Legge Ordinaria n. 248 del 07/11/2002 G.U. n. 261 del 7 Novembre 2002
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  L'articolo  45  del  codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART.  45.  -  (Casi  di  rimessione). - 1. In ogni stato e grado del
processo  di  merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare
lo   svolgimento   del   processo   e   non  altrimenti  eliminabili,
pregiudicano  la  libera determinazione delle persone che partecipano
al   processo   ovvero  la  sicurezza  o  l'incolumita'  pubblica,  o
determinano  motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su
richiesta  motivata  del  procuratore  generale  presso  la  corte di
appello  o  del  pubblico  ministero  presso il giudice che procede o
dell'imputato,  rimette  il  processo  ad  altro giudice, designato a
norma dell'articolo 11".
2.  L'articolo  47  del  codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART.  47.  -  (Effetti  della  richiesta).  -  1.  In  seguito  alla
presentazione  della richiesta di rimessione il giudice puo' disporre
con  ordinanza  la  sospensione  del  processo  fino  a  che  non sia
intervenuta  l'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  o  rigetta la
richiesta.  La Corte di cassazione puo' sempre disporre con ordinanza
la sospensione del processo.
2.  Il  giudice  deve  comunque  sospendere  il  processo prima dello
svolgimento  delle  conclusioni  e  della  discussione  e non possono
essere  pronunciati  il decreto che dispone il giudizio o la sentenza
quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di
rimessione  e'  stata  assegnata  alle sezioni unite ovvero a sezione
diversa  dall'apposita  sezione  di cui all'articolo 610, comma 1. Il
giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata
su  elementi  nuovi  rispetto  a  quelli  di  altra  gia' rigettata o
dichiarata inammissibile.
3.  La  sospensione  del  processo  ha  effetto  fino  a  che non sia
intervenuta  l'ordinanza  che  rigetta  o  dichiara  inammissibile la
richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4.  In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del
codice  penale  e,  se  la richiesta e' stata proposta dall'imputato,
sono  sospesi  i  termini  di  cui  all'articolo  303,  comma  1.  La
prescrizione  e  i  termini  di custodia cautelare riprendono il loro
corso  dal  giorno  in  cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara
inammissibile  la  richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal
giorno  in  cui  il processo dinanzi al giudice designato perviene al
medesimo  stato  in  cui  si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304".
3.  L'articolo  48  del  codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART.  48  - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione decide in camera
di  consiglio  a  norma  dell'articolo  127,  dopo  aver  assunto, se
necessario, le opportune informazioni.
2.  Il  Presidente  della  Corte  di  cassazione, se rileva una causa
d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a
norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni
unite   o   a   sezione   diversa   dall'apposita   sezione  prevista
dall'articolo  610,  comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice
che procede.
4.  L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo
al  giudice  procedente  e  a quello designato. Il giudice procedente
trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e
dispone  che  l'ordinanza  della Corte di cassazione sia per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5.  Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato
dalla  Corte  di  cassazione  procede  alla  rinnovazione  degli atti
compiuti  anteriormente  al provvedimento che ha accolto la richiesta
di  rimessione,  quando  ne  e' richiesto da una delle parti e non si
tratta  di  atti  di  cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel
processo  davanti  a  tale  giudice,  le  parti esercitano gli stessi
diritti  e  facolta'  che  sarebbero loro spettati davanti al giudice
originariamente competente.
6.  Se  la  Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle
parti   private   queste  con  la  stessa  ordinanza  possono  essere
condannate  al  pagamento  a  favore della cassa delle ammende di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4.  L'articolo  49  del  codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART.  49.  -  (Nuova  richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la
richiesta  e'  stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo'
chiedere  un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o
per la designazione di un altro giudice.
2.  L'ordinanza  che  rigetta  o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza  la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia
nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi.
3.  E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di
rimessione  non  fondata  su  elementi  nuovi  rispetto a quelli gia'
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile
una  richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o
di un procedimento da esso separato.
4.  La  richiesta  dichiarata  inammissibile per motivi diversi dalla
manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta".
5.  La  presente  legge  si  applica  anche ai processi in corso e le
richieste  di  rimessione, che risultano gia' presentate alla data di
entrata  in  vigore  della legge, conservano efficacia. Il Presidente
della  Corte  di  cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa
d'inammissibilita'   e  non  disponga  quindi  procedersi  applicando
l'articolo  610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per
l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice
di procedura penale.
6.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 7 novembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                             ----------

 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dellart.  10,  comma  3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 610, 303, e 304
          del codice di procedura penale:
              "Art.  610 (Atti preliminari). - 1. Il presidente della
          corte    di    cassazione,   se   rileva   una   causa   di
          inammissibilita'   dei  ricorsi,  li  assegna  ad  apposita
          sezione.  Il  presidente della sezione fissa la data per la
          decisione  in  camera  di  consiglio.  La  cancelleria  da'
          comunicazione   del   deposito  degli  atti  e  della  data
          dell'udienza  al  procuratore  generale ed ai difensori nel
          termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
          della  causa  di  inammissibilita'  rilevata. Si applica il
          comma 1   dell'art.   611.   Ove   non   venga   dichiarata
          l'inammissibilita',  gli  atti  sono  rimessi al presidente
          della corte.
              1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede
          all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i
          criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
              2.   Il   presidente,   su  richiesta  del  procuratore
          generale,  dei  difensori  delle  parti o anche di ufficio,
          assegna  il  ricorso alle sezioni unite quando le questioni
          proposte  sono  di  speciale  importanza  o  quando occorre
          dirimere  contrasti  insorti tra le decisioni delle singole
          sezioni.
              3.  Il  presidente  della  corte,  se  si  tratta delle
          sezioni  unite, ovvero il presidente della sezione fissa la
          data  per  la trattazione del ricorso in udienza pubblica o
          in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
          dispone  altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti
          dall'art.  17  e  la  separazione dei medesimi quando giovi
          alla speditezza della decisione.
              4.
              5.  Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza,
          la  cancelleria  ne da' avviso al procuratore generale e ai
          difensori,  indicando  se il ricorso sara' deciso a seguito
          di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.".
              "Art.  303  (Termini  di  durata massima della custodia
          cautelare).  -  1.  La  custodia  cautelare perde efficacia
          quando:
                a) dall'inizio  della  sua  esecuzione sono decorsi i
          seguenti   termini   senza   che   sia   stato   emesso  il
          provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
          il   giudice   dispone  il  giudizio  abbreviato  ai  sensi
          dell'art.  438,  ovvero  senza che sia stata pronunciata la
          sentenza  di  applicazione  della  pena  su richiesta delle
          parti:
                  1)  tre  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione
          superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
          numero 3);
                  3) un anno, quando si procede per un delitto per il
          quale  la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena
          della  reclusione  non  inferiore  nel massimo a venti anni
          ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
          lettera  a),  sempre  che per lo stesso la legge preveda la
          pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
                b) dall'emissione  del  provvedimento  che dispone il
          giudizio  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione della custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
                  1)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2) un anno, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          dal numero 1);
                  3)  un  anno  e  sei mesi, quando si procede per un
          delitto   per   il   quale  la  legge  stabilisce  la  pena
          dell'ergastolo  o  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo a venti anni;
                  3-bis)  qualora  si  proceda  per  i delitti di cui
          all'art.  407,  comma  2,  lettera  a), i termini di cui ai
          numeri  1),  2)  e  3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
          termine  e' imputato a quello della fase precedente ove non
          completamente  utilizzato,  ovvero  ai  termini di cui alla
          lettera   d)   per   la  parte  eventualmente  residua.  In
          quest'ultimo  caso  i  termini  di cui alla lettera d) sono
          proporzionalmente ridotti
                b-bis)   dall'emissione  dell'ordinanza  con  cui  il
          giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
          esecuzione  della  custodia sono decorsi i seguenti termini
          senza  che  sia  stata  pronunciata sentenza di condanna ai
          sensi dell'art. 442:
                  1)  tre  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          nel numero 1;
                  3)  nove mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la  legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
          pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
                c) dalla  pronuncia  della  sentenza  di  condanna di
          primo  grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
                  1)  nove  mesi,  se  vi e' stata condanna alla pena
          della reclusione non superiore a tre anni;
                  2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della
          reclusione non superiore a dieci anni;
                  3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla
          pena  dell'ergastolo  o  della reclusione superiore a dieci
          anni;
                d) dalla  pronuncia  della  sentenza  di  condanna in
          grado  di  appello  o  dalla  sopravvenuta esecuzione della
          custodia  sono  decorsi  gli  stessi termini previsti dalla
          lettera   c)  senza  che  sia  stata  pronunciata  sentenza
          irrevocabile  di  condanna,  salve  le  ipotesi di cui alla
          lettera  b),  numero  3-bis).  Tuttavia,  se  vi  e'  stata
          condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
          proposta  esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
          soltanto la disposizione del comma 4.
              2.  Nel  caso  in  cui,  a  seguito di annullamento con
          rinvio  da  parte  della  Corte  di  cassazione o per altra
          causa,  il  procedimento regredisca a una fase o a un grado
          di  giudizio  diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
          dalla  data  del  procedimento che dispone il regresso o il
          rinvio  ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
          cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
          relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
              3.  Nel  caso  di  evasione  dell'imputato sottoposto a
          custodia   cautelare,   i   termini  previsti  dal  comma 1
          decorrono  di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
          del  procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
          custodia cautelare.
              4.  La  durata  complessiva  della  custodia cautelare,
          considerate  anche  le proroghe previste dall'art. 305, non
          puo' superare i seguenti termini:
                a) due  anni, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                b) quattro anni, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          dalla lettera a);
                c) sei  anni, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione superiore nel massimo a venti anni.".
              "Art.  304  (Sospensione  dei termini di durata massima
          della   custodia   cautelare).  -  1.  I  termini  previsti
          dall'art.  303  sono  sospesi,  con ordinanza appellabile a
          norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
                a) nella  fase  del giudizio, durante il tempo in cui
          il  dibattimento  e'  sospeso  o  rinviato  per impedimento
          dell'imputato  o  del  suo  difensore  ovvero  su richiesta
          dell'imputato   o   del   suo   difensore,  sempre  che  la
          sospensione  o  il  rinvio  non  siano  stati  disposti per
          esigenze  di  acquisizione  della  prova  o  a  seguito  di
          concessione di termini per la difesa;
                b) nella  fase  del giudizio, durante il tempo in cui
          il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
          presentazione,    dell'allontanamento   o   della   mancata
          partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
          assistenza uno o piu' imputati;
                c) nella  fase  del giudizio, durante la pendenza dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;
                c-bis)  nel  giudizio abbreviato, durante il tempo in
          cui  l'udienza  e'  sospesa  o rinviata per taluno dei casi
          indicati  nelle  lettere  a) e b) e durante la pendenza dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;
              2.  I  termini  previsti  dall'art.  303 possono essere
          altresi'  sospesi  quando  si  procede per taluno dei reati
          indicati  nell'art.  407,  comma 2, lettera a), nel caso di
          dibattimenti   o   di  giudizi  abbreviati  particolarmente
          complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o
          si  delibera  la sentenza nel giudizio di primo grado o nel
          giudizio sulle impugnazioni.
              3.  Nei  casi  previsti  dal comma 2, la sospensione e'
          disposta  dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
          con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.
              4.  I  termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera
          a),   sono  sospesi,  con  ordinanza  appellabile  a  norma
          dell'art.  310,  se  l'udienza  preliminare  e'  sospesa  o
          rinviata  per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
          a) e b), del presente articolo.
              5.  Le  disposizioni  di  cui alle lettere a) e b), del
          comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
          al  comma 4, non si applicano ai coimputati ai quali i casi
          di  sospensione  non  si  riferiscono e che chiedono che si
          proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
              6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
          superare  il  doppio  dei  termini  previsti dall'art. 303,
          commi  1,  2  e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine
          previsto  dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)
          e  i  termini aumentati della meta' previsti dall'art. 303,
          comma  4,  ovvero,  se  piu'  favorevole,  i  due terzi del
          massimo   della  pena  temporanea  prevista  per  il  reato
          contestato  o  ritenuto  in  sentenza.  A  tal fine la pena
          dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
              7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
          per  il  limite  relativo  alla  durata  complessiva  della
          custodia  cautelare,  non  si  tiene  conto  dei periodi di
          sospensione di cui al comma 1, lettera b).".
              - Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:
              "Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
          Il  corso  della  prescrizione  rimane  sospeso nei casi di
          autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro
          giudizio,  e  in  ogni  caso  in  cui  la  sospensione  del
          procedimento  penale o dei termini di custodia cautelare e'
          imposta da una particolare disposizione di legge.
              La  sospensione  del corso della prescrizione, nei casi
          di  autorizzazione  a  procedere  di cui al primo comma, si
          verifica  dal momento in cui il pubblico ministero effettua
          la relativa richiesta.
              La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
          e'   cessata   la  causa  della  sospensione.  In  caso  di
          autorizzazione  a  procedere,  il  corso della prescrizione
          riprende  dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie
          la richiesta.".
              -  Si riporta il testo degli articoli 127 e 190-bis del
          codice di procedura penale:
              "Art.  127  (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
          ne   fa   dare   avviso  alle  parti,  alle  altre  persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
          quello di ufficio.
              2.  Fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
              3.   Il   pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
          Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
          fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
          deve  essere  sentito  prima  del  giorno dell'udienza, dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
              4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo
          impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
          di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
          internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
          giudice.
              5.  Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
          pena di nullita'.
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
              7.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata o
          notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
              9.   L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo  del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
              10.  Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".
              "Art.   190-bis   (Requisiti   della   prova   in  casi
          particolari).  - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti
          indicati  nell'art.  51,  comma  3-bis, quando e' richiesto
          l'esame  di  un  testimone  o di una delle persone indicate
          nell'art.  210  e  queste  hanno gia' reso dichiarazioni in
          sede   di   incidente  probatorio  o  in  dibattimento  nel
          contraddittorio   con  la  persona  nei  cui  confronti  le
          dichiarazioni    medesime    saranno    utilizzate   ovvero
          dichiarazioni  i  cui  verbali sono stati acquisiti a norma
          dell'art.  238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o
          circostanze  diversi  da  quelli  oggetto  delle precedenti
          dichiarazioni  ovvero se il giudice o taluna delle parti lo
          ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
              1-bis.  La  stessa  disposizione  si  applica quando si
          procede  per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis,
          primo  comma,  600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis,
          609-ter,  609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
          penale,  se  l'esame richiesto riguarda un testimone minore
          degli anni sedici.".

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