Legge Ordinaria n. 94 del 13/04/2000 G.U. n. 93 del 20 Aprile 2000
Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con sede in Roma
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  E'  autorizzata  la  concessione di un contributo di lire 4.000
milioni per l'anno 2000 in favore dell'associazione "Servizio sociale
internazionale  - sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente
morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n.
361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi  e  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  D.P.R.  28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il  D.P.R.  20  aprile  1973,  n. 361, conferisce, su
          proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri, al Servizio
          sociale  internazionale  -  sezione  italiana,  con sede in
          Roma,  la  personalita'  giuridica  di  cui all'art. 12 del
          codice civile, che recita testualmente:
              "Le  associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di
          carattere  privato  acquistano  la  personalita'  giuridica
          mediante   il   riconoscimento  concesso  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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