Legge Ordinaria n. 62 del 10/03/2000 G.U. n. 67 del 21 Marzo 2000
Norme per la parit¿ scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
    la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Il  sistema  nazionale  di  istruzione,  fermo  restando quanto
previsto  dall'articolo  33,  secondo  comma,  della Costituzione, e'
costituito  dalle  scuole  statali e dalle scuole paritarie private e
degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione
della  domanda  di  istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della
vita.
  2.  Si  definiscono  scuole  paritarie,  a  tutti gli effetti degli
ordinamenti    vigenti,    in   particolare   per   quanto   riguarda
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le
istituzioni  scolastiche  non  statali,  comprese  quelle  degli enti
locali,  che,  a  partire  dalla scuola per l'infanzia, corrispondono
agli  ordinamenti  generali  dell'istruzione,  sono  coerenti  con la
domanda  formativa  delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
  3.  Alle  scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per
quanto    concerne    l'orientamento    culturale    e    l'indirizzo
pedagogico-didattico.  Tenuto  conto  del  progetto  educativo  della
scuola, l'insegnamento e' improntato ai princpi di liberta' stabiliti
dalla  Costituzione.  Le  scuole  paritarie,  svolgendo  un  servizio
pubblico,  accolgono  chiunque,  accettandone  il progetto educativo,
richieda  di  iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli studenti con
handicap.  Il  progetto  educativo  indica l'eventuale ispirazione di
carattere  culturale  o religioso. Non sono comunque obbligatorie per
gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono
l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
  4.  La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno
richiesta  e  che,  in  possesso dei seguenti requisiti, si impegnano
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princpi della Costituzione;
   un  piano  dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle
   disposizioni   vigenti;   attestazione   della  titolarita'  della
   gestione e la pubblicita' dei bilanci;
b) la  disponibilita'  di  locali,  arredi  e attrezzature didattiche
   propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione   e   il   funzionamento   degli  organi  collegiali
   improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione  alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne
   facciano  richiesta,  purche'  in  possesso di un titolo di studio
   valido   per   l'iscrizione   alla   classe   che  essi  intendono
   frequentare;
e) l'applicazione  delle  norme  vigenti in materia di inserimento di
   studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica   costituzione  di  corsi  completi:  non  puo'  essere
   riconosciuta  la  parita'  a singole classi, tranne che in fase di
   istituzione  di  nuovi  corsi  completi,  ad  iniziare dalla prima
   classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti   individuali   di  lavoro  per  personale  dirigente  e
   insegnante  che  rispettino  i  contratti  collettivi nazionali di
   settore.
  5.  Le  istituzioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 sono soggette alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale
di  valutazione  secondo  gli  standard  stabiliti  dagli ordinamenti
vigenti.  Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle
prestazioni  complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie
di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e
professionali  ovvero  ricorrere  anche  a  contratti  di prestazione
d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
  6.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione accerta l'originario
possesso  e  la  permanenza dei requisiti per il riconoscimento della
parita'.
  7.   Alle   scuole  non  statali  che  non  intendano  chiedere  il
riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni
di  cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297.  Allo  scadere del terzo anno scolastico successivo a
quello  in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
il  Ministro  della  pubblica  istruzione  presenta al Parlamento una
relazione  sul  suo  stato  di  attuazione e, con un proprio decreto,
previo  parere  delle competenti Commissioni parlamentari, propone il
definitivo  superamento  delle citate disposizioni del predetto testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche
al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie
delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
  8.  Alle  scuole  paritarie,  senza  fini  di  lucro, che abbiano i
requisiti  di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n.  460, e' riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo
stesso   decreto   legislativo   n.   460   del  1997,  e  successive
modificazioni.
  9.   Al  fine  di  rendere  effettivo  il  diritto  allo  studio  e
all'istruzione  a  tutti  gli alunni delle scuole statali e paritarie
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza
della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui   al  comma  12,  lo  Stato  adotta  un  piano  straordinario  di
finanziamento  alle  regioni  e alle province autonome di Trento e di
Bolzano  da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle  famiglie  per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di
studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado
di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato  su  proposta  del  Ministro  della pubblica istruzione entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  stabiliti  i  criteri  per la ripartizione di tali somme tra le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e per
l'individuazione   dei  beneficiari,  in  relazione  alle  condizioni
reddituali  delle  famiglie  da determinare ai sensi dell'articolo 27
della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
  10.  I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui al comma 9 possono
fruire  della  borsa  di  studio  mediante  detrazione  di  una somma
equivalente  dall'imposta  lorda riferita all'anno in cui la spesa e'
stata  sostenuta.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano  disciplinano  le  modalita'  con  le  quali sono annualmente
comunicati  al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti
che  intendono  avvalersi  della  detrazione fiscale. Il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica provvede al
corrispondente  versamento  delle  somme  occorrenti  all'entrata del
bilancio  dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
  11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle
famiglie  in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di
competenza  di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di diritto allo studio.
  12.  Per  le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e' autorizzata la
spesa  di  lire  250  miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001.
  13.  A  decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in
corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, gli
stanziamenti  iscritti  alle  unita'  previsionali  di base 3.1.2.1 e
10.1.2.1  dello  stato  di  previsione  del  Ministero della pubblica
istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi  per  contributi  per  il  mantenimento di scuole elementari
parificate   e  della  somma  di  lire  280  miliardi  per  spese  di
partecipazione   alla   realizzazione   del   sistema   prescolastico
integrato.
  14.  E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7
miliardi  per  assicurare  gli  interventi di sostegno previsti dalla
legge  5  febbraio  1992,  n.  104, e successive modificazioni, nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
  15.  All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi
13   e   14  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni  per  gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1999, allo scopo parzialmente
utilizzando  quanto  a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al
Ministero  della  pubblica  istruzione  e  quanto  a lire 20 miliardi
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.
  16.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12,
pari  a  lire  250  miliardi  per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per
l'anno  2001,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione delle
proiezioni  per  gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del    bilancio    triennale   1999-2001,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1999, allo scopo parzialmente
utilizzando  quanto  a  lire  100  miliardi per l'anno 2000 e lire 70
miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari   esteri,   quanto   a  lire  100  miliardi  per  l'anno  2001
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione,  quanto  a  lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi
per  il  2001  l'accantonamento  relativo al Ministero della pubblica
istruzione.   A   decorrere  dall'anno  2002  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
  17.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
         Data a Roma, addi' 10 marzo 2000
                               CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
  Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
                                  Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Note all'art. 1:
                 - Il   testo  dell'art.  33,  secondo  comma,  della
          Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente:
                 "La   Repubblica   detta  le  norme  generali  sulla
          istruzione  ed  istituisce  scuole  statali  per  tutti gli
          ordini e gradi".
                 - La  parte II, titolo VIII, del decreto legislativo
          16  aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado), recano
          rispettivamente:
                   parte III "Ordinamento scolastico";
                   titolo VIII: "Istruzione non statale".
                 - II  testo  dell'art.  10  del  decreto legislativo
          4 dicembre   1997,   n.   460  (Riordino  della  disciplina
          tributaria    degli    enti   non   commerciali   e   delle
          organizzazioni  non  lucrative  di utilita' sociale), cosi'
          come   modificato   dall'art.  5  del  decreto  legislativo
          19 novembre 1998, n. 422, e' il seguente:
                 "Art.  10  (Organizzazioni non lucrative di utilita'
          sociale).   -   1. Sono  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                   a) lo  svolgimento  di attivita' in uno o piu' dei
          seguenti settori:
                     1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                     2) assistenza sanitaria;
                     3) beneficenza;
                     4) istruzione;
                     5) formazione;
                     6) sport dilettantistico;
                     7)  tutela,  promozione  e  valorizzazione delle
          cose  d'interesse  artistico  e  storico  di cui alla legge
          1o giugno  1939,  n.  1089, ivi comprese le biblioteche e i
          beni  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
          30 settembre 1963, n. 1409;
                     8)   tutela  e  valorizzazione  della  natura  e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                     9) promozione della cultura e dell'arte;
                     10) tutela dei diritti civili;
                     11) ricerca scientifica di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
                   b) l'esclusivo   perseguimento   di  finalita'  di
          solidarieta' sociale;
                   c) il  divieto  di  svolgere  attivita' diverse da
          quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
          esse direttamente connesse;
                   d) il   divieto  di  distribuire,  anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                   e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi
          di   gestione   per   la   realizzazione   delle  attivita'
          istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
                   f) l'obbligo    di    devolvere    il   patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                   g) l'obbligo  di redigere il bilancia a rendiconto
          annuale;
                   h) disciplina  uniforme dei rapporto associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti maggiori   d'eta'   il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                   i) l'uso,  nella  denominazione ed in qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale
          o dell'acronimo "ONLUS .
                 2.  Si  intende  che vengono perseguite finalita' di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad
          arrecare benefici a:
                   a) persone  svantaggiate  in ragione di condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                   b) componenti  collettivita' estere, limitatamente
          agli aiuti umanitari.
                 3.  Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera  a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano nelle
          condizioni  di  svantaggio di cui alla lettera a) del comma
          2.
                 4.  A prescindere dalle condizioni previste ai commi
          2  e  3,  si  considerano  comunque inerenti a finalita' di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          socio-sanitaria,    della    beneficenza,   della   tutela,
          promozione   e   valorizzazione   delle   cose  d'interesse
          artistico  e  storico  di cui alla legge 1o giugno 1939, n.
          1089,  ivi  comprese  le  biblioteche  e  i  beni di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
          n.  1409,  della  tutela  e  valorizzazione  della natura e
          dell'ambiente  con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,  della  ricerca
          scientifica   di   particolare   interesse  sociale  svolta
          direttamente  da  fondazioni  ovvero  da  esse  affidate ad
          universita',  enti  di  ricerca  ed altre fondazioni che la
          svolgono  direttamente,  in  ambiti  e secondo modalita' da
          definire  con  apposito  regolamento governativo emanato ai
          sensi  dell'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400,
          nonche'   le   attivita'  di  promozione  della  cultura  e
          dell'arte  per le quali sono riconosciuti apporti economici
          da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
                 5.  Si  considerano  direttamente  connesse a quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1,  lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
          ai  commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
          a  quelle  statutarie  istituzionali, in quanto integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito   a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio  e
          nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
          a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il     66     per    cento    delle    spese    complessive
          dell'organizzazione.
                 6.   Si   considerano  in  ogni  caso  distribuzione
          indiretta di utili o di avanzi di gestione:
                   a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
          a   soci,   associati  o  partecipanti,  ai  fondatori,  ai
          componenti  gli  organi  amministrativi  e  di controllo, a
          coloro  che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
          o  ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni
          liberali  a  favore  dell'organizzazione,  ai  loro parenti
          entro  il  terzo  grado  ed ai loro affini entro il secondo
          grado,  nonche'  alle  societa'  da  questi  direttamente o
          indirettamente   controllate   o  collegate;  effettuate  a
          condizioni  piu' favorevoli in ragione della loro qualita'.
          Sono  fatti  salvi,  nel  caso  delle  attivita' svolte nei
          settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
          1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
          ai  soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
          familiari,  aventi significato puramente onorifico e valore
          economico modico;
                   b) l'acquisto  di beni o servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                   c) la  corresponsione  ai  componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                   d) la  corresponsione  a  soggetti  diversi  dalle
          banche  e  dagli  intermediari  finanziari  autorizzati, di
          interessi  passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di  ogni
          specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                   e) la  corresponsione  ai lavoratori dipendenti di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
                 7.  Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma
          1  non  si  applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
                 8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, le organizzazioni non
          governative  riconosciute  idonee  ai  sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49, e le cooperative speciali di cui alla
          legge  8 novembre  1991,  n. 381, nonche' i consorzi di cui
          all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
          la   base  sociale  formata  per  il  cento  per  cento  da
          cooperative   sociali.   Sono  fatte  salve  le  previsioni
          di maggior  favore relative agli organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          de1 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
                 9.   Gli   enti   ecclesiastici   delle  confessioni
          religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
          o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese
          tra  gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della
          legge   25 agosto   1991,   n.   287,   le   cui  finalita'
          assistenziali     siano    riconosciute    dal    Ministero
          dell'interno,    sono   considerati   ONLUS   limitatamente
          all'esercizio  delle attivita' elencate alla lettera a) del
          comma  1;  fatta  eccezione per la prescrizione di cui alla
          lettera  c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
          applicano  le  disposizioni  anche agevolative del presente
          decreto,  a  condizione che per tali attivita' siano tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis  del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.
                 10.  Non  si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,  gli  enti  conferenti  di  cui  alla legge 30
          luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
          organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di  datori di
          lavoro e le associazioni di categoria".
                 - Il  testo  dell'art.  27  della  legge 23 dicembre
          1998,   n.   448   (Misure   di  finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
                 "Art.  27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). -
          1.  Nell'anno  scolastico  1999-2000  i comuni provvedono a
          garantire  la  gratuita',  totale  o parziale, dei libri di
          testo  in  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
          scolastico  ai  possesso  dei  requisiti richiesti, nonche'
          alla  fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
          agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
          dei  requisiti  richiesti.  Con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro della
          pubblica   istruzione,   previo   parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
          commissioni  parlamentari,  sono  individuate  le categorie
          degli  aventi  diritto  al  beneficio,  applicando,  per la
          valutazione  della  situazione economica dei beneficiari, i
          criteri  di  cui  al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          109,    in    quanto   compatibili,   con   le   necessarie
          semplificazioni ed integrazioni.
                 2.  Le  regioni, nel quadro dei principi dettati dal
          comma  1,  disciplinano  le  modalita'  di  ripartizione ai
          comuni   dei   finanziamenti  previsti  che  sono  comunque
          aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla
          data  di entrata in vigore della presente legge. In caso di
          inadempienza  delle  regioni,  le  somme  sono direttamente
          ripartite   tra   i   comuni   con   decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  intesa  con  il  Ministro della pubblica
          istruzione,   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
                 3.   Con   decreto   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione,  previo  parere  delle commissioni parlamentari
          competenti,  da  adottare  entro  il  30 giugno  1999, sono
          emanate,  nel  rispetto  della  libera  concorrenza tra gli
          editori,   le   norme  e  le  avvertenze  tecniche  per  la
          compilazione  del libro di testo da utilizzare nella scuola
          dell'obbligo  a  decorrere  dall'anno  scolastico 2000-2001
          nonche'   per   l'individuazione   dei   criteri   per   la
          determinazione   del   prezzo   massimo  complessivo  della
          dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere
          quale  limite  all'interno  del  quale  i  docenti  debbono
          operare le proprie scelte.
                 4.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 153, 154,
          155  e  631,  commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con
          decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297, seguitano ad
          applicarsi  alla  materia  dei  libri di testo fino a tutto
          l'anno  scolastico  1999-2000,  al  termine  del quale sono
          abrogate. L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello
          stesso  testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola
          dell'obbligo.
                 5.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e'
          autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per
          l'anno 1999".
                 - La  legge  5 febbraio  1992,  n. 104, e successive
          modificazioni,   reca:   "Legge-quadro   per  l'assistenza,
          l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone
          handicappate".
                 - Il  testo  dell'art. 11, comma 3, lettera d) della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          cosi'  come  modificato  dall'art.  2, comma 1, della legge
          25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
                 "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a)-c) (Omissis);
                   c) la  determinazione,  in apposita tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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