e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale
          e  di  soccorso  sanitario  in favore di popolazioni, anche
          straniere,  in  occasione  di  calamita' e di situazioni di
          emergenza, sia interne che internazionali;
                d) diffondere  e  promuovere  i principi umanitari ai
          quali  la  istituzione  della Croce rossa internazionale e'
          informata.
              L'organizzazione  dei  servizi  di  cui alle precedenti
          lettere  a)  e  b)  e'  determinata in tempo di pace per il
          tempo  di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando
          la   competenza   degli   organi   del  Servizio  sanitario
          nazionale.
              3. Strutture,   da   articolarsi  secondo  il  seguente
          modulo:
                I. un'organizzazione centrale composta:
                  a) dal  presidente nazionale, eletto dall'assemblea
          generale nel proprio seno;
                  b) dall'assemblea  generale della C.R.I. costituita
          dai  presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai
          presidenti dei comitati sociali;
                  c) dal  consiglio  direttivo nazionale, composto da
          membri  eletti  tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti
          ministeriali   designati   rispettivamente   dal   Ministro
          dell'interno,   dal   Ministro  degli  affari  esteri,  dal
          Ministro della sanita' e dal Ministro della difesa.
              Il  consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva
          nazionale;
                  d) dal collegio dei revisori dei conti, composto da
          un  rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di
          presidente,   da  un  rappresentante  del  Ministero  della
          sanita',  da un rappresentante del Ministero della difesa e
          dai relativi membri supplenti;
                II. un'organizzazione periferica costituita:
                  a) dai   comitati   regionali,   istituiti   presso
          ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci e
          rappresentanti della regione e dei comitati provinciali;
                  b) dai  comitati provinciali, istituiti presso ogni
          capoluogo  di provincia, formati da componenti eletti tra i
          soci o rappresentanti della provincia;
                  b-bis) dai comitati locali.
              4. Gratuita'      delle     cariche.     Le     cariche
          dell'Associazione  italiana della Croce rossa sono gratuite
          e   non   compatibili   con   incarichi   retribuiti  dalla
          Associazione  stessa.  E'  ammesso  il rimborso delle spese
          documentate  sostenute  per l'espletamento delle rispettive
          cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei
          conti  il  gettone  di presenza, nella misura stabilita con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con il
          Ministro del tesoro.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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