Legge Ordinaria n. 228 del 12/07/2006 G.U. n. 160 del 12 Luglio 2006
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l' emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l' esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  Il  decreto-legge  12  maggio  2006, n. 173, recante proroga di
termini   per  l'emanazione  di  atti  di  natura  regolamentare,  e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
  2.   Le   disposizioni   di   cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al
30 giugno 2007.
  3.  All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma
5 e' inserito il seguente:
"5-bis.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo  adottato  nell'esercizio della delega di cui al comma 5,
il  Governo  puo' adottare disposizioni correttive e integrative, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con
la procedura di cui al medesimo comma 5".
  4.  All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
  5.  Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1,
comma  4,  della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate,
relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile
2005,  n.  77,  17  ottobre  2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227,
entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
  6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio
concernente  l'accesso  anticipato  alla scuola dell'infanzia, di cui
all'articolo  7,  comma  4,  della  legge  28  marzo  2003,  n. 53, e
successive  modificazioni. Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno
scolastico 2008-2009.
  7.  All'articolo  14,  comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio
2004,  n.  59,  le  parole:  "e fino alla messa a regime della scuola
secondaria  di  primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino
all'anno scolastico 2008-2009,".
  8.  All'articolo  27,  comma  4, del decreto legislativo 17 ottobre
2005,  n.  226,  le  parole:  "a  decorrere  dall'anno  scolastico  e
formativo  2007-2008"  sono  sostituite  dalle seguenti: "a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2008-2009".
  9.  All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252,
le   parole:   "dodici   mesi"   sono   sostituite   dalle  seguenti:
"ventiquattro mesi".
  10.  All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
le  parole:  "diciotto  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il 31 dicembre
2007".
  11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
  12.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza pubblica, il
Governo  e'  delegato  ad  adottare,  su  proposta del Ministro delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  e del Ministro per le
politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della
legge  4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o piu'
decreti  legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi
adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della
legge  5  marzo  2001,  n.  57, e di cui all'articolo 1 della legge 7
marzo  2003,  n.  38,  e  successive  modificazioni, nel rispetto dei
principi  e  criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le
stesse procedure.
  13.  All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre
anni".
  14.  E'  prorogato  di  un  anno  il  termine  di  cui  al  comma 1
dell'articolo  20-bis  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,  per
l'adozione  di  uno  o  piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli
4  e  7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli
oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
medesimo articolo 20-bis.
  15.  All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le
parole:  "Entro  un  anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due
anni".
  16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 12 luglio 2006
                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
          Avvertenza:

              Il  decreto-legge  12  maggio  2006,  n.  173  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          110 del 13 maggio 2006.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52.
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 8 del decreto-legge
          30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare
          la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione)
          convertito  con  modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,
          n. 168:
              "Art.   8  (Efficacia  delle  modifiche  al  codice  di
          procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale
          per  i  minorenni).  - 1. Il comma 3-quater dell'art. 2 del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  e'
          sostituito dai seguenti:
              "3-quater.  Le  disposizioni di cui ai commi 3, lettere
          b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis
          e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
              3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
          b-bis),  b-ter),  c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e
          3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data
          del 1° gennaio 2006.".
              2.   Le   disposizioni   previste   dall'art.   2   del
          decreto-legge  24 giugno  2004,  n.  158,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27 luglio  2004, n. 188, sono
          prorogate al 30 giugno 2006.".
              - La legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: "Conversione in
          legge,  con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,
          n.  35,  recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
          di   azione   per   lo   sviluppo   economico,   sociale  e
          territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
          di  procedura civile in materia di processo di cassazione e
          di   arbitrato   nonche'  per  la  riforma  organica  della
          disciplina delle procedure concorsuali.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  40, comma 1, della
          legge  28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela
          del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) cosi'
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  40  (Sanzioni  accessorie).  -  1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare,  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  entro dodici mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per  l'introduzione  di  sanzioni  accessorie alle sanzioni
          penali  e  amministrative  applicate ai sensi del titolo XI
          del  libro V  del  codice civile, del testo unico di cui al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni,   del   testo   unico   di  cui  al  decreto
          legislativo   24 febbraio   1998,   n.   58,  e  successive
          modificazioni,  della  legge  12 agosto 1982, n. 576, e del
          decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) applicazione    delle    sanzioni   accessorie   e
          determinazione  della loro durata, comunque non superiore a
          tre  anni,  in  ragione  della  gravita'  della violazione,
          valutata  secondo  i  criteri  indicati  dall'art.  133 del
          codice penale, o della sua reiterazione;
                b) previsione   della   sanzione   accessoria   della
          sospensione  o della decadenza dalle cariche o dagli uffici
          direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti
          nel  settore  finanziario,  ovvero  dalle  cariche  o dagli
          uffici direttivi ricoperti presso societa';
                c) previsione      della      sanzione     accessoria
          dell'interdizione  dalle  cariche  presso  banche  e  altri
          intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
                d) previsione   della   sanzione   accessoria   della
          pubblicita'  della  sanzione  pecuniaria  e  accessoria,  a
          carico  dell'autore della violazione, su quotidiani e altri
          mezzi  di  comunicazione  a  larga  diffusione e nei locali
          aperti  al pubblico delle banche e degli altri intermediari
          finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra
          cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;
                e) previsione   della   sanzione   accessoria   della
          confisca  del  prodotto  o del profitto dell'illecito e dei
          beni  utilizzati  per commetterlo, ovvero di beni di valore
          equivalente;
                f) attribuzione   della  competenza  ad  irrogare  le
          sanzioni  accessorie  alla medesima autorita' competente ad
          irrogare la sanzione principale.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
          28 marzo  2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
          delle   norme   generali   sull'istruzione  e  dei  livelli
          essenziali  delle  prestazioni  in  materia di istruzione e
          formazione professionale):
              "Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
          sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
          in materia di istruzione e di formazione professionale).
              1.-3. (Omissis).
              4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
          decreti  legislativi di cui al presente articolo e all'art.
          4,  possono  essere  adottate, con il rispetto dei medesimi
          criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,
          entro  diciotto  mesi  dalla  data  della  loro  entrata in
          vigore.".
              - Il  decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
          "Definizione   delle   norme  generali  sul  diritto-dovere
          all'istruzione  e  alla  formazione,  a  norma dell'art. 2,
          comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.".
              - Il  decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 77, reca:
          "Definizione  delle  norme generali relative all'alternanza
          scuola-lavoro,  a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003,
          n. 53.".
              - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, reca:
          "Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle prestazioni
          relativi   al   secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
          istruzione  e  formazione,  a  norma  dell'art.  2 della L.
          28 marzo 2003, n. 53.".
              - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, reca:
          "Definizione  delle norme generali in materia di formazione
          degli  insegnanti  ai fini dell'accesso all'insegnamento, a
          norma dell'art. 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma 4, della
          citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
              "Art.7 (Disposizioni finali e attuative).
              1.-3. (Omissis).
              4.   Per  gli  anni  scolastici  2003-2004,  2004-2005,
          2005-2006  e  2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri
          di    gradualita'    e   in   forma   di   sperimentazione,
          compatibilmente  con  la  disponibilita'  dei posti e delle
          risorse   finanziarie  dei  comuni,  secondo  gli  obblighi
          conferiti  dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti
          alla  finanza  comunale  dal  patto di stabilita', al primo
          anno  della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che
          compiono  i  tre  anni  di  eta' entro il 28 febbraio 2004,
          ovvero  entro date ulteriormente anticipate, fino alla data
          del  30 aprile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Per
          l'anno  scolastico  2003-2004  possono  iscriversi al primo
          anno  della  scuola  primaria,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie  di  cui al comma 5, i bambini e le bambine che
          compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  19 febbraio  2004,  n.  59  (Definizione delle
          norme  generali  relative  alla  scuola  dell'infanzia e al
          primo  ciclo  dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della L.
          28 marzo 2003, n. 53.):
              "Art.  2 (Accesso alla scuola dell'infanzia). - 1. Alla
          scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i
          bambini  che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile
          dell'anno scolastico di riferimento.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
          legislativo  19 febbraio 2004, n. 59, cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  14  (Scuola  secondaria  di primo grado). - 1. A
          decorrere  dall'anno  scolastico  2004-2005  e'  avviata la
          prima  classe  del biennio della scuola secondaria di primo
          grado;    saranno    successivamente   avviate,   dall'anno
          scolastico   2005-2006,  la  seconda  classe  del  predetto
          biennio  e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe
          di completamento del ciclo.
              2.   Fino   all'emanazione   del  relativo  regolamento
          governativo,  si  adotta,  in  via  transitoria,  l'assetto
          pedagogico,    didattico    e   organizzativo   individuato
          nell'allegato  C,  facendo riferimento al profilo educativo
          culturale e professionale individuato nell'allegato D.
              3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo
          ordinamento   per   l'anno  scolastico  2004-2005,  e  fino
          all'anno  scolastico  2008-2009,  l'assetto  organico delle
          scuole  secondarie  di primo grado, come definito dall'art.
          10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel
          decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n.
          782.
              4.    In   attesa   dell'emanazione   del   regolamento
          governativo  di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche,
          nell'esercizio   della   propria   autonomia  didattica  ed
          organizzativa,  provvedono  ad  adeguare  la configurazione
          oraria  delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi
          piani di studio allegati al presente decreto.
              5.  Ai  fini  dell'espletamento dell'orario di servizio
          obbligatorio,  il  personale  docente  interessato  ad  una
          diminuzione  del  suo  attuale  orario  di  cattedra  viene
          utilizzato  per le finalita' e per le attivita' educative e
          didattiche  individuate,  rispettivamente,  dall'art.  9  e
          dall'art. 10.
              6.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto legislativo, sono ridefinite le classi di
          abilitazione  all'insegnamento,  in  coerenza  con  i nuovi
          piani di studio della scuola secondaria di primo grado.".
              - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 4, del citato
          decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n. 226, cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 27 (Passaggio al nuovo ordinamento).
              1.-3. (Omissis).
              4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno
          di  quelli  di  istruzione  e formazione professionale sono
          avviati  contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e
          formativo   2008-2009,  previa  definizione  di  tutti  gli
          adempimenti  normativi  previsti.  Sino alla definizione di
          tutti  i  passaggi  normativi  propedeutici  all'avvio  del
          secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non
          promuove   sperimentazioni   del  nuovo  ordinamento  nelle
          scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
          30  settembre  2004,  n.  252  (Delega  al  Governo  per la
          disciplina  in materia di rapporto di impiego del personale
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco)  cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  2  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina dei
          contenuti  del  rapporto di impiego del personale del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco).
              1.-2. (Omissis).
              3.  Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
          ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  possono essere
          adottate  disposizioni  correttive  e integrative di questi
          ultimi,  nel  rispetto  dei  principi e criteri direttivi e
          delle procedure stabiliti dal presente articolo.".
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          28 novembre  2005,  n.  246  (Semplificazione  e  riassetto
          normativo  per  l'anno  2005)  cosi'  come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art. 5 (Delega al Governo per la semplificazione degli
          adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento
          dello sportello unico per le attivita' produttive). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
          disposizioni  di  competenza legislativa esclusiva statale,
          di  cui  all'art.  117,  secondo comma, della Costituzione,
          vigenti  in  materia  di  adempimenti  amministrativi delle
          imprese,  a  esclusione  di  quelli fiscali, previdenziali,
          ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualita' di
          datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e
          le  procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) previa   consultazione   delle  organizzazioni  di
          rappresentanza  delle  categorie  economiche,  produttive e
          professionali interessate:
                  1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento
          degli   adempimenti  relativi  alle  fasi  di  svolgimento,
          trasformazione,  trasferimento  e cessazione dell'attivita'
          d'impresa,  ivi  incluse  le attivita' di certificazione, e
          agli   aspetti  inerenti  l'iscrizione  al  registro  delle
          imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attivita'
          degli sportelli unici;
                  2)  previsione di forme di autoregolazione, ove non
          vi  contrastino  interessi  pubblici  primari,  al  fine di
          favorire   la   concorrenza  tra  i  soggetti  economici  e
          l'accrescimento  delle  capacita'  produttive  del  sistema
          nazionale;
                  3)    delegificazione    della    disciplina    dei
          procedimenti   amministrativi   connessi  allo  svolgimento
          dell'attivita' d'impresa, secondo i criteri di cui all'art.
          20   della   legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
          modificazioni;
                  4)   sostituzione,   ove   possibile,  delle  norme
          prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;
                b) riduzione  degli  atti  sottoposti  ad  obbligo di
          conservazione  da parte delle imprese e riduzione dei tempi
          di  conservazione  degli  stessi ai fini degli accertamenti
          amministrativi.".
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 29 luglio
          2003,  n.  229  (Interventi  in  materia  di qualita' della
          regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di
          semplificazione 2001) cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  6 (Riassetto in materia di prodotti alimentari).
          - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto  legislativo  per  il  riassetto delle disposizioni
          vigenti  in  materia  di  prodotti  alimentari,  ai sensi e
          secondo  i  principi e criteri direttivi di cui all'art. 20
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art.
          1  della  presente  legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) armonizzazione della disciplina della produzione e
          della   commercializzazione   dei  prodotti  alimentari  ai
          principi   e   alle   norme  di  diritto  comunitario,  con
          particolare  riferimento  alla  libera  circolazione,  allo
          scopo di assicurare competitivita' alle imprese;
                b) tutela   degli  interessi  relativi  alla  salute,
          all'ambiente,   alla  protezione  del  consumatore  e  alla
          qualita'   dei   prodotti,  alla  salute  degli  animali  e
          vegetali;
                c) abrogazione   o  modificazione  delle  norme  rese
          inapplicabili  o  superate dallo sviluppo tecnologico e non
          piu' adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle
          imprese,   fermo   restando   il  diritto  dei  consumatori
          all'informazione;
                d) fissazione   di   regole  uniformi  per  cio'  che
          concerne   il  sistema  sanzionatorio  e  le  modalita'  di
          controllo  e  di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di
          specifica  normativa  comunitaria,  e in particolare per il
          prelevamento dei campioni;
                e) semplificazione    delle    procedure   esistenti,
          eliminando  quelle che pongono a carico delle aziende oneri
          non  prescritti,  per  gli  stessi prodotti, in altri Stati
          membri dell'Unione europea;
                f) distinzione   tra   norme   di   produzione  e  di
          commercializzazione,   con   particolare  riferimento  agli
          aspetti   tecnici  e  merceologici,  norme  concernenti  il
          controllo  dei prodotti, norme concernenti l'istituzione di
          un unico sistema sanzionatorio.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):
              "Art.   10   (Misure  urgenti  per  l'adeguamento  agli
          obblighi  derivanti  dall'ordinamento comunitario). - 1. Il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche   comunitarie  puo'  proporre  al  Consiglio  dei
          Ministri   l'adozione  dei  provvedimenti,  anche  urgenti,
          necessari  a  fronte  di atti normativi e di sentenze degli
          organi    giurisdizionali   delle   Comunita'   europee   e
          dell'Unione  europea  che  comportano  obblighi  statali di
          adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla
          data  di presunta entrata in vigore della legge comunitaria
          relativa all'anno in corso.
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il
          Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento  assume  le
          iniziative  necessarie  per  favorire  un  tempestivo esame
          parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
              3.  Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
          adeguamento    ai    vincoli   derivanti   dall'ordinamento
          comunitario  riguardino materie di competenza legislativa o
          amministrativa  delle regioni e delle province autonome, il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche   comunitarie   informa   gli   enti  interessati
          assegnando  un  termine  per  provvedere e, ove necessario,
          chiede  che  la  questione venga sottoposta all'esame della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano per
          concordare  le  iniziative  da assumere. In caso di mancato
          tempestivo  adeguamento  da  parte  dei  suddetti  enti, il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche  comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le
          opportune  iniziative  ai  fini  dell'esercizio  dei poteri
          sostitutivi  di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
          secondo  comma, della Costituzione, secondo quanto previsto
          dagli  articoli 11,  comma 8,  13,  comma 2, e 16, comma 3,
          della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
          in materia.
              4.  I  decreti  legislativi  di attuazione di normative
          comunitarie  o  di modifica di disposizioni attuative delle
          medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla
          legge   comunitaria  annuale,  fatti  salvi  gli  specifici
          principi  e  criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
          della  legge  di  conferimento  della  delega,  ove  non in
          contrasto  con  il  diritto  comunitario,  e  in aggiunta a
          quelli  contenuti  nelle  normative comunitarie da attuare,
          sono  adottati  nel rispetto degli altri principi e criteri
          direttivi  generali previsti dalla stessa legge comunitaria
          per  l'anno  di riferimento, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie  e  del  Ministro  con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle
          finanze  e  con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della normativa.
              5.  La  disposizione  di  cui  al  comma 4  si applica,
          altresi',  all'emanazione  di testi unici per il riordino e
          l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle
          competenze delle regioni e delle province autonome.".
              - Si  riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
          5 marzo  2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
          regolazione  dei mercati) e dell'art. 1 della legge 7 marzo
          2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura):
              "Art.  7  (Delega  per  la  modernizzazione nei settori
          dell'agricoltura,    delle    foreste,    della   pesca   e
          dell'acquacoltura).  - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
          senza  che  cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a carico del
          bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  uno  o  piu' decreti legislativi contenenti norme
          per   l'orientamento   e  la  modernizzazione  nei  settori
          dell'agricoltura,     delle     foreste,    della    pesca,
          dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
          funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
              2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
          a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri  e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sono trasmessi
          alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della Repubblica
          affinche'  sia  espresso,  entro quaranta giorni, il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia;
          decorso  tale  termine,  i  decreti  sono  emanati anche in
          mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per
          il  parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
          la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
          ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1  sono
          diretti,  in  coerenza con la politica agricola dell'Unione
          europea, a creare le condizioni per:
                a) promuovere,   anche  attraverso  il  metodo  della
          concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e
          sociale  dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
          dei  sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
          del    territorio,    individuando    i   presupposti   per
          l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
          di   qualita'   ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse
          naturali,  della  biodiversita', del patrimonio culturale e
          del paesaggio agrario e forestale;
                b) favorire  lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
          risorse     marine,     privilegiando     le     iniziative
          dell'imprenditoria  locale,  anche  con  il  sostegno della
          multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
          di  pesca,  comprese  quelle relative alla gestione ed alla
          tutela  ambientale  e  paesaggistica,  anche  allo scopo di
          creare fonti alternative di reddito;
                c) ammodernare   le  strutture  produttive  agricole,
          della  pesca  e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
          di  fornitura  di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
          di   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti
          nonche'  le  infrastrutture  per  l'irrigazione  al fine di
          sviluppare  la  competitivita'  delle  imprese  agricole ed
          agroalimentari,  soddisfacendo  la  domanda  dei mercati ed
          assicurando   la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela  dei
          consumatori e dell'ambiente;
                d) garantire  la  tutela della salute dei consumatori
          nel  rispetto  del principio di precauzione, promuovendo la
          riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in
          produzione  estensiva  biologica e di qualita', favorire il
          miglioramento  e  la  tutela  dell'ambiente naturale, delle
          condizioni  di  igiene  e  di benessere degli animali negli
          allevamenti,  nonche'  della  qualita' dei prodotti per uso
          umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare
          sviluppando  e  regolamentando  sistemi  di  controllo e di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
                e) garantire    un   costante   miglioramento   della
          qualita',  valorizzare  le  peculiarita'  dei prodotti e il
          rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
          informazione   al  consumatore  e  tutelare  le  tradizioni
          alimentari  e  la  presenza nei mercati internazionali, con
          particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
          e di qualita';
                f) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
          disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
                g) assicurare,  in coerenza con le politiche generali
          del  lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
          nei  settori  agricolo,  della  pesca,  dell'acquacoltura e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare e sommersa;
                h) favorire  la  cura e la manutenzione dell'ambiente
          rurale,  anche  attraverso  la valorizzazione della piccola
          agricoltura  per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
          e di turismo rurale;
                i) favorire   lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema
          forestale,  in  aderenza  ai criteri e principi individuati
          dalle   Conferenze   ministeriali  sulla  protezione  delle
          foreste in Europa.".
              "Art.   8   (Principi   e   criteri  direttivi).  -  1.
          Nell'attuazione  della delega di cui all'art. 7, il Governo
          si  atterra'  ai  principi e criteri contenuti nel capo I e
          nell'art.  20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  nonche'  ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) definizione  dei  soggetti  imprenditori agricoli,
          della   pesca  e  forestali  e  riordino  delle  qualifiche
          soggettive;
                b) definizione  delle  attivita'  di coltivazione, di
          allevamento,  di  acquacoltura,  di silvicoltura e di pesca
          che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
          gli  ecosistemi  fluviali, lacustri, salmastri o marini con
          equiparazione   degli   imprenditori   della  silvicoltura,
          dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
                c) definizione  delle  attivita'  connesse, ancorche'
          non   svolte  nell'azienda,  anche  in  forma  associata  o
          cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di
          prodotti   agricoli,   agroalimentari   ed  agroindustriali
          nonche' alla fornitura di beni e servizi;
                d) previsione  del registro delle imprese di cui agli
          articoli da  2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
          di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
          alle   lettere a),   b),   c),   l)  e  u),  nonche'  degli
          imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e delle
          societa'  semplici  esercenti  attivita'  agricola iscritti
          nelle sezioni speciali del registro medesimo;
                e) promozione  e mantenimento di strutture produttive
          efficienti,    favorendo   la   conservazione   dell'unita'
          aziendale  e  della  destinazione  agricola  dei  terreni e
          l'accorpamento  dei terreni agricoli, creando le condizioni
          per    l'ammodernamento    strutturale    dell'impresa    e
          l'ottimizzazione  del  suo  dimensionamento,  agevolando la
          ricomposizione   fondiaria,   attenuando  i  vincoli  della
          normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
                f) promozione    della   gestione   sostenibile   del
          patrimonio  forestale  per  favorire  lo  sviluppo di nuove
          opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in
          forma  associata  o  cooperativa,  la  certificazione delle
          attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
                g) promozione,   sviluppo   e   ammodernamento  delle
          filiere  agroalimentari gestite direttamente dai produttori
          agricoli   per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei  loro
          prodotti;
                h) fissazione  dei criteri per il soddisfacimento del
          principio  comunitario  previsto  dal  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  del  Consiglio,  del 17 maggio 1999, relativo al
          trasferimento   di   un  adeguato  vantaggio  economico  ai
          produttori  agricoli nella concessione degli aiuti da parte
          dell'Unione europea e dello Stato membro;
                i) riduzione  degli  obblighi  e  semplificazione dei
          procedimenti   amministrativi   relativi  ai  rapporti  tra
          aziende   agricole,   singole   o   associate,  e  pubblica
          amministrazione;
                l) previsione   dell'integrazione   delle   attivita'
          agricole  con altre extragricole svolte in seno all'azienda
          ovvero  in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in forma
          associata   o   cooperativa,   al   fine   di  favorire  la
          pluriattivita'  dell'impresa  agricola  anche attraverso la
          previsione   di   apposite   convenzioni  con  la  pubblica
          amministrazione;
                m) razionalizzazione  e  revisione della normativa in
          materia   di   ricerca,   formazione   e   divulgazione  in
          agricoltura,  acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
          sviluppo  sostenibile  e di tutela della biodiversita', per
          favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
          dei risultati della ricerca alle imprese;
                n) garanzia  della tutela della salute, del benessere
          degli   animali,   del   processo  di  riconversione  delle
          produzioni     agroalimentari     verso    una    crescente
          ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
          produttivi  integrati  che  garantiscano  la tracciabilita'
          della  materia  prima agricola di base, razionalizzazione e
          rafforzamento   del   sistema  di  controllo  dei  prodotti
          agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'
          dei  prodotti  con  particolare  riferimento agli organismi
          geneticamente modificati e loro derivati;
                o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
          la  valorizzazione  delle peculiarita' dei prodotti tipici,
          anche  con  il  sostegno  dei distretti agroalimentari, dei
          distretti rurali ed ittici;
                p) promozione    dell'etichettatura    dei   prodotti
          alimentari   destinati   come   tali  al  consumatore,  con
          particolare  riferimento  a  quelli  di origine animale, al
          fine   di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e  di
          consentire  la  conoscenza  della provenienza della materia
          prima;
                q) revisione   della  legge  16 marzo  1988,  n.  88,
          relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
          organismi  interprofessionali,  per  assicurare il migliore
          funzionamento e la trasparenza del mercato;
                r) revisione  della  legge  20 marzo  1913, n. 272, e
          successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse
          merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove
          tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli
          interventi  finanziari  previsti  dal  decreto  legislativo
          30 aprile   1998,   n.   173,   nonche'  per  garantire  la
          trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
                s) revisione  della  legge  9 febbraio 1963, n. 59, e
          successive  modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei
          prodotti  agricoli,  al fine di semplificare le procedure e
          di  favorire  il rapporto con i consumatori, anche abolendo
          l'autorizzazione ivi prevista;
                t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
          servizi  assicurativi  e  di garanzia al credito al fine di
          sostenere  la  competitivita'  e  favorire  la riduzione di
          rischi di mercato;
                u) attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte
          le  forme  di  concentrazione dell'offerta nel rispetto del
          controllo  democratico  da  parte dei soci e nel divieto di
          abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
                v) favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese
          agricole   ed   agroalimentari   e   delle  loro  strategie
          commerciali  con  particolare  riferimento  alle produzioni
          tipiche e di qualita' e biologiche;
                z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
          un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare  e  sommersa  nonche'  la  valorizzazione  della
          qualita' dei prodotti alimentari;
                aa) introduzione  di regole per l'apprendistato ed il
          lavoro  atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile e
          stagionale   con  riferimento  ad  oggettive  e  specifiche
          esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
          ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
                bb)    creare   le   condizioni   atte   a   favorire
          l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale;
                cc)  coordinamento  dei  mezzi finanziari disponibili
          per  la  promozione  di  agricoltura, acquacoltura, pesca e
          sviluppo  rurale,  nonche'  per  la promozione dei prodotti
          italiani di qualita' nel mercato internazionale;
                dd)  semplificazione  delle  norme  e delle procedure
          dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
                ee)   previsione   di  apposite  convenzioni  con  la
          pubblica    amministrazione    quale   strumento   per   il
          perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
          all'art. 7;
                ff)  definizione  di  un nuovo assetto normativo che,
          nel  rispetto  delle  regole comunitarie e dell'esigenza di
          rafforzare  la  politica  della concorrenza, consenta per i
          prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e
          indicazione    geografica    protetta    (IGP)   forme   di
          programmazione   produttiva   in   grado   di  accompagnare
          l'evoluzione  della domanda ed accrescere la competitivita'
          di tali produzioni;
                gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
          azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
          ed  indicazione  della relativa copertura finanziaria sugli
          stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
          maggiori  oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
          e degli enti locali.
              2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in
          materia  di  agricoltura  e  di pesca e acquacoltura di cui
          all'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
          fino  a  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge.  I  testi  unici di cui al presente
          comma entrano  in  vigore il sessantesimo giorno successivo
          alla   data   della   loro   pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo
          2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura):
              "Art.  1  (Delega al Governo per la modernizzazione dei
          settori  dell'agricoltura,  della pesca, dell'acquacoltura,
          agroalimentare,  dell'alimentazione  e delle foreste). - 1.
          Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, nel rispetto delle
          competenze  costituzionali  delle  regioni  e senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, entro due anni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          svolgendo    le   procedure   di   concertazione   con   le
          organizzazioni  di  rappresentanza agricola e della filiera
          agroalimentare,   ai   sensi   dell'art.   20  del  decreto
          legislativo  18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
          degli   orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia  di
          politica  agricola  comune,  uno o piu' decreti legislativi
          per  completare  il processo di modernizzazione dei settori
          agricolo,  della  pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
          dell'alimentazione e delle foreste.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  nel
          rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
          la   normativa   comunitaria,  si  conformano  ai  seguenti
          principi   e   criteri  direttivi,  oltre  che,  in  quanto
          compatibili,   alle  finalita'  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57:
                a) prevedere   l'istituzione   di   un   sistema   di
          concertazione  permanente  fra  Stato,  regioni  e province
          autonome  riguardante  la  preparazione  dell'attivita' dei
          Ministri   partecipanti  ai  Consigli  dell'Unione  europea
          concernenti  le  materie  di  competenza concorrente con le
          regioni  e,  per  quanto  occorra, le materie di competenza
          esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
          fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
          specifico  Consiglio  dell'Unione europea e i presidenti di
          giunta  regionale  o  componenti  di  giunta regionale allo
          scopo delegati;
                b) stabilire   che   la  concertazione  di  cui  alla
          lettera a)  abbia  per  oggetto  anche  l'esame di progetti
          regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
          prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
          al   Ministero  competente.  Il  Governo,  qualora  ritenga
          conforme  alle norme nazionali in materia di concorrenza il
          progetto  notificato,  libera  le regioni da ogni ulteriore
          onere,  ne cura la presentazione e segue il procedimento di
          approvazione presso gli organismi comunitari;
                c) stabilire   che   la  concertazione  di  cui  alla
          lettera a)  si  applichi  anche  in  relazione  a  progetti
          rilevanti  ai  fini  dell'esercizio di competenze esclusive
          dello  Stato  e delle regioni o concorrenti, con previsione
          di   uno  specifico  procedimento  per  la  prevenzione  di
          controversie;
                d) favorire  lo  sviluppo  della forma societaria nei
          settori  dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
          anche   attraverso  la  revisione  dei  requisiti  previsti
          dall'art.  12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153, come
          modificato  dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
          2001,  tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
          1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
                e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
          e  accordi  interprofessionali, contratti di coltivazione e
          vendita,  al  fine  di assicurare il corretto funzionamento
          del  mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
          alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
          favorirne  il miglioramento dell'organizzazione economica e
          della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
          di   tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi  dei
          consumatori,  nel  rispetto del principio di trasparenza di
          cui   all'art.   9   del  regolamento  n.  178/2002/CE  del
          28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
                f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
          criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          e  della  continuita' della corrispondenza tra misura degli
          importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
          decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  e dettare
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
          appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili e
          delle  imposte,  nonche'  di  una disciplina tributaria che
          agevoli  la  costituzione  di  adeguate  unita' produttive,
          favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
          frazionamento  fondiario,  e favorisca l'accorpamento delle
          unita'  aziendali,  anche  attraverso il ricorso alla forma
          cooperativa  per  la  gestione  comune  dei terreni o delle
          aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
          giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano
          utilizzate risorse pubbliche;
                g) semplificare,   anche   utilizzando   le   notizie
          iscritte  nel registro delle imprese e nel repertorio delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA) istituito dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   7 dicembre   1995,  n.  581,  gli  adempimenti
          contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
                h) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie;
                i) favorire  l'accesso  ai  mercati  finanziari delle
          imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
          pesca,  al  fine  di  sostenerne  la  competitivita'  e  la
          permanenza   stabile   sui  mercati,  definendo  innovativi
          strumenti   finanziari,   di   garanzia   del   credito   e
          assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
          mercato,  nonche'  favorire  il  superamento da parte delle
          imprese  agricole  delle situazioni di crisi determinate da
          eventi calamitosi o straordinari;
                l) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  in  agricoltura anche attraverso l'adozione di una
          disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
                m) rivedere   la  normativa  per  il  supporto  dello
          sviluppo  dell'occupazione  nel settore agricolo, anche per
          incentivare    l'emersione   dell'economia   irregolare   e
          sommersa;
                n) ridefinire    gli    strumenti    relativi    alla
          tracciabilita',  all'etichettatura  e  alla pubblicita' dei
          prodotti  alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
          procedure  di  tracciabilita',  differenziate  per filiera,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art.  18  del decreto
          legislativo  n.  228  del  2001,  in coerenza con il citato
          regolamento  n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
          alla loro diffusione;
                o) armonizzare   e  razionalizzare  la  normativa  in
          materia  di  controlli e di frodi agroalimentari al fine di
          tutelare  maggiormente  i  consumatori  e  di eliminare gli
          ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
                p) individuare  le  norme  generali regolatrici della
          materia   per   semplificare   e   accorpare  le  procedure
          amministrative  relative  all'immissione in commercio, alla
          vendita  e  all'utilizzazione  di  prodotti  fitosanitari e
          relativi  coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
          dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   23 aprile  2001,  n.  290,  emanato  ai  sensi
          dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni;
                q) agevolare  la  costituzione  e il funzionamento di
          efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
          associate,    anche    in   riferimento   ai   criteri   di
          rappresentanza   degli   imprenditori  agricoli  associati,
          attraverso  la  modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
          legislativo   n.  228  del  2001,  al  fine  di  consentire
          un'efficace  concentrazione  dell'offerta  della produzione
          agricola,  per  garantire  il  corretto funzionamento delle
          regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
          sul   mercato,   anche   modificando  il  termine  previsto
          dall'art.  26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
          228  del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
          vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
                r) prevedere  strumenti di coordinamento, indirizzo e
          organizzazione  delle  attivita' di promozione dei prodotti
          del   sistema   agroalimentare  italiano,  con  particolare
          riferimento  ai  prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
          ottenuti  con  metodi  di  produzione biologica, in modo da
          assicurare,  in  raccordo con le regioni, la partecipazione
          degli  operatori  interessati,  anche  al  fine di favorire
          l'internazionalizzazione di tali prodotti;
                s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
          l'ammodernamento   delle   filiere  agroalimentari  gestite
          direttamente    dagli    imprenditori   agricoli   per   la
          valorizzazione   sul   mercato  dei  loro  prodotti,  anche
          attraverso  l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
          costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali  e delle regioni e partecipata dalle
          organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
          compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
          avanzare  proposte  per  il  loro sostegno, con particolare
          riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
                t) ridefinire   il   sistema   della   programmazione
          negoziata  nei  settori  di  competenza del Ministero delle
          politiche   agricole  e  forestali  e  i  relativi  modelli
          organizzativi,  anche al fine di favorire la partecipazione
          delle  regioni  sulla  base di principi di sussidiarieta' e
          garantire   il   trasferimento  di  un  adeguato  vantaggio
          economico  ai  produttori agricoli, in conformita' a quanto
          previsto  dall'art.  31  del decreto legislativo n. 228 del
          2001;
                u) riformare  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, al
          fine    di    armonizzarla    con    le   nuove   normative
          sull'organizzazione   dell'amministrazione  statale  e  sul
          trasferimento  alle regioni di funzioni in materia di pesca
          e di acquacoltura;
                v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
          di  razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
          sull'attivita' di pesca marittima;
                z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
          pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
          di  garantire  l'efficacia degli interventi in favore delle
          imprese  ittiche  danneggiate  da  calamita'  naturali o da
          avversita' meteomarine;
                aa)  rivedere  la  definizione della figura economica
          dell'imprenditore  ittico  e  le  attivita'  di  pesca e di
          acquacoltura,  nonche'  le  attivita'  connesse a quelle di
          pesca  attraverso  la  modifica  degli  articoli 2  e 3 del
          decreto legislativo n. 226 del 2001;
                bb)  ridurre,  anche  utilizzando le notizie iscritte
          nel  registro  delle  imprese  e  nel  REA,  gli obblighi e
          semplificare  i  procedimenti  amministrativi  relativi  ai
          rapporti  fra  imprese  ittiche e pubblica amministrazione,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art. 5 e dell'art. 7,
          comma 3,  del  decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
          degli  articoli 123,  164,  da  169 a 179, e 323 del codice
          della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
          prescritti dalla normativa vigente;
                cc)   assicurare,   in   coerenza  con  le  politiche
          generali,  un  idoneo  supporto allo sviluppo occupazionale
          nel  settore  della  pesca,  anche  attraverso  la modifica
          dell'art. 318 del codice della navigazione;
                dd)    individuare    idonee   misure   tecniche   di
          conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
          sviluppo    sostenibile   del   settore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura  e  la  gestione  razionale delle risorse
          biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
          4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
                ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di   vendita  di  cui  all'art.  4,  comma 8,  del  decreto
          legislativo  n.  228  del  2001, gli enti e le associazioni
          alle societa';
                ff)     definire    e    regolamentare    l'attivita'
          agromeccanica,  quando  esercitata  in  favore di terzi con
          mezzi  meccanici,  per  effettuare  le operazioni colturali
          dirette  alla  cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
          di  una  fase  necessaria dello stesso, la sistemazione, la
          manutenzione  su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
          successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
          stoccaggio dei prodotti;
                gg)   dettare   i   principi   fondamentali   per  la
          riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
          materia  di  pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
          la  trasformazione,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la
          finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
          tale fine;
                hh)  adeguare  la normativa relativa all'abilitazione
          delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
          408  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della
          navigazione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
              3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          15 maggio  2006,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
          riassetto,  anche in un codice agricolo, delle disposizioni
          legislative  vigenti  in  materia  di  agricoltura, pesca e
          acquacoltura,  e  foreste,  ai sensi e secondo i principi e
          criteri  direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
          1997,  n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il
          compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato
          di   norme   controverse.  Tali  decreti  legislativi  sono
          strutturati  in  modo  da  evidenziare  le norme rientranti
          nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
          dell'art.  117, secondo comma, della Costituzione, le norme
          costituenti  principi  fondamentali ai sensi dell'art. 117,
          terzo  comma,  della Costituzione, e le altre norme statali
          vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.
              4.  Il  Governo  informa  periodicamente  il Parlamento
          sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
          3.
              5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma 1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate
          le  norme  di  attuazione dei decreti legislativi di cui al
          comma 3.
              6.  Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
          e   3,   a  seguito  della  deliberazione  preliminare  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  dopo avere acquisito il parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
          parte  delle  Commissioni  competenti  per materia entro il
          termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
          sono  emanati  anche  in  mancanza  del  parere. Qualora il
          termine  previsto  per  il  parere  parlamentare  scada nei
          trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
          commi 1  e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
          prorogati di sessanta giorni.
              7.   Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze
          riconosciute   alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano ai sensi degli
          statuti speciali e delle relative norme di attuazione.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 della citata legge
          28 novembre  2005,  n.  246 come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  3  (Riassetto normativo in materia di benefici a
          favore   delle   vittime  del  dovere,  del  servizio,  del
          terrorismo,  della  criminalita'  organizzata  e di ordigni
          bellici  in  tempo di pace). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  tre  anni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici
          a  favore  delle  vittime  del  dovere,  del  servizio, del
          terrorismo,  della  criminalita'  organizzata  e di ordigni
          bellici  in  tempo  di  pace, secondo i principi, i criteri
          direttivi  e  le  procedure  di cui all'art. 20 della legge
          15 marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni, nonche'
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) riassetto,  coordinamento  e  razionalizzazione di
          tutte  le  disposizioni  legislative in materia, prevedendo
          anche   la   delegificazione   e   la  semplificazione  dei
          procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;
                b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in
          relazione  anche  alla diversa matrice degli eventi lesivi,
          dei benefici applicabili;
                c) regolamentazione  omogenea  dei  procedimenti  del
          medesimo    tipo    che    si   svolgono   presso   diverse
          amministrazioni  o  presso  diversi  uffici  della medesima
          amministrazione,    anche    prevedendo,   ove   possibile,
          l'accorpamento degli uffici competenti;
                d) riduzione  e  semplificazione  degli adempimenti a
          carico    degli   interessati   richiesti   ai   fini   del
          riconoscimento dei benefici.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 20-bis, 4 e 7
          della citata legge 29 luglio 2003, n. 229:
              "Art.   20-bis   (Decreti   legislativi   correttivi  e
          integrativi).  -  1. Entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3,
          4,  5,  6,  7,  8,  9  e  11, il Governo puo' adottare, nel
          rispetto  degli  oggetti e dei principi e criteri direttivi
          fissati  dalla  presente  legge  e  secondo  i principi e i
          criteri  direttivi  e la procedura di cui all'art. 20 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno
          o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative
          e correttive.".
              "Art.  4  (Riassetto in materia di assicurazioni). - 1.
          Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro due anni dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti  legislativi  per  il  riassetto delle disposizioni
          vigenti  in  materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  come sostituito dall'art. 1 della
          presente  legge,  e  nel  rispetto  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) adeguamento   della  normativa  alle  disposizioni
          comunitarie e agli accordi internazionali;
                b) tutela   dei   consumatori  e,  in  generale,  dei
          contraenti  piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza
          delle  condizioni  contrattuali,  nonche'  dell'informativa
          preliminare,  contestuale e successiva alla conclusione del
          contratto,  avendo  riguardo  anche  alla  correttezza  dei
          messaggi  pubblicitari  e  del processo di liquidazione dei
          sinistri,   compresi   gli   aspetti  strutturali  di  tale
          servizio;
                c) salvaguardia  dell'effettiva  concorrenza  tra  le
          imprese     autorizzate     all'esercizio    dell'attivita'
          assicurativa  in Italia o operanti in regime di liberta' di
          prestazioni di servizi;
                d) previsione  di specifici requisiti di accesso e di
          esercizio  per le societa' di mutua assicurazione esonerate
          dal  pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le
          imprese di riassicurazione;
                e) garanzia  di  una corretta gestione patrimoniale e
          finanziaria   delle   imprese   autorizzate   all'esercizio
          dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro
          appartenenza   ad   un  gruppo  assicurativo,  nonche'  con
          riferimento  alle partecipazioni di imprese assicurative in
          soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa
          e   di   partecipazione   di   questi   ultimi  in  imprese
          assicurative;
                f) armonizzazione   della  disciplina  delle  diverse
          figure  di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei
          servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
          intermediari,  svolgono  questa attivita' nei confronti del
          pubblico;
                g) armonizzazione  della  disciplina sull'esercizio e
          sulla  vigilanza  delle  imprese  di  assicurazione e degli
          intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
                h) riformulazione  dell'apparato  sanzionatorio  alla
          luce dei principi generali in materia:
                  1)   affiancando   alle  ipotesi  di  ricorso  alla
          sanzione  amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese
          e  operatori  del  settore,  la  previsione  di  specifiche
          sanzioni  penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei
          casi   di  abusivo  esercizio  di  attivita'  assicurativa,
          agenziale,  mediatizia  e  peritale  da  parte di imprese e
          soggetti  non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e
          ruoli  ovvero  di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari
          dell'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          e  di  interesse  collettivo  (ISVAP),  agli  uffici o alla
          documentazione  relativa  alle  anzidette  attivita', anche
          esercitate   in   via   di   fatto  o,  infine,  di  truffa
          assicurativa;
                  1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali
          e   quintuplicando   la   misura   massima  delle  sanzioni
          amministrative  pecuniarie  determinate  in  una  somma  di
          denaro,  ad  eccezione  delle sanzioni previste dalla legge
          12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;
                  2)  prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da
          parte  dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi
          contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57;
                i) riassetto   della   disciplina  dei  rapporti  tra
          l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
          sono assoggettate le imprese di assicurazione.".
              "Art.   7   (Riassetto   in   materia   di  tutela  dei
          consumatori).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare,
          entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, per
          il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia di
          tutela  dei  consumatori  ai sensi e secondo i principi e i
          criteri  direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  come  sostituito dall'art. 1 della presente
          legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) adeguamento   della  normativa  alle  disposizioni
          comunitarie  e  agli accordi internazionali e articolazione
          della  stessa  allo  scopo  di  armonizzarla e riordinarla,
          nonche'   di   renderla   strumento   coordinato   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  di tutela del consumatore
          previsti in sede internazionale;
                b) omogeneizzazione   delle   procedure  relative  al
          diritto  di recesso del consumatore nelle diverse tipologie
          di contratto;
                c) conclusione,  in  materia di contratti a distanza,
          del  regime  di vigenza transitoria delle disposizioni piu'
          favorevoli  per  i  consumatori,  previste dall'art. 15 del
          decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
          della  direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
          consumatore in materia di televendite;
                d) coordinamento,  nelle  procedure  di  composizione
          extragiudiziale  delle  controversie, dell'intervento delle
          associazioni    dei   consumatori,   nel   rispetto   delle
          raccomandazioni    della    Commissione   delle   Comunita'
          europee.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio
          2003,  n.  172  (Disposizioni per il riordino e il rilancio
          della  nautica  da  diporto  e  del  turismo  nautico) come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  6 (Delega al Governo per l'emanazione del codice
          sulla  nautica  da  diporto.  Disposizioni  varie). - 1. Il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
          Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con  gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo
          recante  il  codice  delle  disposizioni  legislative sulla
          nautica  da  diporto, in conformita' ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) coordinamento   e   armonizzazione   di  tutte  le
          normative  nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella
          materia della nautica da diporto;
                b) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
          tenendo conto anche delle seguenti misure:
                  1)  semplificazione  e snellimento del procedimento
          di   iscrizione   e  di  trascrizione  nei  registri  delle
          imbarcazioni  e  delle  navi  da  diporto e delle procedure
          attinenti  al  rilascio  e  al  rinnovo  del certificato di
          sicurezza nonche' alla istituzione di registri nazionali;
                  2)  revisione  dell'obbligo  di  stazzatura  per le
          unita' da diporto;
                  3)  rinvio  alle  norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666
          per  la  misurazione  dei  natanti  e delle imbarcazioni da
          diporto  e  alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della
          potenza  dei  relativi  motori,  ai  sensi  della direttiva
          94/25/CE  16 giugno  1994  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, e successive modificazioni;
                  4) previsione di una nuova tabella unica in materia
          di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi
          dello   Stato  competenti  in  materia  di  navigazione  da
          diporto,  che sostituisca le tabelle previste da precedenti
          disposizioni;
                  5) semplificazione degli adempimenti amministrativi
          relativi  all'utilizzo,  per  le sole esigenze di soccorso,
          delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unita' da
          diporto;
                c) eliminazione   delle  duplicazioni  di  competenza
          sulla base delle seguenti ulteriori misure:
                  1)   revisione   delle   competenze   degli  uffici
          marittimi  e  della  motorizzazione  civile  in  materia di
          nautica da diporto;
                  2)  affidamento al Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  e  al  Ministero delle attivita' produttive
          della  vigilanza  sulla  rispondenza alle norme tecniche di
          attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da
          diporto;
                d) previsione  di  soluzioni  organizzative  tali  da
          garantire  una completa, efficace e tempestiva informazione
          a favore dell'utenza;
                e) revisione  della disciplina delle patenti nautiche
          nel   contesto   comunitario  e  in  quello  degli  accordi
          internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare
          le  competenze  amministrative  e definire nuovi criteri in
          materia  di  requisiti  fisici  per  il conseguimento della
          patente nautica, in particolare per le persone disabili;
                f) previsione  dell'impegno  della  scuola pubblica e
          privata  nell'insegnamento  dell'educazione  marinara anche
          prevedendo  la  creazione  di specifici corsi di istruzione
          per il settore del turismo nautico;
                g) previsione     dell'emanazione     delle     norme
          regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni
          attuative  in  materia  di  nautica da diporto, ivi incluse
          quelle   in   materia   di   sicurezza  della  navigazione,
          prevedendo,  tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi
          di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di
          caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la
          disattivazione   del  pilota  automatico  e  l'arresto  dei
          motori;
                h) indicazione  espressa  delle  norme  da  intendere
          abrogate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo.
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              3.  Il  Governo  trasmette  alle  Camere  lo  schema di
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1,  accompagnato
          dall'analisi  tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
          della  regolamentazione,  per  l'espressione  del parere da
          parte  delle  competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
          Commissione  esprime  il  proprio parere entro venti giorni
          dall'assegnazione,  indicando  specificamente  le eventuali
          disposizioni  ritenute  non  conformi ai principi e criteri
          direttivi di cui al presente articolo.
              4.  Il  Governo,  esaminati i pareri di cui al comma 3,
          ritrasmette  alle  Camere, con le sue osservazioni e con le
          eventuali  modificazioni, il testo per il parere definitivo
          delle  competenti Commissioni parlamentari, che deve essere
          espresso  entro  venti  giorni  dall'assegnazione.  Decorsi
          inutilmente  i  termini  previsti  dal  presente  comma, il
          decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
              5.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei
          principi   e   criteri  direttivi  stabiliti  dal  presente
          articolo,  il Governo puo' emanare, con la procedura di cui
          al  presente  articolo,  e  previo  parere delle competenti
          Commissioni   parlamentari,   disposizioni   integrative  o
          correttive del medesimo decreto legislativo.
              6.   Gli  uffici  competenti  a  ricevere  il  rapporto
          previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre
          1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio
          1982,  n.  571, e al decreto ministeriale 15 marzo 2001 del
          Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  3 aprile  2001,  n. 78, sono le
          Capitanerie di porto.
              7.  A  decorrere  dal  1° luglio  2004, le attribuzioni
          relative  ai  beni  del  demanio marittimo, gia' trasferite
          alla  regione  Sicilia  ai sensi del decreto del Presidente
          della  Repubblica  1° luglio  1977, n. 684, sono esercitate
          direttamente dall'amministrazione regionale.
              8.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello
          Stato.".

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