Legge Ordinaria n. 166 del 01/08/2002 G.U. n. 181 del 3 Agosto 2002 (suppl.ord.)
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
       La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
(Disposizioni  per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e
per l'accesso al SIMPT)
   1.  Per  le  finalita'  indicate  al  comma 3 dell'articolo 10 del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorita'
alle   tematiche  inerenti  allo  sviluppo  dell'intermodalita',  del
trasporto  pubblico  locale,  al miglioramento della logistica, e per
incentivare  la liberalizzazione del mercato, e' autorizzata la spesa
di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
   2.  E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
concedere  a titolo oneroso alle societa' private e a titolo gratuito
agli    uffici    della   pubblica   amministrazione,   agli   organi
costituzionali  e  giurisdizionali,  alle  associazioni ambientaliste
individuate  ai  sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349,  e  successive  modificazioni,  alle associazioni di utenti e di
consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
e   successive   modificazioni,  alle  associazioni  di  volontariato
iscritte  nei  registri  di  cui all'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)  l'accesso  alle  procedure  elaborative,  agli  strumenti di
analisi  dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per
il  monitoraggio  e  la  pianificazione  dei  trasporti  (SIMPT)  del
Servizio   pianificazione  e  programmazione  dell'ex  Ministero  dei
trasporti  e  della  navigazione. Le modalita' ed i corrispettivi per
l'accesso  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  presente comma sono
definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente comma, e'
istituito  apposito  capitolo  nello stato di previsione dell'entrata
del   bilancio  dello  Stato.  I  corrispettivi  per  l'accesso  alle
procedure  elaborative,  agli  strumenti  di analisi dei risultati ed
alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e destinati alle
finalita' di cui al presente articolo.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  700.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003  e 2004, si
provvede,  per  i  medesimi  anni,  mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
 
                                  Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il testo del comma 3, dell'art. 10, del decreto-legge
          30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito con modificazioni
          dalla  legge 27 febbraio 1998, n. 30 recante: "Disposizioni
          urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei  trasporti  e
          l'incremento dell'occupazione" e' il seguente:
              "3.  -  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione
          puo'  affidare  incarichi  di studio e di consulenza per la
          elaborazione  del  piano  generale  dei trasporti, anche in
          relazione  alla  prossima  organizzazione di una conferenza
          sui    trasporti,   per   la   valutazione   dei   progetti
          infrastrutturali, nonche' per il reperimento delle relative
          risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.".
              -  Il  testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
          349  e  successive  modificazioni recante: "Istituzione del
          Ministero   dell'ambiente  e  norme  in  materia  di  danno
          ambientale" e' il seguente:
              "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a  carattere  nazionale  e quelle presenti in almeno cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  sulla  base delle finalita' programmatiche e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto,  nonche' della continuita' dell'azione e della sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per  l'ambiente  da  esprimere  entro  novanta giorni dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine  senza che il parere sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
              2.  Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione  del  Consiglio  nazionale  per l'ambiente, le
          terne  di  cui  al  precedente  art. 12, comma 1, lett. c),
          effettua,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento.".
              -  Il  testo dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n.
          281  e  successive  modificazioni  recante: "Disciplina dei
          diritti dei consumatori e degli utenti" e' il seguente:
              "Art.  5  (Elenco  delle associazioni dei consumatori e
          degli  utenti  rappresentative  a  livello nazionale). - 1.
          Presso   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e'  istituito l'elenco delle associazioni
          dei  consumatori  e  degli utenti rappresentative a livello
          nazionale.
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da   comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione
          conforme  alle  prescrizioni e alle procedure stabilite con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  da  emanare  entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dei
          seguenti requisiti:
                a)  avvenuta  costituzione,  per  atto pubblico o per
          scrittura   privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni  e
          possesso  di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
          democratica  e  preveda  come scopo esclusivo la tutela dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
                b)  tenuta  di  un  elenco degli iscritti, aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
                c)  numero  di  iscritti  non  inferiore allo 0,5 per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di  ciascuna  di  esse,  da  certificare  con dichiarazione
          sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  resa  dal  legale
          rappresentante  dell'associazione  con  le modalita' di cui
          all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
                d)  elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
          e  delle  uscite  con indicazione delle quote versate dagli
          associati  e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute;
                e)  svolgimento  di un'attivita' continuativa nei tre
          anni precedenti;
                f)  non  avere  i  suoi  rappresentanti legali subito
          alcuna   condanna,   passata  in  giudicato,  in  relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi  rappresentanti  la qualifica di imprenditori o di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui
          opera l'associazione.
              3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
          preclusa   ogni   attivita'  di  promozione  o  pubblicita'
          commerciale  avente  per oggetto beni o servizi prodotti da
          terzi  ed  ogni  connessione  di  interessi  con imprese di
          produzione o di distribuzione.
              4.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   provvede  annualmente  all'aggiornamento
          dell'elenco.
              5.  All'elenco  di  cui  al  presente  articolo possono
          iscriversi  anche  le  associazioni dei consumatori e degli
          utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
          minoranze  linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
          possesso  dei  requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
          d),  e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
              5-bis.  Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco
          di  cui al presente articolo e le successive variazioni, al
          fine  dell'iscrizione  nell'elenco degli enti legittimati a
          proporre   azioni   inibitorie  a  tutela  degli  interessi
          collettivi dei consumatori.".
              -  Il  testo dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.
          226 recante "Legge-quadro sul volontariato" e' il seguente:
              "Art.  6 (Registri delle organizzazioni di volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
          regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
          la  tenuta  dei  registri  generali delle organizzazioni di
          volontariato.
              2.  L'iscrizione  ai  registri e' condizione necessaria
          per  accedere  ai contributi pubblici nonche' per stipulare
          le   convenzioni   e  per  beneficiare  delle  agevolazioni
          fiscali,  secondo  le disposizioni di cui, rispettivamente,
          agli articoli 7 e 8.
              3.  Hanno  diritto  ad  essere iscritte nei registri le
          organizzazioni  di  volontariato che abbiano i requisiti di
          cui  all'art.  3  e  che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti.
              4.  Le  regioni  e  le  province autonome determinano i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare   il   permanere  dei  requisiti  e  l'effettivo
          svolgimento  dell'attivita'  di volontariato da parte delle
          organizzazioni  iscritte. Le regioni e le province autonome
          dispongono  la cancellazione dal registro con provvedimento
          motivato.
              5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
          contro   il   provvedimento  di  cancellazione  e'  ammesso
          ricorso,  nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
          al  tribunale  amministrativo regionale, il quale decide in
          camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine  per  il  deposito  del  ricorso, uditi i difensori
          delle  parti  che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione
          del  tribunale  e'  appellabile,  entro trenta giorni dalla
          notifica  della  stessa,  al  Consiglio  di Stato, il quale
          decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
              6.  Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
          copia  aggiornata  dei  registri all'Osservatorio nazionale
          per il volontariato, previsto dall'art. 12.
              7.  Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
          alla   conservazione  della  documentazione  relativa  alle
          entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  1, con l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti".
              -  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400   recante   "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
          il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)  l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di aregolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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