Legge Ordinaria n. 104 del 24/02/2006 G.U. n. 64 del 17 Marzo 2006
Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  tutela previdenziale relativa alla maternita', prevista dal
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, e' estesa alle lavoratrici e ai
lavoratori  appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la
loro  opera  alle  dipendenze  di datori di lavoro privati, in deroga
all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il   decreto   legislativo  26 marzo  2001,  n.  151,
          recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni legislative in
          materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
          n.  53»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
          2001, n. 96, supplemento ordinario.
              - Il  testo  vigente  dell'art. 6, secondo comma, della
          legge  11 gennaio  1943,  n.  138  (Costituzione  dell'Ente
          «Mutualita'   fascista   -  Istituto  per  l'assistenza  di
          malattia   ai   lavoratori».   Pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 aprile 1943, n. 77), e' il seguente:
              «L'indennita'  non  e'  dovuta  quando  il  trattamento
          economico  di  malattia  e'  corrisposto  per  legge  o per
          contratto  collettivo  dal datore di lavoro o da altri enti
          in  misura  pari o superiore a quella fissata dai contratti
          collettivi  ai  sensi del presente articolo. Le prestazioni
          corrisposte  da  terzi  in  misura inferiore a quella della
          indennita'    saranno    integrate    dall'ente    sino   a
          concorrenza.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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