Legge Ordinaria n. 229 del 29/10/2005 G.U. n. 258 del 5 Novembre 2005
Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  della legge
25 febbraio   1992,  n.  210,  e'  riconosciuto,  in  relazione  alla
categoria   gia'   loro   assegnata   dalla   competente  commissione
medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un
ulteriore  indennizzo.  Tale  ulteriore  indennizzo  consiste  in  un
assegno  mensile  vitalizio,  di  importo  pari  a sei volte la somma
percepita  dal  danneggiato  ai  sensi  dell'articolo  2  della legge
25 febbraio  1992,  n.  210, per le categorie dalla prima alla quarta
della  tabella  A  annessa  al  testo  unico  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni,  a  cinque  volte per le categorie quinta e sesta, e a
quattro  volte per le categorie settima e ottava. Esso e' corrisposto
per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti
che  prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera
prevalente  e  continuativa.  Se  il  danneggiato e' minore di eta' o
incapace  di  intendere  e  di volere l'indennizzo e' corrisposto per
intero  ai  congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane
fermo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno  patrimoniale  e non
patrimoniale derivante da fatto illecito.
  2.  In  caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo
e'  erogato  al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di
volere,  ai  familiari  conviventi che prestano assistenza in maniera
prevalente  e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita
del danneggiato.
  3.  Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il
decesso  in  data  successiva  a  quella  di  entrata in vigore della
presente   legge,   l'avente  diritto  puo'  optare  tra  l'ulteriore
indennizzo  di  cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000
euro,  da  corrispondere  in  cinque  rate  annuali  di  30.000  euro
ciascuna.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati aventi
diritto  nell'ordine  i  seguenti  soggetti  a  carico: il coniuge, i
figli,  i  genitori,  i  fratelli  minorenni,  i fratelli maggiorenni
inabili al lavoro.
  4.   L'intero  importo  dell'indennizzo,  stabilito  ai  sensi  del
presente  articolo, e' rivalutato annualmente in base alla variazione
degli indici ISTAT.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Rerpubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo, fini di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'articolo 1
              Comma 1
              - Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 25 febbraio
          1992,  n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
          da   complicanze   di   tipo   irreversibile   a  causa  di
          vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni e somministrazione
          di emoderivati) e' il seguente:
              «Art.  1.  -  1.  Chiunque  abbia riportato, a causa di
          vaccinazioni  obbligatorie per legge o per ordinanza di una
          autorita'  sanitaria  italiana, lesioni o infermita', dalle
          quali   sia   derivata  una  menomazione  permanente  della
          integrita'  psico-fisica,  ha  diritto  ad un indennizzo da
          parte  dello  Stato,  alle  condizioni e nei modi stabiliti
          dalla presente legge».
              -  Il testo dell'art. 165 del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
          n.  1092,  «Approvazione  del  testo  unico delle norme sul
          trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e militari
          dello Stato» e' il seguente:
              «Art.  165  (Commissioni  mediche  ospedaliere).  -  Il
          giudizio   sanitario   sulle  cause  e  sull'entita'  delle
          menomazioni  dell'integrita'  fisica  del dipendente ovvero
          sulle  cause  della sua morte e' espresso dalle commissioni
          mediche ospedaliere istituite:
                a) presso   gli   ospedali   militari   principali  o
          secondari dei comandi militari territoriali di regione;
                b) presso   gli  ospedali  militari  marittimi  e  le
          infermerie autonome militari marittime;
                c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
          militare.»
              - Il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n.
          210 e' il seguente:
              «Art.  2  - 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1,
          consiste  in  un  assegno,  reversibile  per quindici anni,
          determinato  nella  misura  di  cui alla tabella B allegata
          alla   legge  29  aprile  1976,  n.  177,  come  modificata
          dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
              L'indennizzo  e' cumulabile con ogni altro emolumento a
          qualsiasi  titolo  percepito  ed  e' rivalutato annualmente
          sulla base del tasso di inflazione programmato.
              2.  L'indennizzo  di cui al comma 1 e' integrato da una
          somma     corrispondente     all'importo    dell'indennita'
          integrativa  speciale  di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
          324,  e  successive  modificazioni,  prevista  per la prima
          qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
          ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
          della  presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La
          predetta  somma  integrativa e' cumulabile con l'indennita'
          integrativa  speciale  o altra analoga indennita' collegata
          alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al
          comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia
          stato  gia'  concesso,  e'  corrisposto,  a domanda, per il
          periodo  ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso
          e  l'ottenimento  dell'indennizzo  previsto  dalla presente
          legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
          anno,  al  30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del
          comma  1  e  del  primo  periodo  del  presente  comma, con
          esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
              3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
          previste  dalla  presente  legge  sia  derivata  la  morte,
          l'avente  diritto  puo' optare fra l'assegno reversibile di
          cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni.
          Ai  fini  della  presente  legge,  sono  considerati aventi
          diritto  nell'ordine  i  seguenti  soggetti  a  carico:  il
          coniuge,  i  figli,  i  genitori,  i  fratelli minorenni, i
          fratelli  maggiorenni  inabili al lavoro. I benefici di cui
          al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito
          della    persona    deceduta    non   rappresenti   l'unico
          sostentamento della famiglia.
              4.  Qualora  la  persona  sia  deceduta in eta' minore,
          l'indennizzo  spetta  ai  genitori  o  a  chi  esercita  la
          potesta' parentale.
              5.  I  soggetti  di  cui all'art. 1 sono esentati dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          dell'art.  8  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e
          successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota
          fissa  per  ricetta  di  cui  al  comma 16-ter del medesimo
          articolo 8  della  citata legge n. 537 del 1993, introdotto
          dall'articolo  1  della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724,
          limitatamente  alle prestazioni sanitarie necessarie per la
          diagnosi  e la cura delle patologie previste dalla presente
          legge.
              6.  I  benefici  di  cui  alla  presente legge spettano
          altresi'  al  coniuge  che  risulti  contagiato  da uno dei
          soggetti   di   cui   all'articolo 1,   nonche'  al  figlio
          contagiato durante la gestazione.
              7.  Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una
          malattia  ad  ognuna  delle  quali  sia conseguito un esito
          invalidante   distinto  e'  riconosciuto,  in  aggiunta  ai
          benefici  previsti  dal  presente  articolo,  un indennizzo
          aggiuntivo,   stabilito  dal  Ministro  della  sanita'  con
          proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di
          quello previsto ai commi 1 e 2».
              -  Il  testo unico approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 concerne: «Testo
          unico delle norme in materia di pensioni di guerra».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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