Legge Ordinaria n. 155 del 25/06/2003 G.U. n. 150 del 1 Luglio 2003
Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale
  1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
4  dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano,
a  fini  di  beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli indigenti di
prodotti   alimentari,  sono  equiparati,  nei  limiti  del  servizio
prestato,  ai  consumatori  finali,  ai  fini  del  corretto stato di
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 25 giugno 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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